Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10702 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. un., 03/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.03/05/2017),  n. 10702

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente Sezione –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8797/2009 proposto da:

L.R., rappresentato e difeso da sè medesimo unitamente

all’avvocato FRANCESCO CUNDARI ed elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA PISTOIA 6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO BIAMONTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

EQUITALIA POLIS S.P.A. (già Gest Line s.p.a.) Agente della

Riscossione per le province di Avellino, Benevento, Bologna,

Campobasso, Caserta, Genova, Isernia, Napoli, Padova, Rovigo,

Salerno, Venezia e Viterbo, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FAVARELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO SCIAUDONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI,

depositata in data 20/02/2009.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’11/04/2017 dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso incidentale ed assorbimento di quello principale;

udito l’Avvocato L.R..

Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza depositata in data 20.02.2009, rigettando l’appello principale proposto dal contribuente e quello incidentale formulato da Equitalia Polis s.p.a., confermava la decisione della commissione tributaria provinciale che, con riferimento alla iscrizione ipotecaria su talune porzioni di beni immobili di proprietà di L.R. relative a n. 29 cartelle di pagamento per un importo complessivo di Euro 272.998,17, annullava 20 cartelle esattoriali, ritenute non notificate, rigettando il ricorso relativamente alle residue cartelle.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso il contribuente, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Polis s.p.a. depositavano controricorso e la concessionaria formulava anche ricorso incidentale lamentando il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente ai crediti non erariali.

La sezione tributaria della Corte di cassazione rimetteva la causa alle sezioni unite per la decisione sulla questione di giurisdizione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Parte ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, “le violazioni di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, della sentenza…..depositata in segreteria il 20.2.2009”. Preliminarmente va dato atto che, trattandosi di ricorso avverso sentenza depositata anteriormente al 4 luglio 2009, risulta ancora applicabile, ratione temporis, l’art. 366 bis c.p.c., che, per quanto qui rileva, con riferimento al caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, prevede, che il motivo, debba contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Si tratta del c.d. momento funzionale di sintesi che assume l’autonoma funzione volta all’immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole alla parte ricorrente, la cui mancanza è equiparata, determinando l’inammissibilità del motivo, all’omissione del quesito di diritto relativamente alle altre ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ. sez. unite 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. civ. 18 novembre 2011, n. 24255; Cass. civ. 8 marzo 2013, n. 5858).

Nel caso di specie deve rilevarsi l’omessa formulazione del momento di sintesi a conclusione del motivo con il quale si è dedotta, da parte ricorrente, la lacuna motivazionale della sentenza impugnata, che comporta, a mente del richiamato art. 366 bis c.p.c., ancora applicabile, ratione temporis, alla presente controversia, l’inammissibilità del motivo e, conseguentemente, del ricorso unicamente su di esso fondato.

2. Anche il ricorso incidentale di Equitalia Polis s.p.a. è inammissibile non contenendo una sia pur sommaria esposizione del contenuto del provvedimento impugnato e dei fatti della causa prescritta dall’art. 366 c.p.c., al quale rinvia l’art. 371 c.p.c.. Tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articolano il ricorso principale ed il controricorso di una diversa parte, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (cfr., Cass. Sez. U., Sentenza n. 11308 del 22/05/2014). Va osservato, infatti, che, anche nel contesto del ricorso incidentale, ai fini della sussistenza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, è necessario che si rinvengano gli elementi indispensabile perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, una chiara e completa visione del “fatto” sostanziale e processuale, ovverosia dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti; nè il motivo del ricorso incidentale contiene una chiara ed esaustiva – ancorchè sintetica esposizione dei fatti di causa, della posizione assunta dalle parti, e del contenuto delle pronunce di prime e di seconde cure, ed ulteriori elementi in ordine al fatto sostanziale e processuale controverso. Va, conseguentemente, dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale del contribuente e del ricorso incidentale di Equitalia Polis s.p.a..

Stante la reciproca soccombenza vanno compensate le spese del giudizio di legittimità tra le predette parti e il ricorrente va condannato al rimborso delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate.

PQM

Dichiara inammissibili il ricorso principale e il ricorso incidentale di Equitalia Polis s.p.a..

Dichiara compensate le spese processuali tra il ricorrente principale ed Equitalia Polis s.p.a. e condanna L.R. al rimborso delle spese a favore dell’Agenzia delle Entrate che liquida in Euro.5.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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