Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10698 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28217-2009 proposto da:

FONDIARIA – SAI SPA (OMISSIS) (già SAI – Società Assicuratrice

Industriale SpA) in persona del Funzionario Procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo

studio dell’avvocato ALBERICI FABIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TURCI MARCO, giusta mandato speciale in calce

al controricorso;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI CAPPIO BACCANETTO CLAUDIO & C. SNC (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato

GEREMIA RINALDO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FERRARO GIUSEPPE, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

LE GENERALI – ASSICURAZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1787/2 008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

19.9.08, depositata il 12/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per la ricorrente l’Avvocato Turci Marco che si riporta agli

scritti e insiste per l’accoglimento del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Geremia Rinaldo che si

riporta ai motivi del controricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. La Fondiaria – SAI s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione contro Le generali – Assicurazioni Generali s.p.a. e la s.n.c. Autotrasporti Cappio Baccanetto Claudio avverso la sentenza del 12 dicembre 2008, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Torino in una controversia inter partes.

Al ricorso ha resistito soltanto l’indicata s.n.c..

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

P.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Invero, i due motivi prospettati dal ricorso, deducenti il primo violazione di norme di diritto e vizio di motivazione ed il secondo violazione di norme di diritto, del procedimento e vizio di motivazione, si fondano sul contenuto di una polizza assicurativa e di condizioni generali della quale non forniscono l’indicazione specifica richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 6 nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (si vedano: Cass. (ord.) n. 22303 del 2008; Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010, fra tante), in quanto si omette di indicare dove il documento sarebbe stato prodotto in sede di merito e se e dove sarebbe esaminabile in questa sede di legittimità.

In tal modo la Corte non è messa in grado sulla base di quanto emergente dal ricorso – del quale la previsione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 – è requisito di contenuto – forma – di poter esaminare le doglianze di cui ai motivi.”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria della ricorrente muove rilievi che non possono in alcun modo essere condivisi.

Essi, infatti, si astengono dal replicare alla valutazione di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 formulata dalla relazione, procedendo ad esaminare come e perchè essa possa essere superata al lume della giurisprudenza ch’essa richiama, alla quale non viene dedicata alcuna considerazione.

Detti rilievi, del resto, si sostanziano nell’assunto che il primo motivo assumerebbe la polizza solo come presupposto e che il secondo motivo sarebbe scrutinabile perchè per valutarlo il contenuto dei documenti sarebbe desumibile da quello della sentenza impugnata, onde non sarebbe stato necessario che la Corte fosse messa in grado di esaminarli direttamente.

Tale assunto, quanto al primo motivo non appare comprensibile, poichè se il motivo assume come presupposto la polizza, il cui contenuto sarebbe incontroverso secondo la stessa sentenza impugnata (come si legge nella memoria), evidentemente è palese che il motivo si fonda sul documento. Il passaggio successivo, cioè l’essere stato assunto dalla sentenza il contenuto del documento come incontroverso, non elide che il motivo si fondi sul documento. L’assunto, d’altro canto, non considera – ed è rilievo che vale anche a proposito di quanto si osserva nella memoria a proposito del secondo motivo – che, essendo l’art. 366 c.p.c., n. 6 un requisito di ammissibilità del motivo e, se inerisce a tutti i motivi, del ricorso, la sua sussistenza, appartenendo ai c.d. requisiti di contenuto – forma del ricorso deve emergere esclusivamente dal ricorso e non dalla contemplazione della sentenza impugnata ed eventualmente del controricorso. D’altro canto, la possibilità di esaminare i documenti sui quali si fonda il ricorso, ancorchè il loro contenuto emerga dalla sentenza e/o dal controricorso, ed in ipotesi su di esso non vi sia contrasto fra le parti, non può essere negata alla corte di cassazione, per l’assorbente ragione che ben potrebbe accadere che l’esame, sulla base delle prospettazioni delle parti e del contenuto della sentenza, palesi che sia le parti sia il giudice della sentenza impugnata, oppure alcuno di tali soggetti, abbiano attribuito ai documenti (o agli atti processuali) un contenuto non giustificato dalle loro risultanze, se del caso complessive. E’ proprio per questa ragione che l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in evidente collegamento ora con l’art. 366 c.p.c., n. 6 ed in precedenza con il principio di c.d. autosufficienza, esige la produzione dei documenti e degli atti processuali.

Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromila, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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