Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10700 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32529-2018 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati TROSO UGO, TROSO ANTONIO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PREDEN SERGIO,

PATTERI ANTONELLA, CARCAVALLO LIDIA, CALIULO LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 873/2018 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Il Tribunale di Lecce riconosceva a R.A. la perequazione automatica sul pro rata italiano con gli aumenti in quota percentuale e in quota fissa per il periodo 1/1/1976-30/4/1984 e, per l’effetto, condannava l’Inps al pagamento delle quote fisse di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10, comma 3;

la sentenza è stata impugnata da R.A. nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali, che si assumevano inferiori ai minimi previsti dal DM applicabile ratione temporis, e, con appello incidentale, dall’Inps, in relazione all’erronea applicazione della disciplina della prescrizione;

la Corte d’appello di Lecce rigettava l’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale, rigettava la domanda di cui all’originario ricorso;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione R.A. con unico motivo;

resiste l’Inps con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo il ricorrente deduce che l’appello incidentale dell’Inps era da considerare inammissibile per violazione dell’art. 343 c.p.c., per essere stato presentato oltre il termine di venti giorni, computato a ritroso dall’udienza indicata in citazione: in particolare il deposito dell’appello incidentale era avvenuto il 7/10/2016, mentre, essendo stata fissata l’udienza per il 18/10/2016, avrebbe dovuto essere prodotto il 29/9/2016, nè era configurabile una impugnazione incidentale tardiva ex 334 c.p.c., non essendovi stata nel precedente grado una reciproca soccombenza;

il motivo di ricorso è infondato, poichè il giudizio è regolato dal rito del lavoro e la tempestività del mezzo va valutata in base all’art. 436 c.p.c., che prevede per l’appello incidentale la proposizione nella memoria di costituzione, con termine di dieci giorni per il deposito e la notifica, in concreto rispettato;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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