Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10703 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 412-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.M.;

– intimato –

avverso il provvedimento n. 283/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL MOLISE, depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI

VITTORIO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Isernia, con sentenza n. 78/2014, sez 2, accoglieva i ricorsi riuniti proposti da P.M. avverso gli avvisi di accertamento (OMISSIS) per Irpef 2007 e (OMISSIS) per Irpef 2008 ritenendo l’invalidità della delega dal Capo Ufficio per l’emanazione degli atti impugnati

Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva

appello innanzi alla CTR Molise che, con sentenza 17.5/2018, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

Il contribuente non ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale laddove la sentenza ha ritenuto che la delega non fosse adeguatamente motivata in relazione ad un provvedimento direttoriale non versato in atti posto a base della emissione del provvedimento impugnato.

Con il secondo motivo censura la sentenza laddove ha ritenuto invalida la delega per mancanza di un termine di scadenza.

Va premesso che la motivazione della sentenza impugnata si limita ad affermare che la delega ” risulta motivata in relazione ad un provvedimento direttoriale non versato in atti ” e che ” non reca un termine di scadenza ”

Alla luce di ciò si evidenzia la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso che, in osservanza del principio di autosufficienza, riporta il testo della delega.

Da tale documento risulta nella intestazione che lo stesso è stato emanato ” tenuto conto delle nuove disposizioni in materia di organizzazione interna introdotte con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2012 (prot. 48780) che hanno ridenominato l’Ufficio Legale in Area legale operante in staff al Direttore provinciale (punto 1.4) ed hanno soppresso l’Area accertamento (punto 2.4).

L’atto in questione cittato costituisce un mero atto presupposto rispetto alla delega per cui è causa che non necessitava in alcun modo di essere prodotto poichè si riferiva ad una riorganizzazione più generale della struttura dell’Ufficio come tale ininfluente ai fini della presente controversia.

La sua mancata allegazione in causa non è quindi in alcun modo in grado di inficiare la validità dell’atto di delega di cui si discute

L’unica questione che potrebbe porsi in una a fattispecie di questo tipo è se il delegante disponesse effettivamente della veste di soggetto autorizzato a trasferire i propri poteri; questione questa non prospettata in alcun modo nella motivazione della sentenza della CTR.

Il secondo motivo è anch’esso manifestamente fondato.

Questa Corte ha recentemente chiarito che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42 ha natura di delega di firma – e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.(Cass. 11013/19).

In particolare la citata sentenza ha osservato che nel caso di delega di firma “il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante (cfr la citata Cass. n. 20628 del 2015) e che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Ag. Entrate approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6, art. 11, comma 1, lett. c) e d); Reg. Amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2,) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Ne consegue che, pur dovendosi ribadire l’orientamento, sopra richiamato, in relazione agli oneri probatori in capo all’amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c. d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa. (Cass. 11013/19; Cass. 8814/19).

Risulta quindi con ogni chiarezza dalla motivazione dianzi riportata che la delega in questione non è tenuta ad indicare alcun limite temporale.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Molise, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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