Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10699 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 524-2010 proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato IMBARDELLI

FABRIZIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

LATERIZI CENTRO ITALIA (LCI) SPA (OMISSIS) in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 9, presso lo

studio dell’avvocato PIZZICARIA SABRINA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DINA MASSIMO, giusta procura speciale a

margine della seconda pagina del controricorso;

– controricorrente –

contro

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANAPO 29,

presso lo studio dell’avv. GIZZI MASSIMO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4544/2008 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

10.10.08, depositata il 06/11/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. S.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 novembre 2008, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Roma nella controversia fra esso ricorrente, la s.r.l. Laterizi Centro Italia e L.M..

Al ricorso hanno resistito con separati controricorsi entrambe le intimate.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

La resistente L. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I quattro motivi su cui il ricorso si fonda, deducenti vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, cioè di violazione di norme del procedimento, non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto, siccome eccepito anche dalla resistente Laterizi Centro Italia.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non sono stati mossi, del resto, rilievi.

Rileva che l’applicabilità del quesito di diritto ai vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 è affermata dalla giurisprudenza della Corte (si vedano, in particolare, Cass. (ord.) n. 4329 del 2009;

Cass. n. 22578 del 2009; (ord.) n. 1310 del 2010).

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ciascuna delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alle parti resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, a favore della L., ed in Euro quattromilaquattrocento a favore della Laterizi Centro Italia s.r.l., di cui duecento per esborsi, oltre, a favore di ognuna, spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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