Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10702 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12473/2010 proposto da:

M.G. (OMISSIS) (in proprio), elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio

dell’avvocato RICCI ROBERTO, rappresentato e difeso da se medesimo

unitamente all’avvocato GIUSTI LAMBERTO, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.B. in proprio e quale procuratore generale ad negotia

di C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 215/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA

dell’11.3.09, depositata il 28/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il ricorrente nella persona dell’Avvocato M.G. ed

inoltre l’avv. Roberto Ricci (per delega avv. Lamberto Giusti) che si

riportano agli scritti e chiedono la condanna alle spese.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. M.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 28 marzo 2009, con la quale la Corte d’Appello di Ancona ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del febbraio 2002, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno aveva rigettato l’opposizione da lui proposta avverso un precetto intimatogli da C.U. in proprio e nella qualità di procuratore generale di C.A..

L’intimato – nella doppia qualità – C.U. non ha resistito.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente.

Avendo la controversia ad oggetto un’opposizione in materia esecutiva, non trovava applicazione la sospensione dei termini per il periodo feriale e, quindi, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro l’anno solare (da ultimo, Cass. (ord.) n. 6672 del 2010; Cass. (ord.) n. 9997 del 2010), mentre risulta proposto, con riguardo al perfezionamento della notificazione dal punto di vista del ricorrente, mediante consegna del ricorso per la notificazione in data 30 aprile 2010”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria muove dei rilievi che risultano di difficile comprensione.

Alla pagina 1 si sostiene che siccome il ricorso prospetta questioni che sarebbero rilevabili d’ufficio l’esistenza della causa di inammissibilità non ne precluderebbe l’esame e nelle pagine successive si svolge la prospettazione di queste questioni, che, per un verso, nient’altro sono se non quelle prospettate con i motivi e, per altro verso, (pagina 79 si assume essere addirittura nuove: ora, non si comprende come un ricorso inammissibile possa consentire alla corte di esercitare poteri di sindacato sulla sentenza impugnata se l’effetto tipico della causa di inammissibilità è di impedire l’esame della impugnazione.

Sotto la dicitura “secondo punto” (a partire dalla seconda metà della pagina 7) si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte sull’operare della sospensione feriale allorquando sul giudizio di opposizione all’esecuzione sia cessata la materia del contendere (in particolare si cita Cass. n. 4809 del 1988, oltre che le stesse decisioni evocate dalla relazione), ma non è dato comprendere a che titolo, posto che nella specie la sentenza impugnata non ha certo dichiarato cessata la materia del contendere. Nè le argomentazioni svolte, del tutto oscure, forniscono elementi per percepire su che cosa si appoggerebbe bella specie il parallelismo invocato.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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