Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10696 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21669-2009 proposto da:

AUTOFRANZESE in persona del titolare e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A,

presso lo studio dell’avvocato PETRETTI ALESSIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato NICATORE ANDREA, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ANTARES SPA (OMISSIS) in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA MERCEDE 11, presso lo studio dell’avvocato MASCIOCCHI

ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BERTORA ALBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 862/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

17.6.08, depositata il 03/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. La Autofranzese “in persona del titolare e legale rappresentante, Sig. F.E. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Antares avverso la sentenza del 3 luglio 2008, pronunciata in grado d’appello nella controversia inter partes dalla Corte d’Appello di Genova.

La s.p.a. Antares ha resistito al ricorso con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso, per come eccepito anche dalla resistente, appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I tre motivi di ricorso, intestati ed illustrati congiuntamente e deducenti i primi due vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il terzo vizio ai sensi del n. 5 di detta norma, non si concludono, quanto ai primi due, con la formulazione del prescritto quesito di diritto, mentre il terzo non si conclude e nemmeno contiene il momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, di cui all’art. 366-bis c.p.c. (per cui si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).

Il primo motivo, inoltre, concernendo vizi di pretesa violazione di norme sull’interpretazione del contratto inter partes risulterebbe inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che non si fornisce l’indicazione specifica di tale contratto nei termini ritenti necessari dalla giurisprudenza della Corte (si vedano, per tutte Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010).”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nella sua memoria parte ricorrente muove rilievi che non tengono in alcun modo conto della giurisprudenza consolidata della Corte richiamata dalla relazione quanto alla necessità del c.d. momento di sintesi riguardo al vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre, quanto alla mancanza dei quesiti di diritto per i primi due motivi, postula che essi sarebbero da desumere per implicazione dall’illustrazione dei primi tre motivi, il che è manifestamente contrario alla giurisprudenza della Corte, formatasi a partire da Cass. (ord.)n. 16002 del 2007.

Nessuna replica, poi, si svolge a proposito del rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milletrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA