Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10693 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 24/06/2019, dep. 05/06/2020), n.10693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29453-2017 proposto da:

DERAL SPA, in persona del Presidente Consigliere Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

OVIDIO 32, presso lo studio dell’avvocato NICOLO’ SCHITTONE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANGELO OLIVIERI

giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 644/2017 della COMM. TRIB. REG. della LIGURIA,

depositata il 02/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l’estinzione per rinuncia

al ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SCHITTONE che ha chiesto

l’estinzione per rinuncia;

udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che accetta la

rinuncia.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 644 del 2017 la commissione Regionale della Liguria, confermava l’operato delle Dogane anche con riferimento alle sanzioni irrogate; che la società Deral proponeva ricorso in Cassazione.

che si costituiva con controricorso l’Agenzia Delle Dogane chiedendone il rigetto;

che il contribuente dava atto che aveva aderito al condono rinunciando agli atti del presente giudizio:

che la parte rappresentata dalla Avvocatura non si opponeva; che pertanto va dichiarato estinto il ricorso del giudizio in cassazione;

ritenuto che le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016 e che non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del c.d. “doppio contributo”, posto che la causa di inammissibilità del ricorso è sopravvenuta (cfr. Sez. 6 – Ordinanza n. 23175 del 12/11/2015, Rv. 637676 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio in Cassazione. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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