Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1070 del 17/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 17/01/2018, (ud. 21/11/2017, dep.17/01/2018),  n. 1070

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

T.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n 2483/2016, depositata il 18 novembre 2016, con la quale è stato accolto l’appello proposto da C.S. avverso la sentenza n. 79/2015 del Giudice di pace di Vicenza, finalizzato ad ottenere dal padre dei suoi figli minori, J. e A., la metà delle spese straordinarie sostenute, in esecuzione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di Venezia con decreto dell’11 gennaio 2013;

l’intimata non ha svolto attività difensiva;

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione degli att. 147 e ss., in materia di mantenimento dei figli minori – T.F. si duole del fatto il giudice di appello abbia ritenuto che le spese per la retta della scuola materna privata frequentata dalla figlia A., per l’anno 2012-2013, le spese per i ticket relativi alla visita pediatrica, alle inalazioni termali ed agli esami audiometrici per i due figli, nonchè per le cure odontoiatriche a favore della figlia A. costituissero spese straordinarie, da porre a carico – pro quota – del genitore non affidatario, T.F.;

Rilevato che:

il ricorrente non contesta che la retta della scuola privata frequentata dalla figlia costituisca una spesa straordinaria (p. 5 del ricorso), ma deduce di non avere prestato – per l’anno in discussione – il proprio consenso all’iscrizione della minore in detta scuola, in considerazione delle numerose assenze effettuate dalla medesima, sicchè la frequentazione della stessa si era venuta a tradurre in una sorta di collocazione provvisoria della bambina quando la madre era occupata, piuttosto che in uno strumento utile per la sua crescita e formazione; quanto alle spese per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche, il T. ne contesta l’ascrivibilità alle spese straordinarie, per la loro natura di esborsi rutinari, di modesto importo e prevedibili, in ordine ai quali, peraltro, nessuna consultazione con il padre sarebbe stata effettuata dalla C.;

Considerato che:

per quanto concerne le spese per la frequentazione della scolastiche certamente ascrivibili a quelle straordinarie, come affermato nella specie anche dal Tribunale per i Minorenni nel decreto dell’11 gennaio 2013, e come è incontroverso tra le parti – questa Corte ha affermato che non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice – ai fini della corretta applicazione dei criteri previsti dagli artt. 147 e 316 bis c.c. – è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. 30/07/2015, n. 16175; Cass. 26/09/2011, n. 19607);

nel caso di specie, risulta dagli atti che il T. aveva dato il consenso all’iscrizione della figlia A. alla scuola materna privata, per l’anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell’iscrizione all’interesse della minore, ma poi lo ha revocato, per l’anno scolastico 2012-2013, in base alla sola considerazione che la medesima era stata molto spesso assente nel corso del precedente anno;

è da ritenersi, pertanto, condivisibile l’assunto del giudice di appello, secondo cui il consenso del padre, una volta concesso, non poteva più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all’interesse della minore;

Ritenuto che:

quanto ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, sulla cui natura di spese ordinarie e non straordinarie si incentra il ricorso del T., debbano intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti (Cass. 08/06/2012, n. 9372);

nel caso di specie, la decisione di appello non si sia conformata a tali principi, avendo il Tribunale ritenuto straordinarie tali spese senza in alcun modo soffermarsi a considerare – in conformità al disposto delle norme succitate – se si trattava, per la loro natura di spese non imprevedibili ed eccezionali e per il loro modesto importo, di esborsi ordinari, come tali ricompresi nell’assegno di mantenimento.

Ritenuto che:

in accoglimento del ricorso, nei limiti di cui in motivazione, l’impugnata sentenza debba essere, pertanto, cassata con rinvio al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, che dovrà procedere all’esame del merito della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata; rinvia al Tribunale di Vicenza diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018

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