Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10695 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22522-2019 proposto da:

B.M., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato

VENTURA FRANCESCO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3690/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Corte di appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata dagli odierni ricorrenti, medici specializzatisi nell’arco temporale compreso tra il 1998 e il 2008, percependo la borsa di studio prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, per vedere riconosciuto il diritto ad un’adeguata remunerazione, oltre al trattamento previdenziale conseguente, come previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999 per l’attività professionale svolta presso le strutture sanitarie pubbliche durante i rispettivi corsi di specializzazione e, in subordine, il risarcimento del danno da inesatto e tardivo adempimento dell’obbligazione dello Stato italiano di recepimento della direttiva n. 93/16/CEE;

osservavano i giudici del merito che la direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l’attività di formazione dovesse essere prevista adeguata remunerazione, non aveva imposto agli Stati membri alcun criterio specifico, nè poteva rilevare che il D.Lgs. n. 368 del 1999 avesse introdotto una disciplina che riconosceva un maggiore importo a titolo di adeguata remunerazione, trattandosi di scelta non vincolata da obblighi di adeguamento alla normativa comunitaria, sicchè doveva escludersi che lo stato italiano, nell’attribuire un trattamento più favorevole solo ai medici che avevano iniziato a frequentare il corso di specializzazione dall’anno accademico 20062007, congelando il diritto al più favorevole trattamento per sette anni per effetto del D.Lgs. n. 517 del 1999 per mancanza di coperture finanziarie, avesse disciplinato la materia in modo non conforme alle direttive comunitarie o fosse inadempiente agli obblighi da esse derivanti;

rilevavano altresì? che la non inadeguatezza del trattamento era connessa alla natura giuridica dell’attività svolta dagli specializzandi, volta precipuamente alla formazione teorica e pratica;

avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione B.M. e altri sulla base di due motivi;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione di norme di diritto comunitario sulla adeguata remunerazione dei medici specializzandi ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione alle direttive n. 82/76/CEE, osservando che lo Stato Italiano aveva trasposto in maniera errata, tardiva e incompleta le direttive 75/362/CEE, 73/76/CEE e 82/76/CEE relative al riconoscimento di adeguata remunerazione ai medici specializzandi, poichè, pur essendo previsto dal D.Lgs. n. 368 del 1999 il riconoscimento di un trattamento economico ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37-39, tale trattamento era stato quantificato solo con i D.P.C.M. 7 marzo 6 luglio e D.P.C.M. 2 novembre 2007 e applicato a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, con conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento del danno pari alla differenza del trattamento che avrebbero percepito in applicazione dei predetti D.P.C.M.. Essi inoltre avevano diritto a una indicizzazione annuale con il secondo motivo deducono omessa e carente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 1999, avendo l’ordinamento giuridico italiano differito arbitrariamente, per “mancanza di risorse finanziarie”, il trattamento economico di cui al D.Lgs. n. 368 del 1999, determinandosi responsabilità per tardivo adeguamento dell’ordinamento interno a quello comunitario;

i motivi, da trattare congiuntamente in forza dell’intima connessione, sono infondati;

essi prospettano questioni giuridiche già affrontate e risolte da questa Corte con le sentenze nn. 16137, 15520, 15293, 15294, 4449, pronunciate all’udienza del 7.2.2018 in fattispecie sostanzialmente analoghe a quella in esame;

in particolare, nelle sentenze innanzi citate, è stato affermato che: A)la disciplina recata dalla direttiva 93/167CEE in ordine alle modalità ed ai tempi della formazione specialistica, in continuità con la direttiva 82/76/CEE, mira a garantire che i medici specializzandi dedichino alla loro formazione pratica e teorica tutta la propria attività professionale, ovvero nel caso degli specialisti in formazione a tempo ridotto, una parte significativa di quest’ultima, ma non obbliga gli Stati membri a disciplinare l’attività di formazione specialistica dei medici secondo lo schema del rapporto di lavoro subordinato;

B) la Direttiva 93/16/CEE, al pari della Direttiva 82/76/CE, non contiene alcuna definizione comunitaria della remunerazione da considerarsi adeguata, nè dei criteri di determinazione di tale remunerazione;

C) con il D.Lgs. n. 17 agosto 1999, n. 368 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 93/16/CEE e, nel disporre il differimento dell’applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 e la sostanziale conferma del contenuto del D.Lgs. n. 257 del 1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà discrezionale;

D) non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione, la quale costituisce una particolare ipotesi di “contratto di formazione-lavoro”, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra l’attività suddetta e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi;

E) la inconfigurabilità dei rapporti di formazione specialistica in termini di subordinazione esclude la applicabilità dell’art. 36 Cost.;

F) l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, comma 1 non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni dal 1993 al 2005;

G) ai sensi della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 32, comma 12 e della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 36, comma 1, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1;

H) non sussiste irragionevole disparità di trattamento tra gli specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione a decorrere dall’anno 2006/2007 e quelli frequentanti i corsi nei precedenti periodi accademici, ben potendo il legislatore differire nel tempo gli effetti di una riforma, senza che, per ciò solo, ne possa derivare una disparità di trattamento tra soggetti che, in ragione dell’applicazione differente nel tempo della normativa in questione, ricevano trattamenti diversi;

I) non sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università Italiane e quelli iscritti nelle Scuole degli altri Paesi Europei, atteso che le situazioni non sono comparabili, perchè la Direttiva 93/16/CEE non ha previsto nè imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico;

L) la situazione dei medici neoassunti che lavorano nell’ambito del S.S.N. non è comparabile con quella dei medici specializzandi in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell’ambito della formazione specialistica;

il ricorso, sulla base degli argomenti che precedono, va dichiarato inammissibile;

in ragione del consolidarsi in tempi recenti dell’orientamento giurisprudenziale sull’argomento, le spese di giudizio sono compensate tra le parti;

in considerazione della statuizione di rigetto, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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