Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10694 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21614-2009 proposto da:

T.M. (OMISSIS) nella sua qualità di erede

universale di T.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA BARBERINI 12, presso lo studio dell’avvocato TONELLI ENRICO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAFORIO GIUSEPPE, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LIDL ITALIA SRL (OMISSIS) in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo

studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FIORINI PAOLO, giusta procura alle liti a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 59/2009 della CORTE D’APPELLO di TRENTO –

Sezione Distaccata di BOLZANO del 18.3.09, depositata il 30/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

udito per il ricorrente l’Avvocato Tonelli Enrico (per delega avv.

Caforio Giuseppe) che si riporta ai motivi del ricorso;

udito per la controricorrente l’Avvocato Aloisia Bonsignore (per

delega avv. Gigli Giuseppe) che si riporta ai motivi del

controricorso;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. T.M. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.r.l. Lidl Italia avverso la sentenza del 30 marzo 2009, pronunciata in grado d’appello dalla Corte d’Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione Distaccata di Brunico, nella controversia inter partes.

La s.r.l. Lidl Italia ha resistito al ricorso con controricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni, che si riproducono letteralmente con la sola aggiunta della riproduzione mancata per mero errore materiale – della massima di Cass. sez. un. n. 20603 del 2007:

“(…) 3. – Il ricorso, per come eccepito anche dalla resistente, appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

L’unico motivo di ricorso, infatti, dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non contiene e nemmeno si conclude con il requisito prescritto dall’art. 366-bis c.p.c. quanto a tale motivo, siccome indicato dalla consolidata giurisprudenza della Corte, cioè come necessariamente implicante un momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, di cui a detta norma (si veda, fra tante, Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, secondo la quale: “In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.”.

Invero, in chiusura dell’illustrazione del motivo si formula quello che viene denominato “quesito di diritto” nei termini seguenti:

“Accerti l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione che il giudizio sulla credibilità ed attendibilità di un testimone rispetto ad un altro deve essere sorretto da idonea ed esauriente motivazione da parte del Giudice di merito”. E’ palese l’assoluta astrattezza della sollecitazione rivolta alla Corte e la mancanza di rispondenza con i paradigmi della “chiara indicazione” indicati dalla richiamata giurisprudenza: a tacer d’altro non si identifica il fatto controverso e non si indicano le ragioni della pretesa contraddittorietà della motivazione.

4. Il ricorso apparirebbe presentare anche l’ulteriore causa di inammissibilità derivante dalla inosservanza dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (costituente il precipitato normativo della c.d. autosufficienza dell’esposizione del motivo di ricorso per cassazione), atteso che fa riferimento a deposizioni testimoniali delle quali non indica l’udienza di assunzione e non riproduce il tenore, nonchè a documenti dei quali non riproduce il tenore e non indica dove vennero prodotti in sede di merito e se e dove siano stati prodotti in questa sede di legittimità (si vedano, in termini, Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010; Cass. n. 4201 del 2010).”.

p.2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nella sua memoria parte ricorrente muove rilievi che non sono in alcun modo idonei a superarle.

Quanto al rilievo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. è sufficiente osservare che nessuna argomentazione si svolge circa il principio di diritto (consolidato) affermato da Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, tant’è che non si individua il momento di sintesi da essa richiesto e si pretende di desumerlo per implicazione dall’illustrazione del motivo, il che le sezioni Unite esclusero.

Quanto al rilievo ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. nuovamente non si prende posizione sulla (consolidata) giurisprudenza richiamata dalla relazione per dimostrare come il ricorso l’avrebbe rispettata ed anzi si fa riferimento alla riproduzione di una parte di una testimonianza, senza considerare che il motivo si duole che sia stata attribuito valore ad altre a scapito di essa, delle quali non indica l’udienza di assunzione e non riproduce il contenuto.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro dodicimiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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