Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10700 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 763-2010 proposto da:

ALTEA SRL (OMISSIS) in persona del liquidatore e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 4,

presso lo studio dell’avvocato VOGLINO ALESSANDRO, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TORTURICI FILIPPO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.F. (OMISSIS) quale erede di G.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. SEPE MARIO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

CURATELA FALLIMENTARE FATTORIA DI NANO DI ERCOLI DANIELA E C. SNC,

EREDI DI G.L., ATHENA SRL, S. GREGORIO RESIDENCE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1584/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

14.10.08, depositata il 13/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. La s.r.l. Altea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 13 novembre 2008, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Firenze nella controversia fra essa ricorrente, la s.r.l. Athena, la s.r.l. S. Gregorio Residence, G.L. e il Fallimento della Fattoria di Nano, di Ercoli Daniela & C. s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili E.D. e F. G..

Al ricorso ha resistito con controricorso G.F., nella qualità di erede di G.L..

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I primi due motivi su cui il ricorso si fonda, il primo dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il secondo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto. Il terzo, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non si conclude e nemmeno contiene (nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte: per tutte Cass. sez. un. n. 20603 del 2007) il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, alla quale alludeva l’art. 366-bis c.p.c.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dai rilievi della memoria.

Essi, quanto al rilievo di mancanza di formulazione dei quesiti di diritto, si sostanziano – dopo aver richiamato giurisprudenza della Corte sulla possibilità che è irrilevante la collocazione topografica del quesito di diritto e l’esclusione della necessità che abbia una particolare evidenza grafica – nella prospettazione di quesiti di diritto di diritto che vengono nella memoria estrapolato attraverso un’operazione di lettura dell’illustrazione dei primi due motivi e, quindi, per implicazione. Il che nulla ha a che fare con la non necessità di una particolare evidenza grafica e con il problema topografico ed era stato escluso dalla Corte fin da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007, subito avallata da Cass. sez. un. n. 20360 del 2007 e n. 23732 del 2007 e seguita, poi, costantemente dalla successiva giurisprudenza della Corte stessa. Il Collegio ritiene, inoltre, opportuno ribadire che l’applicabilità del quesito di diritto ai vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 è affermata dalla assolutamente maggioritaria giurisprudenza della Corte (si vedano, in particolare, Cass. (ord.) n. 4329 del 2009; Cass. n. 22578 del 2009;

(ord.) n. 1310 del 2010).

Quanto al rilievo rivolto al terzo motivo, nella memoria ci si astiene dal prendere posizione e dal dimostrare come esso possa esser superato al lume della sentenza delle sezioni Unite citata dalla relazione, il cui principio di diritto rappresenta giurisprudenza consolidata di questa Corte.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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