Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10693 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. III, 13/05/2011, (ud. 07/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6717-2009 proposto da:

B.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA SILLA 91, presso lo studio dell’avvocato MARTINELLI ANTONIO

ALBERTO, rappresentata e difesa dall’avvocato CLARY CLAUDIO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

N.C., ASSI FIN SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 106/2008 del TRIBUNALE di BARCELLONA P.G. –

Sezione Distaccata di MILAZZO, depositata il 27/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARESTIA

Antonietta.

Fatto

RITENUTO

Quanto segue:

p.1. B.F. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 27 giugno 2008, con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Distaccata di Milazzo, ha parzialmente accolto l’opposizione proposta dalla s.r.l. Assi Fin e da N.C. avverso l’esecuzione per pignoramento presso terzi instaurata da essa ricorrente nei loro confronti.

Gli intimati s.r.l. Assi Fin e N. non hanno resistito al ricorso.

p.2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Quanto segue:

p.1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ad esso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati, come quello impugnato, anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010).

I motivi su cui il ricorso si fonda si concludono con la formulazione di due quesiti di diritto, i quali non assolvono in alcun modo all’onere di cui all’art. 366-bis c.p.c. perchè pongono interrogativi del tutto astratti e privi di conclusività”.

I quesiti sono, infatti, del seguente tenore:

“Dica la Corte di Cassazione se nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione fondata su sentenza provvisoriamente esecutiva e non ancora passata in giudicato, il Giudice adito, quando accerti che tale sentenza è stata assoggetta ad impugnazione ed il relativo giudizio pende davanti ad altro Giudice, deve ai sensi dell’art. 39 c.p.c. dichiarare la litispendenza ed ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, una volta che accerti che l’opposizione non afferisce a vizi propri del titolo esecutivo bensì a questioni assorbite dal dedotto e dal deducibile del giudicato”.

“Dica, altresì, l’Ecc.ma Corte se nell’ipotesi di recesso del conduttore dal contratto di locazione per gravi motivi, sussista o no l’onere per il medesimo di fornire adeguati elementi di valutazione circa la sussistenza e la gravità dei motivi indicati, in adempimento dell’onere posto a suo carico dall’art. 2697 c.c.”.

Entrambi i quesiti non contengono alcun pur sommario riferimento nè alla vicenda sostanziale giudicata dalla sentenza di merito nè alla decisione impugnata, onde, correlandosi il motivo di impugnazione al modo in cui l’una è stata decisa dall’altra e dovendo il quesito concludere il motivo, l’art. 366-bis non risulta osservato.

L’art. 366-bis c.p.c., infatti, quando esigeva che il quesito di diritto dovesse concludere il motivo imponeva che la sua formulazione non si presentasse come la prospettazione di un interrogativo giuridico del tutto sganciato dalla vicenda oggetto del procedimento, bensì evidenziasse la sua pertinenza ad essa. Invero, se il quesito doveva concludere l’illustrazione del motivo ed il motivo si risolve in una critica alla decisione impugnata e, quindi, al modo in cui la vicenda dedotta in giudizio è stata decisa sul punto oggetto dell’impugnazione e criticato dal motivo, appare evidente che il quesito, per concludere l’illustrazione del motivo, doveva necessariamente contenere un riferimento riassuntivo ad esso e, quindi, al suo oggetto, cioè al punto della decisione impugnata da cui il motivo dissentiva, sì che ne risultasse evidenziato – ancorchè succintamente – perchè l’interrogativo giuridico astratto era giustificato in relazione alla controversia per come decisa dalla sentenza impugnata. Un quesito che non presenta questa contenuto è, pertanto, un non-quesito (si veda, in termini, fra le tante, Cass. sez. un. n. 26020 del 2008; nonchè n. 6420 del 2008).

Va notato che il primo quesito – anche considerato come interrogativo giuridico astratto e, quindi, non idoneo agli effetti dell’art. 366- bis c.p.c. – si presenterebbe, inoltre, del tutto incongruo giuridicamente, perchè l’opposizione all’esecuzione fondata su titolo giudiziale che sia fondata su ragioni coperte dalla formazione del titolo, pur impugnato, non da luogo a fenomeno riconducibile alla litispendenza, ma semmai ad infondatezza dell’opposizione.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali la memoria del ricorrente muove rilievi che non sono in alcun idonei a superarle.

In primo luogo nella memoria si assume apoditticamente, senza cioè fornire alcuna dimostrazione ad essi raccordata, che la relazione sarebbe in contrasto con Cass. sez. un. n. 20360 del 2007 e Cass. sez. un. n. 26020 del 2008. Onde il Collegio ritiene che nessuna replica sia dovuta al riguardo, giacchè parte ricorrente non ha raccolto l’invio della relazione a discutere effettivamente sul rilievo di inammissibilità, cosa che postulava il farsi carico di come esso a suo avviso non trovava riscontro nella citata (e consolidatissima) giurisprudenza.

In secondo luogo, quanto alla valutazione formulata sulla mancanza di congruenza del secondo motivo, il Collegio osserva che nuovamente parte ricorrente asserisce che tale valutazione sarebbe errata, ma si astiene dallo spiegare perchè, limitandosi a dire che la logica e l’indirizzo seguito da questa Corte” andrebbero “giustamente, in direzione diametralmente opposta”: all’uopo il ricorrente cita alcune decisioni della Corte (talune già evocate altrettanto genericamente nel ricorso), senza però svolgere alcuna attività dimostrativa di come il loro contenuto, nemmeno indicato, possa contraddire il rilievo della relazione (che anzi, ma il Collegio lo osserva ad abundantiam, da esse risulta confermato, là dove ragionano di improponibilità delle deduzioni riguardanti i vizi di formazione del titolo e dicono che la sede in cui eventualmente il titolo è impugnato è quella dove debbono farsi valere).

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 7 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA