Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10698 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30219-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE,

SCIPLINO ESTER ADA VITA, MARITATO LELIO, MATANO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

P.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado, dichiarava l’avvocato P.C., professionista iscritta all’albo ma non alla Cassa Forense, non tenuta all’iscrizione presso la gestione separata Inps;

osservava la Corte che, anche a seguito della norma di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 (D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, convertito in L. n. 111 del 2011), l’ambito di incidenza della residuale Gestione Separata dell’Inps, soggettivamente correlata a un’attività di lavoro autonomo, deve necessariamente arrestarsi di fronte ai casi di attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad appositi albi o elenchi, la cui tutela previdenziale è rimessa alla competenza gestoria delle Cassa Private di appartenenza;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

controparte rimane intimata;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione

dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2 ,commi 26-31, dell’art. D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. con modificazioni nella L. n. 111 del 2011, della L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, rilevando che l’obbligo di iscrizione degli avvocati alla gestione separata sorge allorchè gli stessi non sono obbligati ad iscriversi alla cassa di previdenza ed assistenza degli avvocati e conseguono un reddito per l’esercizio di detta attività professionale;

il motivo è manifestamente fondato sulla base del principio secondo cui “Gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno – secondo la disciplina vigente “ratione temporis”, antecedente l’introduzione dell’automatismo della iscrizione – l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.” (Cass. n. 32167 del 12/12/2018);

il ricorso, pertanto, in applicazione del richiamato principio, va accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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