Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10696 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 02/02/2017, dep.03/05/2017),  n. 10696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 716/2012 proposto da:

A.E.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ALBERTO CARONCINI 51, presso lo studio dell’avvocato CORRADO

SCIVOLETTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO BOSCO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AIR LINATE PARKING S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO LUCA

LOBUONO TAJANI, che la rappresenta e difende unitamente agli

avvocati MARTA GOZZETTI, PIERPAOLO MARTINEZ, MARIA BARBERA, giusta

delega in atti;

AUTORIMESSA PRINCIPE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in

persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAMERINO 15, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA

VICINANZA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BIAGIO CARTILLONE, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 849/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/09/2011 R.G.N. 3054/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2017 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato GAETANO BOSCO;

udito l’Avvocato PAOLO PETROSILLO per delega verbale Avvocato LOBUONO

TAJANI ROBERTO LUCA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza in data 15/9/2011, confermando la decisione del Tribunale di Milano n. 5323/2009, ha respinto l’appello di A.E.M., dipendente irregolare presso l’Autorimessa Principe S.r.l. in liquidazione. La domanda del lavoratore riguardava la condanna del datore al risarcimento del danno per infortunio in itinere, la dichiarazione d’illegittimità del licenziamento intimatogli verbalmente in concomitanza con la cessione d’azienda e comunque la condanna in solido dell’Autorimessa Principe s.r.l. (cedente) e dell’Air Linate Parking s.r.l. (cessionaria) per i crediti retributivi derivanti dal rapporto di lavoro oltre agli interessi e alla rivalutazione al saldo. In via subordinata, riguardava altresì la condanna di Air Linate Parking s.r.l. a riassumere il lavoratore entro tre giorni o in mancanza a risarcirgli il danno.

Il primo giudice in parziale accoglimento delle domande del lavoratore aveva accolto alcune doglianze avanzate nei confronti di Autorimessa Principe s.r.l. in liquidazione e rigettato quelle formulate nei confronti di Air Linate Parking s.r.l. non essendo emerso un nuovo rapporto di lavoro con la medesima, tale da confermare che questa fosse tenuta a consentire la prosecuzione del rapporto. Quanto all’Autorimessa Principe, essa era condannata a pagare al lavoratore la retribuzione per il periodo 1/3/2006 – 1/02/2007 ex art. 2126 c.c., trattandosi di lavoratore non regolarizzato e neppure regolarizzabile per mancanza del permesso di soggiorno.

La Corte d’Appello di Milano ha respinto la domanda sulla ricorrenza dell’infortunio in itinere, ritenendo non provato che l’infortunio fosse avvenuto in un orario compatibile con il lavoro; ha respinto, altresì, la domanda circa l’illegittimità del licenziamento, considerandola inammissibile perchè nuova; quanto alla prosecuzione del rapporto con la cessionaria, ne ha escluso la compatibilità con la condizione d’irregolare ed ha negato altresì la responsabilità solidale della Air Linate s.r.l. per i crediti vantati dal ricorrente nei confronti della cedente a causa della difficoltà di verificare la sussistenza di un rapporto di lavoro con la medesima, confermando la statuizione del giudice di prime cure circa il riconoscimento della retribuzione per le prestazioni rese dal ricorrente in via di fatto.

Ricorre a questa Corte A.E.M. affidando le sue ragioni a quattro motivi.

Resistono con controricorso sia Air Linate Parking S.r.l. sia Autorimessa Principe s.r.l. in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Nella prima censura parte ricorrente contesta la ricostruzione del giudice d’Appello sull’infondatezza del proprio diritto al risarcimento per infortunio in itinere nei confronti del datore di lavoro, sia per la circostanza in cui si è svolto l’infortunio, sia perchè il datore di lavoro sarebbe stato responsabile, non essendo la prestazione protetta dall’assicurazione Inail, stante l’irregolarità del lavoratore.

Il ricorrente deduce che la sentenza gravata avrebbe errato nel non aver giudicato l’infortunio come verificato “in itinere” e in orario compatibile. Tale statuizione sarebbe smentita dal fatto che il lavoratore viveva in un camper collocato nella stessa autorimessa, concessogli dal datore di lavoro, e che pertanto, il percorso da considerare, ai fini della qualificazione dell’infortunio, non era quello tra l’abitazione esterna e il luogo di lavoro, ma tra l’autorimessa e l’abitazione dei familiari.

