Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10701 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10701

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 816/2010 proposto da:

P.L. (OMISSIS) nella sua qualità di titolare

della ditta individuale Autotrasporti P.L., elettivamente

domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PEZONE Alfonso, giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

WORLD MINERALS ITALIA SRL (OMISSIS) a socio unico in persona del

proprio procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER

52, presso lo studio dell’avvocato MANCINI Claudio, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIACCIA FRANCESCO,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2966/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

21.10.08, depositata il 03/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ANTONIETTA

CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. P.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 3 novembre 2008, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Milano nella controversia fra esso ricorrente e la s.r.l. World Minerals Italia.

Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata s.r.l. World Minerals Italia.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I due motivi su cui il ricorso si fonda, deducenti sia vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, sia vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per quanto attiene ai primi non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre, per quanto attiene ai secondi non si concludono e nemmeno contengono (nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte: per tutte Cass. sez. un. n. 20603 del 2007) il momento di sintesi espressivo della c.d. chiara indicazione, alla quale alludeva l’art. 366 bis c.p.c.”.

p. 2. Il Collegio – previo rilievo che è priva di pregio l’eccezione di improcedibilità del ricorso, formulata nella memoria dalla resistente, atteso il deposito dello stesso è avvenuto a mezzo posta e, dunque, trova applicazione l’art. 134 disp. att. c.p.c. – condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria del ricorrente muove rilievi che in alcun modo sono idonei a superarle.

p. 2.1. In riferimento al primo motivo si pretende di individuare la formulazione del quesito di diritto in una esposizione che si dice nella memoria di voler riprodurre testualmente adducendo, prima delle (pretesa) riproduzione, che essa sarebbe quella con cui “lo scrivente ha concluso la propria ampia ed esaustiva digressione sostenendo testualmente che: ….”.

Ora, tale esposizione consta nella memoria di quasi due intere pagine, la prima di ventisette righe, la seconda di trenta righe.

Non solo: alla fine della pagina tre inizia la riproduzione di una proposizione, seguita da un’atra fino a metà della pagina successiva, che risultano chiaramente interpolate nel testo, che per il resto riproduce la parte finale dell’esposizione del primo motivo, dalla metà della pagina nove ricorso alla fine nella pagina dieci.

Sicchè, la pretesa riproduzione testuale di quello che costituirebbe il quesito risulta priva di riscontro nel ricorso.

Inoltre, non è dato comprendere come, a prescindere dal fatto che nel ricorso non la si dice deputata a formulare il quesito di diritto, possa pretendersi che la funzione del quesito possa essere assolta da una parte così estesa ed elaborata, anche attraverso il succedersi di una serie di proposizioni, dell’illustrazione del motivo.

In riferimento al vizio di motivazione, la memoria si astiene dal dire da che cosa il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione” cui alludeva l’art. 366 bis c.p.c., sarebbe espresso all’interno delle due pagine di cui si è detto.

p. 2.2. Con riferimento al secondo motivo la memoria vorrebbe che quesito e chiara indicazione siano contenuti promiscuamente nella seguente parte finale dell’illustrazione del detto motivo:

“Nell’operare la valutazione equitativa il Giudice non è tenuto a fornire una giustificazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l’ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata. Allora, anche sotto tale ulteriore profilo, relativo al quantum debeatur, risulta del tutto corretta la sentenza di primo grado che ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova sull’ammontare del danno subito dal proprietario dell’autoarticolato, la produzione del solo preventivo descrivente le riparazioni necessarie, in ragione dell’antieconomicità delle ingenti riparazioni (che, infatti, non sono mai state eseguite) e dell’opportunità di non gravare le parti di ulteriori spese peritali (sul punto Cass. Civ., sez. 3^, 18 aprile 2005, n. 8004; Cass. Civ. 14.10.2004, n. 20283)”.

Ebbene, parte ricorrente si astiene dall’indicare come e perchè tali proposizioni integrerebbero un quesito di diritto e dove in esse il quesito dovrebbe cogliersi, tenuto conto che nella intestazione del secondo motivo sono indicate come violare due norme processuali, l’art. 115 c.p.c. e l’art. 116 c.p.c, e due norme sostanziali, l’art. 1226 c.c. e l’art. 2056 c.c..

Il Collegio, al di là di tale omissione, rileva che la struttura espositiva riportata non rivela alcun quesito di diritto, posto che nulla con essa si chiede e si svolge un discorso meramente assertivo ed argomentativo, cioè tipico dell’illustrazione del motivo.

Si deve, poi, aggiungere che la parte dell’illustrazione del motivo, al di là della sua mancata articolazione come quesito, di questo non conterrebbe un elemento essenziale, cioè il riferimento alla motivazione della sentenza impugnata.

Al riguardo, va considerato che l’art. 366 bis c.p.c., infatti, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione, appariva evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, dovesse necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non avesse presentato questo contenuto doveva reputarsi un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

Parimenti, parte ricorrente non indica come e perchè la parte sopra riportata identificherebbe il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione” quanto al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

p. 2.3. In definitiva, la memoria si risolve nel tentativo di desumere per implicazione i quesiti e la chiara indicazione, il che la giurisprudenza della Corte escluse fin da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007.

3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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