Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10699 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26624-2018 proposto da:

R.L., V.M., VA.MA., eredi del sig.

V.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. CESI,

21, presso lo studio dell’avvocato BILOTTA ROBERTO, rappresentati e

difesi dall’avvocato LEPERA GIUSEPPE;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. R.G. 1390/2015 del TRIBUNALE di COSENZA,

depositato il 16/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

he:

Il Tribunale di Cosenza rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da V.F. nei confronti della curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. i con riguardo a somme che si assumevano dovute per lavoro straordinario, festivo, domenicale, ferie non godute e permessi;

il Tribunale riteneva non provata la pretesa sulla scorta della prova documentale prodotta dal ricorrente, ritenuta inidonea perchè costituita da “fogli orari” settimanali privi di sottoscrizione e di data certa, non riferibili con certezza alla società, e della prova testimoniale escussa, di contenuto generico;

avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione gli eredi di V.F., nelle more deceduto, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria;

la curatela non ha svolto attività difensiva;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, osservando che il rigetto dell’opposizione è fondato su una falsa percezione del contenuto dei documenti prodotti, i quali sono riconducibili alla società fallita e collocabili temporalmente nell’ambito del periodo di lavoro indicato in ricorso;

con il secondo motivo deduce contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 circa l’interpretazione dei codici apposti sui fogli di lavoro prodotti, dai quali la Corte ha ritenuto non potersi desumere, così come dalle prove testimoniali, che la prestazione lavorativa aveva avuto durata di otto ore per ciascun turno;

con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, censurando l’affermazione circa la pendenza di analogo procedimento nei confronti della stessa società in capo al teste S., anche per tale ragione ritenuto inattendibile, nonostante che da nessun elemento di causa risultasse la pendenza del giudizio in argomento;

i primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili perchè, pur formulati sub specie violazione di legge, tendono sostanzialmente al riesame del merito, con ciò prospettando una rivalutazione dei fatti (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019), mentre, per altro verso, sulla base della valutazione dei fatti nei termini indicati, la motivazione appare congrua nei termini indicati da Cass. 8053/2014, essendo ravvisabile un percorso idoneo a dare conto delle ragioni della decisione;

quanto alla terza censura, la circostanza indicata (inattendibilità di uno dei testi) non appare connotata da decisività nel complesso del quadro probatorio assunto a fondamento della decisione a,anzi1 riguarda una circostanza di contorno, essendo la valutazione sulle risultanze istruttorie sorretta da ampia e congrua motivazione, a prescindere dal dettaglio contestato;

il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, senza alcun provvedimento sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva ad opera della controparte;

Ric. 2018 n. 26624 sez. ML – ud. 16-12-2020

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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