Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10703 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 13/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Eurolegno s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te

dom.to in Roma, alla Via di Villa Pepoli 4, presso lo studio

dell’avv. Giancarlo Caracuzzo, rapp.to e difeso dall’avv. MAROTTA

Pasquale, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Campania n. 109/2007/24 depositata il 13/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 23/2/2011 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, Dott. SORRENTINO Federico.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Eurolegno s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Napoli 210/30/2005 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento rec. Credito imposta anni 2002-2003. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resiste con controricorso la contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 23/3/2011 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione su un fatto controverso. La CTR avrebbe omesso di esaminare la questione della tempestività della notifica dell’atto di appello operata preso la sede sociale in data 3/7/2006.

La censura è fondata avendo la CTR omesso alcuna considerazione, sia in fatto che in diritto, in ordine alla circostanza, dedotta dall’Agenzia, della notifica effettuata in data 3 luglio 2006.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 c.p.c., in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17, 23 e 54, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La costituzione della società avrebbe comportato la sanatoria dell’eventuale vizio di notifica dell’appello.

La censura è fondata. La nullità della notificazione dell’atto di gravame, effettuata il 3/7/2006, presso la società e non presso il domicilio eletto (v. Cass. 21514/2004) è sanata con efficacia retroattiva dalla costituzione della parte appellata (v. Sentenza n. 8777 del 04/04/2008).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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