Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10696 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23319-2019 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALDINIEVOLE 11,

presso lo studio dell’avvocato FERRARI MORANDI ESTER che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANNICO

GIUSEPPINA, PATTERI ANTONELLA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1749/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da M.L. nei confronti dell’Inail, volta a ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità in relazione al trattamento pensionistico di cui godeva il padre, M.T., deceduto il 10/12/1997;

la Corte territoriale riteneva non provato da parte del ricorrente il requisito della vivenza a carico, non essendo dimostrato il dedotto contributo fornito dal padre al mantenimento del figlio;

specificamente, risultava che soltanto nel 1997 il ricorrente avesse un reddito di Euro 1.150,14, inferiore a quello del padre ammontante a Euro 4.694,29, e che tale elemento non era idoneo a far presumere l’esistenza della contribuzione in presenza di contrarie risultanze, costituite dalla non convivenza fra i due, della dichiarazione del de cuius all’Inps di aver proprio carico l’altro figlio M. e dell’esiguità del reddito percepito dal de cuius;

precisava la corte che non era dato conoscere se M.L., dell’età di (OMISSIS) al momento del decesso, avesse moglie o figli, quali fossero i suoi redditi in epoca anteriore al 1997 (quelli per il periodo 1997 2011, risultanti dagli atti, dal 1998 in poi erano stati superiori di quello percepito in vita dal padre, circostanza dalla quale si può desumere che la diversa situazione verificatasi nel 1997 fosse del tutto occasionale);

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.L. sulla base di unico motivo;

Inps resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con unico articolato motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. 4 aprile 1952, n. 218, art. 13 nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 1965, n. 903, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, osservando che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione occorre considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale, imponendo ciò ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento e di tutela dei valori costituzionalmente protetti; che erroneamente il collegio aveva ritenuto che Moselli non convivesse con il padre all’epoca della morte del medesimo, laddove il ricorrente aveva provato la convivenza con il padre mediante certificato storico di residenza depositato in giudizio, sicchè, data la prova della convivenza, la Corte di sarebbe dovuta limitare ad esaminare esclusivamente l’autosufficienza economica, criterio quantitativo certo, e, al riguardo, il ricorrente aveva documentato di aver percepito un reddito inferiore a tale limite al momento del decesso del de cuius;

il motivo è inammissibile poichè, sub specie di violazione di legge, tende a un nuovo esame del merito, avendo la Corte territoriale interpretato in conformità alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità il requisito della vivenza a carico (Cass. 1861 2019, Cass. 9237 2019), sulla scorta della dichiarazione del de cuius all’Inps di avere a proprio carico l’altro figlio M. e dell’esiguità del reddito percepito dal de cuius, elementi rispetto ai quali la circostanza, che si assume erroneamente esclusa, della convivenza non è stata oggetto di specifica censura sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, peraltro preclusa in ipotesi di doppia conforme;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile, senz,a provvedimento alcuno riguardo alle spese di lite in ragione della dichiarazione di esonero ex art- 152 disp. att. c.p.c.;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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