Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 107 del 04/01/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 107 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA
sul ricorso 22692-2008 proposto da:
FRANCESCO PERRONE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo
studio dell’avvocato GAUDIO DONATELLA, rappresentata
e difesa dagli avvocati VINCENZO FERRARI, SANTIAGO
2012

ATTILIO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

3158

contro

AMENDOLA ORESTE;
– intimato –

Data pubblicazione: 04/01/2013

Nonché da:
AMENDOLA ORESTE, elettivamente domiciliato in ROMA,
CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato
MOSCA GIOVANNI PASQUALE, rappresentato e difeso
dall’avvocato TARSITANO GIULIO, giusta delega in

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

FRANCESCO PERRONE S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 75, presso lo
studio dell’avvocato GAUDIO DONATELLA, rappresentata
e difesa dagli avvocati VINCENZO FERRARI, SANTIAGO
ATTILIO, giusta delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 403/2008 della CORTE D’APPELLO
di CATANZARO, depositata il 27/03/2008 r.g.n. 99/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato SANTIAGO ATTILIO;
udito 1?avvocato TARSITANO GIULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità o in subordine rigetto.

atti;

Oreste Amendola, adiva il giudice del lavoro di Cosenza per sentir dichiarare, con le
conseguenze di cui all’art. 18 St. Lav., la illegittimità del licenziamento per motivi
disciplinari intimatogli dalla datrice di lavoro Francesco Perrone s.r.1., società
esercente l’attività di trasporto pubblico locale.
Il Tribunale di Cosenza accoglieva la domanda.
La Corte di appello di Catanzaro, pronunciando sull’appello proposto dalla società
confermava la decisione.
I giudici di appello convenivano in primo luogo con la società appellante sul fatto
che la contestazione avente ad oggetto la omessa tempestiva comunicazione della
prosecuzione dell’assenza per il protrarsi della inabilità conseguente a infortunio sul
lavoro concerneva il turno lavorativo del giorno 19 marzo e non quello del giorno
precedente in cui l’assenza dell’Amendola risultava ( già) giustificata ; il primo
giudice aveva quindi errato nel ritenere insussistente l’addebito perché riferito alla
data del giorno 18 marzo. In base a tale rilievo osservavano che il lavoratore si era
effettivamente reso inottemperante allo specifico obbligo, previsto dal contratto
collettivo, di dare immediata notizia della continuazione della malattia ; escludevano,
poi, che le motivazioni addotte dall’Amendola – l’essere il certificato INAIL,
attestante la persistenza dell’inabilità al lavoro, stato rilasciato solo nella tarda
mattinata del 18 marzo per cui rientrato nel comune di residenza aveva trovato chiuso
l’ufficio postale- costituissero idonea giustificazione del comportamento tenuto dal
lavoratore . Accertata la responsabilità di questi per la condotta oggetto di
contestazione i giudici di appello hanno ritenuto tuttavia la sanzione irrogata non
proporzionata alla entità dell’addebito, tenuto conto dei criteri di graduazione delle
sanzioni disciplinari adottati nel contratto collettivo richiamato nel provvedimento
espulsivo; infatti il contratto collettivo, per l’ipotesi di assenza arbitraria fino a 3
giorni — fatto obiettivamente più grave di qgllo g eStao, i addebito- prevedeva la
sospensione dal servizi tv/aci.étriF zio , i ad un massimo di quattro
giorni ; analogamente il contratto collettivo successivo 2000/2003, ricollegava
all’assenza dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare, senza comprovata
giustificazione, l’irrogazione della multa, riservando l’adozione della sanzione
espulsiva ” all’assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare”. La Corte
territoriale, inoltre, escludeva che il licenziamento trovasse fondamento nella
previsione di cui all’art. 66 n. 4 CCNL 1976, che prevede la sanzione espulsiva in
relazione a “mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi
danni alle persone o cose”; per un verso osservava infatti che l’assenza dal servizio,
quand’anche arbitraria, era posta in correlazione con specifica sanzione disciplinare ;
per altro verso evidenziava che dalla prova era emerso che la condotta
dell’Amendola aveva comportato un ritardo nella partenza dell’autobus al quale egli
era addetto di soli 20 minuti e che, in ragione della loro genericità, non poteva tenersi
conto delle affermazioni del teste Formoso che aveva parlato della soppressione di
più corse nel giorno 19 marzo . Infine, la Corte territoriale ha escluso che nel caso di
specie i precedenti disciplinari dell’Amendola costituissero recidiva utile a fondare ,

