Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10694 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10694 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

44•11

SENTENZA
sul ricorso 13208-2011 proposto da:
IANNETTI VITTORIO NNTVTR1OR25B865F, elettivamente
domiciliato in ROMA, LARGO G. LA LOGGIA 33, presso lo studio
dell’avvocato FOLGARELLI SANDRO, che lo rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l ‘AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 07/05/2013

- controricorrente –

avverso il decreto n. 35/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO del 15.2.2011, depositato il 25/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

SCALDAFERRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Sandro Folgarelli che si riporta agli
scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO
CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

In fatto e in diritto
Rilevato che Vittorio Iannetti ricorre per cassazione nei confronti del
decreto della Corte d’appello di Campobasso, in epigrafe indicato, che
ha dichiarato inammissibile, per omessa prova della tempestività sotto
il profilo del rispetto del termine di cui all’art.4 della legge n.89/2001,
la sua domanda di equa riparazione per violazione dei termini di
ragionevole durata di un giudizio civile iniziato nel settembre 1998 e
definito con sentenza del Tribunale di Pescara depositata il 9 marzo
2009;
che il Ministero della giustizia resiste con controricorso;
rilevato che con l’unico motivo il ricorrente lamenta, sotto il profilo
della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 4 della
legge n.89/2001, art.112 D.P.R.n.1229/1959), che la Corte territoriale
abbia erroneamente ritenuto non adempiuto, con la produzione di
copia della sentenza del Tribunale di Pescara, l’onere della parte
ricorrente di fornire la prova diretta, mediante la produzione della
certificazione della Cancelleria attestante la non avvenuta

Ric. 2011 n. 13208 sez. M1 – ud. 04-12-2012
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04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

comunicazione dell’avviso scritto (di compiuta notificazione) di cui
all’art.112 D.P.R..1229/59, che tale sentenza, non essendogli stata
notificata, sia passata in giudicato nel c.d.termine lungo, non prima dei
sei mesi anteriori al deposito del ricorso: sostiene infatti che
l’attestazione relativa all’assenza delle comunicazioni previste

di notifica della sentenza eseguita dall’Ufficiale Giudiziario, non sia
idoneo a fornire prova della non avvenuta notifica della sentenza ad
opera del difensore a norma della legge n.53/1994, che non
prevederebbe l’obbligo del notificante di dare avviso scritto alla
Cancelleria;
ritenuto che tale doglianza è priva di fondamento;
che, premesso l’onere del ricorrente (peraltro non contestato in
ricorso) di puntuale allegazione e dimostrazione dei fatti dai quali
deriva la proponibilità della domanda di equa riparazione, deve in
primo luogo evidenziarsi che nella specie non risulta l’avvenuta
formulazione, da parte del medesimo, di espressa richiesta di
acquisizione degli atti e dei documenti del processo presupposto ai
sensi dell’art.3 comma 5 della legge n.89/2001: solo in presenza di tale
richiesta invero potrebbe ritenersi precluso alla Corte d’appello (cfr.ex
multis: Sez.1 n.9381/11; Sez.6-1 n.16367/11; Sez.1 n.16836/10;
Id.n.18603/05; cfr.anche Corte Cost.n.74/05) di includere tra gli oneri
gravanti sulle parti la produzione degli atti e dei documenti del
processo presupposto, tra i quali l’avviso della avvenuta notificazione
della sentenza da parte dell’Ufficiale Giudiziario ex art.112
D.P.R.n.1229/1959 —che il Cancelliere deve unire all’originale della
sentenza- e l’avviso della avvenuta notificazione dell’impugnazione ex
art.123 disp.att.cod.proc.civ., da annotarsi sull’originale della sentenza;

Ric. 2011 n. 13208 sez. M1 – ud. 04-12-2012
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dall’art.112 D.P.R.n.1229, essendo tale norma riferibile alla sola ipotesi

che, d’altra parte, la mera formulazione dell’ipotesi di una notifica della
sentenza di merito eseguita dal difensore non vale certo ad esonerare il
ricorrente dall’onere di provare la proponibilità del proprio ricorso alla
stregua dell’art.4 della legge n.89: tale ipotesi semmai estenderebbe
l’ambito della prova da fornire perché, ove dovesse escludersi

della legge n.53/94 (che, in caso di notifica di atto di impugnazione,
pone all’avvocato lo stesso obbligo gravante sull’Ufficiale Giudiziario,
a norma dell’arti 23 disp.att.c.p.c., di depositare presso la Cancelleria
copia della notifica ai fini della relativa annotazione sulla sentenza) per
il mancato richiamo alla norma generale dell’art.112 D.P.R.n.1229 (che
prevede l’obbligo dell’Ufficiale Giudiziario di avvisare per iscritto la
Cancelleria sia della notifica di una sentenza sia della notifica di un atto
di impugnazione) nonostante la identità di ratio, la qualità di pubblico
ufficiale rivestita dall’avvocato nell’eseguire la notifica e la piena
parificazione di tale atto a quello eseguito dall’Ufficiale Giudiziario,
non potrebbe comunque, per tali ragioni, escludersi l’obbligo
dell’avvocato di controparte, ove richiesto dal ricorrente, di rilasciare
attestazione relativa alla eseguita -o non- notifica della sentenza, da
allegare al ricorso per equa riparazione;
che pertanto, in difetto sia dell’istanza di acquisizione ex art.3 legge
n.89/01 sia della prova dei fatti costitutivi della proponibilità del
ricorso, la statuizione censurata merita conferma ed il ricorso deve
essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese di questo giudizio di cassazione, in € 292,50 oltre spese prenotate
a debito.
Ric. 2011 n. 13208 sez. M1 – ud. 04-12-2012
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l’applicabilità anche alla notifica della sentenza del disposto dell’art.9

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6/1 della
Corte di Cassazione, il 5 marzo 2013

L’estensore

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