Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10703 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 03/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10703

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5019/2016 proposto da:

MARINA BLU S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo

studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentata e difesa dagli

avvocati BEATRICE BELLI ed ANTONIO CARULLO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI RIMINI;

– intimato –

avverso la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, depositata in data

16/07/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato Francesca Giuffrè per delega dell’avvocato Beatrice

Belli.

Fatto

La società Marina Blu s.p.a. è titolare di concessione di beni del demanio marittimo per l’occupazione di una superficie complessiva di mq 166.650 a ponente del porto – canale di (OMISSIS), allo scopo di realizzare e gestire un porto turistico di unità da diporto e strutture destinate alla nautica da diporto.

Il Comune di Rimini rideterminava i canoni concessori, per gli anni 2007 2008 e 2009 e a fronte del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo dalla società che ne lamentava l’unilaterale determinazione in violazione dei principi posti a garanzia della partecipazione dell’interessato di cui alla L. n. 241 del 1990, il Tar respingeva il ricorso ed il Consiglio di Stato confermava la decisione. Proponeva ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione la società eccependo difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Comune di Rimini non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, non sussistendo apprezzamenti discrezionali da parte della Pubblica Amministrazione, vertendo la causa su un aspetto patrimoniale (relativo alla unilaterale determinazione del canone da parte del Comune) estraneo all’ambito del potere concessorio attribuito alla P.A. in riferimento ai beni pubblici, trattandosi di corrispettivo della concessione dell’uso di beni pubblici.

Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.

1. L’interpretazione dell’art. 37 c.p.c., secondo cui il difetto di giurisdizione “è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo”, deve tenere conto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e dell’affievolirsi dell’idea di giurisdizione intesa come espressione della sovranità statale, essendo essa un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. (Cass. S.U. 24 gennaio 2013, n. 1706; Cass. Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008; cfr., anche Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2067 del 28/01/2011; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26019 del 30/10/2008).

Non è stata fornita prova, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, che la questione sul difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sia mai stata sollevata dall’odierna ricorrente nei pregressi gradi di giudizio, nè dalla sentenza del Consiglio di Stato prodotta vi è menzione della formulazione di tale eccezione davanti al Tar o di eventuale motivo di impugnazione davanti allo stesso Consiglio di Stato.

Il principio costituzionale della durata ragionevole del processo consente, quindi, come nella fattispecie, di escludere la rilevabilità davanti alla Corte di cassazione, del difetto di giurisdizione qualora sul punto si sia formato un giudicato implicito, per effetto della implicita pronuncia sul merito in primo grado e della mancata impugnazione, al riguardo, dinanzi al Consiglio di Stato.

E’, quindi, inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in sede di legittimità dalla parte che, soccombente nel merito in primo grado, appelli la sentenza senza formulare alcuna eccezione sulla giurisdizione, così ponendo in essere un comportamento incompatibile con la volontà di eccepire il difetto di giurisdizione e prestando acquiescenza al capo implicito sulla giurisdizione della sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 329 c.p.c., comma 2.

2. Il ricorso è inammissibile anche sotto un secondo profilo. Il difetto di giurisdizione del giudice adito in primo grado (nel caso di specie il Giudice amministrativo) non può essere prospettato dalla parte che vi ha dato luogo agendo in primo grado mediante la scelta del giudice del quale poi, nel contesto del giudizio, disconosce e contesta la giurisdizione; ritenere il contrario si porrebbe in contrasto con i principi di correttezza e affidamento che modulano il diritto di azione e significherebbe, in caso di domanda proposta a giudice carente di giurisdizione, e qualora la carenza non sia rilevata d’ufficio, attribuire alla parte la facoltà di ricusare la giurisdizione a suo tempo prescelta, in ragione dell’esito negativo della controversia, e si porrebbe in contrasto con il divieto di abuso del processo.

Le sezioni unite di questa Corte hanno affermato tale principio rilevando che “l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale, autonomo capo della decisione” (Cass. sez. U, Sentenza n. 21260 del 20/10/2016).

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva del Comune intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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