Svolgimento del processo

Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma
primo, n, 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 nn. 3 e 4 lett.
e) del CCNL Autoferrotranvieri del 23.7.1976 , con riferimento individuazione dei
precedenti disciplinari configuranti presupposti giustificativi del licenziamento .
Sostiene che l’assunto dei giudici di merito secondo i quali la recidiva contemplata
dalla norma collettiva si riferisce alle sole condotte punite con la sospensione e non
anche alle condotte punite in via alternativa con la perdita della retribuzione è il
risultato di una interpretazione che non tiene conto della ratio della norma ; afferma
inoltre che in presenza di condotte di identica gravità sarebbe possibile comunque
una interpretazione estensiva della previsione idonea a ricomprendere, ai fini della
recidiva, anche nelle ipotesi di applicazione della sanzione della perdita della
retribuzione.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n, 3 cod. proc.
eiv., la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 n. 3 e 4 del CCNL
Autoferrotranvieri del 23.7.1976 per avere i giudici di merito attribuito rilievo alla
circostanza che le sanzioni in precedenza irrogate erano state contestate dal lavoratore
attraverso l’esperimento del tentativo di conciliazione pregiudiziale ed almeno una di
tale contestazione “non sarebbe stata proposta a fini meramente dilatori” . Afferma
che la mera contestazione da parte del lavoratore non implica, in assenza di un
provvedimento giudiziario, la sospensione o l’annullamento degli effetti di tali
sanzioni.

ai sensi dell’art. 66 n. 4 lett. e) CCNL Autoferrotranvieri del 23.7.1976, il
licenziamento senza preavviso. Ha osservato,infatti, che la norma collettiva richiede a
tal fine che il lavoratore ” sia stato già punito due volte con la sospensione a norma
del presente comma e incorra entro due anni nuovamente in una delle mancanze
punite con la sospensione” ; le due sanzioni applicate all’Amendola nel biennio
precedente, erano consistite nella perdita della retribuzione, una volta per due giorni
e l’altra per quattro giorni, ipotesi queste — argomentava la Corte- non assimilabili o
riconducibili a quelle individuate dall’art. 66 , n. 4 , lett. e CCNL cit. ; ciò in quanto
la previsione collettiva si riferiva alla sospensione dal servizio mentre l’Amendola era
stato sanzionato con la perdita della retribuzione ed inoltre il lavoratore aveva
contestato gli addebiti . Infine la mancanza che aveva dato origine al licenziamento
era sanzionata con la sospensione o in alternativa la perdita della retribuzione
mentre l’art. 66.,n. 4, lett. e cit. . sembrava richiedere che l’unica sanzione fosse
quella della sospensione .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la società Francesco Perrone a
r.l. sulla base di quattro motivi.
L’intimato ha depositato controricorso con ricorso incidentale affidato a due motivi.
La società ha depositato controricorso sul ricorso incidentale nonché memorie ai
sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.

