Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10699 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 08/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20079/2014 proposto da:

TESSILFORM S.P.A., C.F. (OMISSIS), del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 332, presso

lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, rappresentata e difesa

dall’avvocato VITTORIO BECHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE REGINA MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

VALLEFUOCO, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA TARTAGLIONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 262/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 12/03/2013 R.G.N. 2851/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/02/2017 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VITTORIO BECHI;

udito l’Avvocato LUCA TARTAGLIONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 12 marzo 2013, ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato a P.S. il 4 marzo 2011 dalla Tessilform Spa per giustificato motivo oggettivo, con le pronunce reintegratorie e patrimoniali conseguenti all’applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, nella formulazione antecedente alla L. n. 92 del 2012.

Il Tribunale ha ritenuto in primo luogo “l’insussistenza del requisito dell’effettività delle opzioni di gestione sottese al recesso datoriale” sulla base di una serie di indici fattuali; in secondo luogo ha considerato che “a fronte di un corretto adempimento (da parte della lavoratrice) degli oneri di allegazione delle specifiche posizioni, anche inferiori, nelle quali operare un eventuale ricollocamento, è invero mancato, da parte datoriale, l’assolvimento dei correlati obblighi”.

Quanto all’aliunde perceptum il Tribunale ha scomputato dal dovuto dell’azienda “le somme percepite dalla ricorrente a titolo di compenso dalla B. dal dicembre 2011 all’ottobre 2012” nonchè l’indennità di mancato preavviso.

Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., del 6 febbraio 2014 la Corte di Appello di Firenze ha dichiarato l’inammissibilità del gravame proposto dalla società per difetto di “ragionevoli probabilità di essere accolto”.

2. Per la cassazione della sentenza del Tribunale ha proposto ricorso ex art. 348 ter c.p.c., comma 3 – che consente di adire il giudice di legittimità “contro il provvedimento di primo grado” allorquando sia pronunciata in grado di appello ordinanza di inammissibilità – la Tessilform Spa con quattro motivi. Ha resistito P.S. con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., L. n. 604 del 1966, art. 3, L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando le argomentazioni del Tribunale in ordine alla rilevata mancanza di effettività circa le ragioni che avevano determinato il licenziamento della P.. Si lamenta che il decidente avrebbe sindacato nel merito le scelte organizzative della società in violazione dell’art. 41 Cost., che sancisce la libertà di impresa. Si sostiene che, in base alla L. n. 604 del 1966, art. 3, “il controllo giudiziale è… limitato all’esistenza della modifica organizzativa, quale presupposto di legittimità del licenziamento, mentre tutto ciò che la precede esula dai fatti costitutivi del recesso”.

L’articolato motivo di gravame non può trovare accoglimento in quanto la sentenza impugnata non è, nei suoi esiti applicativi, in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale di legittimità cui questa Corte ha dato di recente continuità, al fine di consolidarlo, con la pronuncia n. 25201 del 7 dicembre 2016, esprimendo un principio di diritto che va qui ribadito.

In tale decisione si è statuito che, “ai fini della legittimità del licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3, l’andamento economico negativo dell’azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice accertare”, sì da assurgere “a requisito di legittimità intrinseco” al recesso “ai fini dell’integrazione della fattispecie astratta”, escludendo così che la tipologia di licenziamento in discorso possa dirsi giustificata solo in situazioni di crisi d’impresa.

E’ piuttosto “sufficiente che le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro”, le quali devono essere evidentemente esplicitate come motivazione che giustifica il licenziamento, causalmente “determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di una individuata posizione lavorativa”.

Posto che le ragioni produttive ed organizzative non coincidono nè si identificano con la mera soppressione del posto di lavoro, ma ne costituiscono causa efficiente (cfr. sul punto anche Cass. n. 19185 del 2016), esse non si prestano ad esemplificazioni casistiche che abbiano la pretesa di esaustività, tanto più in sede di legittimità, dovendo necessariamente calarsi nella concretezza di una proteiforme realtà economica, soggetta a continua evoluzione, e modellarsi sulle peculiarità proprie delle singole vicende aziendali; in ogni caso – secondo questa Corte – tra le ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro “non possono essere aprioristicamente o pregiudizialmente escluse quelle che attengono ad una migliore efficienza gestionale o produttiva ovvero anche quelle dirette ad un incremento della redditività d’impresa”, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro “sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità”, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost..

