Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 107 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 04/01/2011), n.107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – rel. Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.O.F.B. (OMISSIS), M.A.

C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA ANTONIO MANCINI 4, presso lo studio dell’avvocato FASANO

GIOVANNANTONIO, rappresentati e difesi dall’avvocato AIEVOLA ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

A.R., C.F., CI.FR., A.

L., C.V., C.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2030/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. OLINDO SCHETTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’estinzione del procedimento per

intervenuta rinuncia.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto l’atto in data 10-12-2010, sottoscritto anche dal difensore Avv.to Antonio Aievola, con il quale M.O.F.B. e M.C. dichiarano di rinunciare al ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 21/5 – 17/6/2004 n. 2030, pronunciata nel giudizio di appello tra C.F., Fi., V. e R., ed i predetti odierni ricorrenti, e A.R. e L.;

rilevato che nessuno degli intimati si e’ costituito e che, pertanto, non va emessa alcuna pronuncia sulle spese;

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c..

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

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