Con il terzo motivo di ricorso la società deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo,
n, 3 cod, proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 6,7,8, St.
lav. , i quali prevedono che, ai fini della recidiva, delle pregresse sanzioni disciplinari
non si possa tener conto solo decorsi due anni dalla loro applicazione ovvero in caso
di promozione da parte del lavoratore sanzionato della costituzione di un collegio di
conciliazione e arbitrato fino alla pronuncia del collegio arbitrale; ovvero solo se il
datore di lavoro non partecipa alla costituzione del collegio ed adisce l’autorità
giudiziaria fino alla definizione del relativo giudizio . I giudici di appello sarebbero
quindi incorsi in errore nell’escludere il rilievo alle precedenti sanzioni disciplinari
irrogate nel biennio, sulla base del fatto che le stesse risultavano contestate dal
lavoratore.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo , n 5 cod. proc. civ.,
la omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo sempre con riferimento al
rilievo attribuito alla contestazione da parte del lavoratore delle precedenti sanzioni
disciplinari.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il controricorrente deduce, ai sensi dell’art.
360, comma primo , n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.
52 D.P.R. n. 1124 del 1965. Sostiene infatti che alcuna condotta di rilievo
disciplinare può essergli addebitata in quanto tale norma non prevede alcun obbligo
di comunicazione al datore di lavoro dell’infortunio lavorativo.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale il controricorrente deduce, ai sensi
dell’art. 360, comma primo , n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione
dell’art 63, comma 3 0 , CCNL, Autoferrotanvierie e dell’art. 7 All. A, CCNL
27.11.2000 per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità.
Con riferimento al comma 3 0 dell’art. 63 CCNL cit., afferma che esso prevede
espressamente che le giustificazioni per l’assenza devono essere comunicate
all’azienda il più presto possibile e comunque non oltre il mattino successivo al primo
giorno di assenza salvo imprevisto impedimento . Pertanto, atteso che la
comunicazione del protrarsi della malattia era pervenuta alla società il giorno 19
marzo , di inizio del periodo di prosecuzione della malattia, alcun illecito disciplinare
poteva essergli ascritto.
Quanto all’art. 7 , all. A) al CCNL 27.11.2000 osserva di non essere destinatario di
tale disposizione in quanto estraneo all’area professionale alla quale si riferiva
specificamente la previsione dell’art. 7 CCNL ; evidenzia poi che anche a voler
ritenere applicabile in via estensiva tale disposizione, secondo la quale l’assenza si
considera ingiustificata qualora la continuazione della malattia venga comunicata,
trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza o dal protrarsi di quest’ultima,
ugualmente alcuna addebito poteva essergli formulato essendo la comunicazione
all’azienda pervenuta il giorno stesso di inizio del periodo di prosecuzione .
Il primo motivo di ricorso principale con il quale si deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 66 nn. 3 e 4 lett. e) del CCNL Autoferrotranvieri del 23.7.1976
inammissibile.
Parte ricorrente, in violazione dello specifico onere su di essa gravante ai sensi
dell’art. 366 , comma 1, n. 6 cod. proc. civ. 2 , non ha infatti indicato la sede

