Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10697 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30017-2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato STORELLI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

– intimati –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARITATO LELIO,

D’ALOISIO CARLA, SGROI ANTONINO, DE ROSE EMANUELE, ANTONIETTA

CORETTI;

– resistente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 291/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 09/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva l’opposizione proposta da O.A. avverso la sentenza del giudice di primo grado e dichiarava l’intervenuta prescrizione dei crediti portati dalle cartelle di pagamento oggetto d’impugnazione, compensando le spese del doppio grado “stante il fatto che l’ammissibilità della domanda è emersa in corso di causa”;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione O.A., sulla base di unico motivo;

Inps e Agenzia delle Entrate Riscossione rimangono intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con unico motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 – illegittimità del provvedimento di compensazione delle spese, insussistenza dei gravi ed eccezionali motivi richiesti dall’art. 92 c. 2 c.p.c. violazione e falsa applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 e 92 c.p.c. – vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 violazione e falsa applicazione art. 24 c. 1 Cost. – violazione art. 111 Cost., comma 6, osservando che non era ravvisabile alcuna grave ed eccezionale ragione per compensare le spese di lite;

il motivo è fondato, poichè l’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. 263/2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente all’entrata in vigore di quest’ultima legge) legittima la compensazione delle spese di giudizio, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”;

la richiamata disposizione costituisce “una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche”(Cass.2883/2014);

pertanto, nell’ipotesi in cui il decidente, come nella specie, abbia esplicitato in motivazione le ragioni della propria statuizione, è comunque necessario che le ragioni addotte non siano illogiche o erronee, dovendosi ritenere altrimenti sussistente il vizio di violazione di legge (Cass. 12893/2011, Cass. 11222/2016);

nella fattispecie in esame le ragioni che la Corte d’appello ha esplicitamente indicato in sentenza a giustificazione dell’operata compensazione, relative all’emersione in corso di causa dell’ammissibilità della domanda, cioè dell’ammissibilità dell’impugnazione avverso il ruolo esattoriale, sono palesemente illogiche ed erronee, attribuendo rilevanza alla riconsiderazione da parte del giudicante nel corso del giudizio del tema dell’interesse ad agire, cioè di una questione in diritto che concerne la stessa cognizione del giudice (Cass. 9977 del 2/4/2019);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza un parte qua e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA