Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10702 del 22/04/2021
Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 09/02/2021, dep. 22/04/2021), n.10702
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30911-201(3 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
GIOIA ELENA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29 SC. IX INT 12, presso lo studio dell’avvocato TARDELLA
GIANMARCO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MARRAZZO LUISA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1780/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. RAGONESI
VITTORIO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 20676/16,sez 27,accoglieva il ricorso proposto da Elena Maria Gioia avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) riguardante la rettifica della rendita catastale
Avverso detta decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello innanzi alla CTR Lazio.
La contribuente non si costituiva in giudizio.
Il giudice di seconde cure, con sentenza 1780/1/2018, dichiarava inammissibile l’appello in quanto notificato a mezzo posta privata.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.
La contribuente ha resistito con controricorso
La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura, l’Agenzia deduce la validità della notifica effettuata a mezzo di operatore postale privato e che l’atto era stato spedito tempestivamente.
Con il secondo motivo deduce le violazione dell’art. 156 c.p.c. avendo comunque l’atto raggiunto lo scopo essendosi la contribuente costituita in giudizio.
Si impone dunque preliminarmente, a prescindere dalla circostanza che l’appellato si sia costituito o meno in appello (secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità infatti, l’inammissibilità dell’impugnazione derivante dall’inosservanza dei termini stabiliti a pena di decadenza è correlata alla tutela d’interessi indisponibili e, come tale, è rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto della costituzione dell’appellato: Cass. SU n. 6983 del 2005; Cass. n. 11666 del 2015; Cass. n. 23907 del 2009; Cass. n. 4206 del 2020), una verifica relativa alla tempestività o meno dell’appello (che va proposto, quando – come nel caso di specie – non sia notificata la sentenza di primo grado, entro sei mesi dal deposito della stessa: cfr. art. 327 c.p.c. e Cass. n. 30850 del 2019 e Cass. n. 33168 del 2018) che prenda sì naturalmente in considerazione come termine a quo il giorno del deposito della sentenza della Commissione tributaria provinciale (Cass. SU n. 18569 del 2016; Cass. 4206 del 2020) ma che consideri quale termine ad quem non già – in ossequio al dettato delle predette sezioni unite n. 299 del 2020 – il momento della spedizione da parte dell’appellante (ossia quello della consegna del plico da notificare all’operatore della posta privata) bensì il diverso e successivo momento in cui si abbia la certezza legale che l’appello sia stato ricevuto dall’appellato.
Tale verifica, consentita anche d’ufficio a questa Corte (cfr. ex plurimis, da ultimo Cass. SU n. 19769 del 2019 e Cass. n. 1654 del 2020, secondo cui la mancata prospettazione, nel giudizio di secondo grado, della questione della tempestività o meno dell’appello incidentale, non determina una preclusione processuale nella deduzione della stessa con il ricorso per cassazione, potendo essere eccepita o rilevata d’ufficio per la prima volta anche in sede di legittimità), ha consentito nel caso di specie di verificare il mancato raggiungimento della prova della tempestività dell’appello, con conseguente declaratoria di inammissibilità sotto il profilo della tardività, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 51, spettando l’onere della prova della suddetta tempestività della notifica a chi propone l’azione secondo gli ordinari e generali criteri di distribuzione dell’onere probatorio (Cass. SU n. 22438 del 2018; Cass. n. 27722 del 2019).
Infatti, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di ufficio, si è potuta constatare la presenza solo dei seguenti atti potenzialmente utili a ricostruire la tempestività o meno dell’appello: una distinta di spedizione da parte della Nexive del ricorso recante la data del 17.2.17 sprovvista di firma ed un “tracking” che riferisce di un recapito in data 21.3.17 sul quale non vi è alcuna attestazione dell’avvenuta ricezione del gravame recante la firma della contribuente.
Manca dunque in atti una qualsiasi attestazione relativa alla effettiva notifica dell’appello alla contribuente e conseguentemente difetta la prova della tempestività dell’appello stesso che deve quindi ritenersi inesistente e come tale non sanabile neppure dalla costituzione in giudizio dell’appellato, peraltro nel caso di specie non avvenuta.come risulta dalla sentenza di appello.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese devono compensarsi in ragione dell’applicazione di principi giurisprudenziali successivi rispetto alla proposizione del ricorso introduttivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021