processuale nella quale risultava prodotto il documento contrattuale posto a
fondamento del motivo di ricorso . Inoltre, nel contrastare la interpretazione della
clausola contrattuale da parte dei giudici di merito si è limitata a contrapporre ad essa
la propria interpretazione senza specificare quale era l’errore, scaturente dalla
violazione delle regole legali di interpretazione, nel quale era incorsa la sentenza
impugnata . Con riferimento al primo profilo si richiama la consolidata
giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il requisito di cui all’art. 366 c.p.c.,
n. 6, cod. proc. civ. , per essere assolto, postula che sia specificato in quale sede
processuale il documento, pur indicato nel ricorso, risulta prodotto, poiche’ indicare
un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che
valgono ad individuarlo, dire dove nel processo e’ rintracciabile. La causa di
inammissibilità prevista dal nuovo art. 366 c.p.c., n. 6, è direttamente ricollegata al
contenuto del ricorso, come requisito che si deve esprimere in una indicazione
contenutistica dello stesso (si veda, in termini, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008; ord.
sez. un. n.7161 del 2010; ord. n. 17602 del 2011). Con riferimento al secondo
profilo si rileva che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio
di legittimità le censure relative all’interpretazione del contratto collettivo offerta dal
giudice di merito possono essere prospettate solo sotto il profilo della mancata
osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della insufficienza o
contraddittorietà della motivazione, mentre la mera contrapposizione fra
l’interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata non
rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima. Sia la denuncia della violazione delle
regole di ermeneutica che la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica
indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la
violazione anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del
ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la
qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di
un’interpretazione diversa da quella criticata ( cfr. ex plurimis, Cass. n. 23635 del
2010)
A tali orientamenti si ritiene di dover dare continuità conseguendone il rigetto del
primo motivo di ricorso.
La mancata indicazione della sede processuale in cui risulta prodotto il contratto sul
quale si fonda il secondo motivo di ricorso determina il rigetto dello anche di tale
motivo alla luce di quanto già argomentato nell’esame del primo motivo in punto di
obbligo scaturente dal disposto dell’art. 360, comma primo , n. 6 cod. proc. eiv.
Il terzo motivo di ricorso principale è infondato . Si premette che la sentenza
impugnata ha affermato la inidoneità delle due precedenti sanzioni disciplinari
irrogate all’Amendola a integrare la recidiva utile a fondare, ai sensi dell’art. 66 n. 4
lett. e) CCNL Autofen-otranvieri del 23.7.1976, il licenziamento senza preavviso.
L’accertamento della Corte territoriale ha investito esclusivamente la specifica ipotesi
di recidiva contemplata dalla disciplina collettiva ; a tale ipotesi è estranea ogni
valutazione di rilevanza dei precedenti disciplinari ai sensi dell’art. 7 St. lav. . Parte
ricorrente, se avesse voluto far valere il mancato rilievo dei precedenti disciplinari, in
violazione del disposto dell’art. 7 cit., al di fuori della specifica ipotesi sulla quale si

Atteso l’esito del giudizio di cassazione le spese sono compensate
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Rigetta il ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa
le spese del presente giudizio .

Roma, così deciso nella camera di consiglio dell’Il. ottobre 2012.

erano pronunciati i giudici di appello, avrebbe dovuto, secondo il principio di
autosufficienza del ricorso, in primo luogo allegare che al lavoratore erano stati
ritualmente e specificamente contestati i due precedenti e quindi dedurre , in ipotesi,
la omessa motivazione in ordine alla incidenza di tali precedenti sulla complessiva
valutazione della condotta del lavoratore ed in definitiva della entità della sanzione.
Nell’illustrazione del motivo, invece, la deduzione dell’omesso rilievo della recidiva
ai sensi dell’art. 7 St. lav., sembra formulata, come si evince anche dal quesito di
diritto nel quale si fa riferimento al “licenziamento irrogato per recidiva”, proprio al
fine di ritenere integrata la ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva ,. ai sensi
dell’art. 66 n. 4 lett. e) CCNL Autoferrotranvieri del 23.7.1976, il licenziamento
senza preavviso . In questo modo tuttavia la relativa questione risulta assorbita dal
rigetto del primo motivo di ricorso
Dall’accertamento scaturito al rigetto del primo motivo di ricorso consegue
l’assorbimento anche del quarto motivo che ha ad oggetto la valenza attribuita nella
sentenza impugnata alla contestazione delle precedenti sanzioni da parte del
lavoratore. Consegue il rigetto del ricorso principale. Il ricorso incidentale è
inammissibile.
Va rilevato in via preliminare che il ricorso incidentale, presuppone la soccombenza,
vale a dire una situazione sfavorevole giustificatrice di un interesse al ricorso, e non
può essere proposto dalla parte che sia risultata completamente vittoriosa nel
giudizio – _ – – _ – -• d’appello.
Questa parte, infatti, non ha l’onere di proporre ricorso incidentale per far valere
domande ed eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice d’appello, poiché
l’accoglimento del ricorso principale comporta pur sempre la possibilità di riesame
nel giudizio di rinvio di dette domande ed eccezioni (v. Cass. n. 11523 del 2008).

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