Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10700 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13780/2011 proposto da:

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO

MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ITC & COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., EQUITALIA GERIT S.P.A. (già

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.) C.F. (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 458/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/05/2010 R.G.N. 702/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito l’Avvocato LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 19.5.2010, la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta da ITC & Costruzioni Generali s.r.l. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS somma per contributi omessi in danno di taluni lavoratori edili.

La Corte, per quanto qui ancora rileva, riteneva che le dichiarazioni rese dai lavoratori interessati, dalle quali si evinceva che le assenze da loro effettuate rientravano nel novero delle cause legittimanti l’esonero dall’obbligo contributivo, fossero sufficienti ad escludere che, in relazione ai periodi in contestazione, l’azienda fosse incorsa in omissioni nel pagamento dei contributi.

Ricorre contro tale pronuncia l’INPS, con un unico motivo. L’azienda e la società concessionaria dei servizi di riscossione non hanno svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione del D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1 (conv. con L. n. 341 del 1995), in relazione all’art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che le dichiarazioni dei lavoratori dipendenti dell’azienda acquisite in atti, concernenti l’effettuazione di assenze ingiustificate e sanzionate e di permessi retribuiti e goduti, esonerassero l’azienda dal pagamento dei contributi nonostante non vi fosse prova che tali assenze fossero state tempestivamente comunicate all’INPS.

Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha da tempo posto il principio secondo cui le ipotesi di esenzione dall’obbligo del minimale contributivo in edilizia, elencate dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29 (conv. con n. 341/1995), in tanto possono esonerare l’azienda dal pagamento dei contributi in quanto siano comunicate agli enti previdenziali in modo da consentire gli opportuni controlli, per modo che l’omessa comunicazione determina l’inefficacia dell’esenzione e la perdurante vigenza dell’obbligo contributivo (così Cass. n. 12624 del 2008, cui adde Cass. n. 1577 del 2013).

Pertanto, non essendosi la Corte di merito attenuta a tale principio di diritto, il ricorso va accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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