Tuttavia la pronuncia citata, come da costante giurisprudenza di questa Corte che non ha mai smesso di insegnare che “al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall’imprenditore”, rammentato ciò, sottolinea come resti “saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso”, ovviamente affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito.

Così, una volta necessariamente esplicitata la ragione organizzativa o produttiva posta a giustificazione causale della risoluzione del rapporto, anche ove il licenziamento sia motivato dall’esistenza di una crisi aziendale o di un calo del fatturato, “ed in giudizio si accerta invece che la ragione indicata non sussiste, il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore. Ovverosia l’inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione”.

Parimenti “deve sempre essere verificato il nesso causale tra l’accertata ragione inerente l’attività produttiva e l’organizzazione del lavoro come dichiarata dall’imprenditore e l’intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione”, perchè “ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l’uso distorto del potere datoriale, emergendo una dissonanza che smentisce l’effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento”.

Espressa adesione a tali principi ha in seguito apprestato Cass. n. 4015 del 15 febbraio 2017, che sul punto ha compendiato come, “sebbene la decisione imprenditoriale di ridurre la dimensione occupazionale dell’azienda possa essere motivata anche da finalità che prescindano da situazioni sfavorevoli e che perseguano l’obiettivo dell’aumento della redditività d’impresa, tuttavia è pur sempre necessario: che la riorganizzazione sia effettiva; che la stessa si ricolleghi causalmente alla ragione dichiarata dall’imprenditore; che il licenziamento si ponga in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all’operata ristrutturazione”.

Il descritto controllo sulla veridicità e sulla non pretestuosità della ragione addotta dall’imprenditore a giustificazione del motivo oggettivo di licenziamento, demandato al giudice del merito, è stato, nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, compiutamente e correttamente effettuato dal Tribunale fiorentino.

Invero, vagliato il materiale probatorio, il giudice toscano ha espresso l’argomentato convincimento circa “l’insussistenza del requisito dell’effettività delle opzioni di gestione sottese al recesso datoriale”, sulla scorta di una serie di indici fattuali (la “non funzionalità della scelta aziendale di soppressione del posto occupato dalla ricorrente”; la contraddittorietà “rispetto alla rilevata esistenza di una strategia aziendale di apertura agli investimenti ed alle nuove assunzioni proprio nel settore delle comunicazioni”; “l’intento di perseguimento di un risparmio di costi di gestione, dalla società datrice espressamente posto a fondamento giustificativo dell’intimato recesso…, nei fatti,… non conseguito, nè tantomeno perseguito) dal complesso dei quali, sintomaticamente, è scaturita la persuasione in ordine al giudizio di mancanza di veridicità e di sostanziale pretestuosità delle ragioni formalmente addotte a motivo del licenziamento individuale.

Si tratta di accertamento in concreto che investe pienamente la quaestio facti, rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta entro il confine segnato dal novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, che non consente una diversa ricostruzione della vicenda storica, soprattutto quando l’apprezzamento del giudice del merito sia il frutto di una molteplicità di elementi fattuali, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, solo ove si denunci che la combinazione ed il peso dei dati fattuali, come definiti ed accertati dal giudice di merito, non ne consentono la riconduzione alla nozione legale (cfr. Cass. n. 18715 del 2016).

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 41 Cost., L. n. 604 del 1966, art. 3, L. n. 183 del 2010, art. 30, comma 1, L. n. 264 del 1949, art. 15, comma 6, artt. 1175, 1375 e 2697 c.c. e artt. 115 e 116 c.p.c., ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, criticando quella parte della sentenza impugnata secondo cui “la società avrebbe violato l’obbligo di repechage”.

