Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10695 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10695
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21664-2009 proposto da:
E.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato MARCELLI LUIGI,
rappresentata e difesa dall’avvocato AULINO GIUSEPPE, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA in persona del direttore pro tempore del
ramo sinistri direzionali (Direzione Tecnica Assicurativa),
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio
dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentata e difesa dall’avvocato
LAMBIASE PASQUALE, giusta procura alle liti in calce alla copia
notificata del ricorso;
– controricorrente –
e contro
LLOYD ADRIATICO SPA, AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II di
NAPOLI, MITUSI INSURANCE COMPANY, REGIONE CAMPANIA, UNIVERSITA’ DEGLI
STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, NAVALE ASSICURAZIONI;
– intimate –
avverso la sentenza n. 2809/2 008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
12.5.08, depositata l’11/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA
Antonietta.
Fatto
RITENUTO
Quanto segue:
p.1. E.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’11 luglio 2008, con la quale la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello principale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli e quello incidentale di essa ricorrente avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Napoli nel maggio del 2004 sulla controversia a suo tempo da lei introdotta contro detta azienda, l’università degli Studi di Napoli “Federico II” e la Regione Campania e nella quale erano state chiamate dall’indicata Azienda le compagnie assicuratrici Lloyd Adriatico, Mitsui Insurance Company, Navale Assicurazioni e Augusta Assicurazioni.
Ha resistito al ricorso soltanto la s.p.a. Augusta Assicurazioni.
p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 30-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Quanto segue:
p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. – Il ricorso, per come eccepito anche dalla resistente, appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).
I cinque motivi di ricorso, tutti deducenti o violazione di norme di diritto o violazione di norme del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nonchè, a stare alla loro intestazione, vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non si concludono con la formulazione del prescritto quesito di diritto e non si concludono e nemmeno contengono il momento di sintesi espressivo della c.d.
“chiara indicazione”, di cui all’art. 366-bis c.p.c. nei termini richiesti dalla giurisprudenza consolidata della Corte (a partire da Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007).”.
p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nella sua memoria parte ricorrente, dopo aver dato che per i vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4 non sono stati formulati i quesiti, replica solo relativamente alla valutazione di mancanza del requisito dell’art. 366-bis c.p.c. per i vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.
La replica, però, non tiene in alcun modo conto della giurisprudenza consolidata richiamata dalla relazione sulla necessità del c.d.
momento di sintesi.
Infatti, si sostanzia nel ripercorrere i motivi senza individuare il relativo momento di sintesi.
p.3. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011