2) Nella seconda censura, ancora appellandosi a violazione di principi di diritto e vizio di motivazione, parte ricorrente contesta il mancato riconoscimento della continuazione del rapporto di fatto, per assenza di un regolare permesso di soggiorno, assumendo che la piena applicazione dell’art. 2126 c.c., sarebbe impedita solo dall’eventuale illiceità della causa del contratto, circostanza che esula dalla fattispecie in esame.

3) Nel terzo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione si appuntano sul non avere, la sentenza gravata, riconosciuto la responsabilità solidale tra cedente e cessionario per l’intero periodo di durata del rapporto.

4) Nel quarto motivo, il vizio di motivazione e la violazione di legge sono prospettati per non aver vagliato, il giudice dell’Appello, alcune testimonianze utili a verificare come, in un contesto di autentico sfruttamento, il lavoratore si fosse prestato a svolgere numerose ore di lavoro straordinario non riconosciutegli dall’azienda.

Il ricorso è privo di fondamento. Il motivo – sia pur declinato in quattro censure deve essere considerato unico.

Esso non ha la forza di incrinare la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a proporre le ragioni di gravame svolte nei precedenti gradi di giudizio per chiederne una rivalutazione, più favorevole alla ricostruzione di parte ricorrente. L’indicazione di quattro motivi di ricorso, infatti, è solo apparente, dovendo riportarsi ciascuna delle censure al riesame delle valutazioni e dei convincimenti del Giudice d’Appello nel merito – e non invece a emendare un preteso errore di legittimità in cui questo sarebbe incorso – in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Quanto all’orario compatibile in cui si sarebbe svolto il presunto infortunio in itinere, e alla mancata denuncia all’Inail da parte del ricorrente per ottenere la prestazione dovuta, cui avrebbe avuto diritto anche solo con un rapporto di mero fatto per la mancanza di un permesso di soggiorno – così come riconosciuto dal Ministero del Lavoro e dall’Inps – essi costituiscono aspetti affrontati dalla Corte d’Appello con completezza di analisi e rigore interpretativo.

Non può che riscontrarsi quindi in proposito il difetto censurato in premessa, per cui il ricorso, oltre a non specificare qual è il motivo violato dalla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., tende ad ottenere un giudizio sul fatto in sede di legittimità.

In merito alla seconda censura, concernente il mancato riconoscimento della prosecuzione del rapporto, anch’essa generica e non autosufficiente, va osservato che le evidenze probatorie hanno condotto la Corte d’Appello a escludere che lo stesso potesse considerarsi instaurato con la cessionaria, e che si potesse considerare intimato da parte del cedente un licenziamento in concomitanza con la cessione d’azienda. Tale ultima domanda la Corte territoriale non ha peraltro neanche preso in esame perchè domanda nuova prospettata per la prima volta in secondo grado. Opportunamente la Corte d’Appello, confermando la sentenza del giudice di prime cure, riconosce al ricorrente il solo diritto al compenso per la prestazione svolta ai sensi dell’art. 2126 c.c., ma non quello alla continuazione del rapporto, trattandosi di lavoro irregolare.

Il terzo addebito alla sentenza gravata è ugualmente generico e non autosufficiente, poichè non indica quali norme avrebbe violato la Corte d’Appello, nel negare al ricorrente il diritto alla continuazione del rapporto.

Infine, la sentenza gravata è censurata per non aver il giudice d’Appello ascoltato tutti i testimoni sulla prova del mancato riconoscimento delle maggiorazioni prestate a titolo di lavoro straordinario.

In merito a quest’ultimo addebito codesta Corte si richiama al suo costante orientamento per cui, la riduzione della lista dei testimoni costituisce un tipico potere discrezionale del giudice di merito, che, se congruamente sostenuto anche per implicito dal contesto motivazionale, si sottrae al sindacato di legittimità (Cass. n. 15955/2004; Cass. 11810/2016).

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Quanto all’istanza relativa alla liquidazione delle spese dell’ammesso al gratuito patrocinio, si statuisce che su di essa provveda la Corte d’Appello di Milano che ha pronunciato la sentenza gravata, passata in giudicato per effetto della pronuncia di legittimità in oggetto (Cass. n. 11028/2009; Cass. 23007/2010).

PQM

Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 1.900 per compensi, Euro 100 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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