Si deduce che “il Giudice di prime cure, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non ha fondato la propria decisione sulle risultanze delle prove orali”; che la società aveva espressamente contestato che la P. avesse manifestato la disponibilità a ricoprire incarichi anche di livello professionale inferiore, “non potendosi dare credito alle dichiarazioni rese dalla M. (testimone indotta dalla P.); che la “politica di incremento occupazionale” ritenuta dal tribunale “non trova riscontro nelle risultanze istruttorie”; che la Tessilform aveva offerto dimostrazione che ” P. non aveva poi assolutamente competenze nè generiche nè specifiche per poter essere ricollocata in ruoli professionali diversi da quelli all’interno del settore della comunicazione”; che, in definitiva, il Tribunale fiorentino “si è limitato a dedurre circostanze in alcun modo emerse dall’istruttoria di primo grado ma, anzi, risultate smentite dalle risultanze delle prove orali e documentali”.

Il motivo attinge l’altra ratio decidendi che autonomamente sorregge la decisione del Tribunale di Firenze che ha ritenuto l’illegittimità del licenziamento sia perchè la ragione posta a fondamento del medesimo non ha superato in concreto il vaglio di “effettività” (con una statuizione che ha resistito al primo mezzo di impugnazione in cassazione), sia per violazione dell’obbligo di repechage.

Esso è dunque inammissibile innanzi tutto perchè “in tema di ricorso per cassazione, qualora la motivazione della pronuncia impugnata sia basata su una pluralità di ragioni, convergenti o alternative, autonome l’una dall’altra, e ciascuna da sola idonea a supportare il relativo “dictum”, la resistenza di una di esse all’impugnazione rende del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perchè l’eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta” (da ultimo: Cass. n. 3633 del 2017).

Inoltre la doglianza colpisce l’accertamento da parte del giudice di merito circa l’esistenza o meno di posizioni lavorative in cui la P. fosse ricollocabile, con censure pervase dal continuo riferimento al materiale probatorio, sicchè, nonostante la veste formale, denuncia una errata ricostruzione della vicenda fattuale con una prospettazione nella sostanza riconducibile al vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, valicando i confini imposti dalle SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, già citate.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che il tribunale non ha ammesso i mezzi istruttori richiesti dalla società per provare l’aliunde perceptum, scomputando le somme altrimenti guadagnate dalla P. “sulla sola base dei contratti prodotti ex adverso”.

Anche tale gravame non può trovare accoglimento perchè le richieste istruttorie riprodotte nel ricorso per cassazione, lungi dall’essere finalizzate alla prova di circostanze specifiche, hanno carattere meramente esplorativo.

Questa Corte ha già statuito (v. Cass. n. 9616 del 2015; conf. Cass. n. 5676 del 2012) che in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 23226 del 2010). Va, altresì, annotato che secondo giurisprudenza di legittimità in tema di poteri istruttori d’ufficio del giudice del lavoro l’emanazione di ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell’istanza di ordine di esibizione non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l’iniziativa della parte instante non abbia, a differenza del caso di specie, finalità esplorativa (Cass. n. 24188 del 2013).

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge sostenendo che il licenziamento, benchè intimato prima della entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, sarebbe comunque soggetto alle sanzioni con la medesima introdotte nella novellata formulazione dell’art. 18, perchè “la pronuncia della sua illegittimità ricade nella vigenza di quest’ultima”.

La censura è priva di fondamento in ragione del principio di diritto già espresso da questa Corte (v., tra le altre, Cass. n. 16265 del 2015 e n. 10550 del 2013) secondo cui: “Ai sensi del combinato disposto della L. n. 92 del 2012, art. 1, commi 47 e 67, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, al fine di individuare la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio, va fatto riferimento non al fatto generatore del rapporto, nè alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicchè la L. cit. n. 92, art. 1, comma 42, si applica solo ai nuovi licenziamenti, ossia a quelli comunicati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della nuova disciplina”.

5. Conclusivamente il ricorso va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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