Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10693 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 26/01/2017, dep.03/05/2017),  n. 10693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8953/2011 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– ricorrente –

contro

Z.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ANTONIO GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO

HERNANDEZ, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 09/04/2010 r.g.n. 286/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato FEDERICO DI MATTEO;

udito l’Avvocato FRANCESCA ANTONINI per delega Avvocato FEDERICO

HERNANDEZ;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bergamo con la sentenza n. 328 del 2008 accoglieva la domanda proposta da Z.D., già dipendente della Provincia di Bergamo quale istruttore amministrativo contabile categoria C, CCNL enti locali, transitata nei ruoli statali con decorrenza 1 gennaio 2000 e inquadramento in area B del CCNL scuola, di accertamento dell’avvenuto suo demansionamento e di condanna del Ministero ad attribuirle la qualifica funzionale C del CCNL scuola e corrispondenti mansioni, nonchè al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento degli ulteriori danni, compresa la perdita della possibilità di concorrere per l’acquisizione della qualifica di DSGA.

2. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 49 del 2010 rigettava l’impugnazione del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR).

3. Per la cassazione ricorre il MIUR con quattro motivi.

4. Resiste la lavoratrice con controricorso, assistito da memoria depositata in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione falsa applicazione della L. n. 124 del 1999, art. 8, in combinato disposto con l’accordo sindacale del 20 luglio 2000 e del D. M. n. 504 del 2001, di recepimento dello stesso.

La tabella allegata al decreto ministeriale stabilisce la corrispondenza del profilo professionale del istruttore amministrativo (ed amministrativo contabile) degli enti locali-categoria C-A quello di assistente amministrativo della scuola categoria B.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione della citata L. n. 124 del 1999, art. 8 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, sostenendo il corretto inquadramento della ricorrente in primo grado.

3. Con il terzo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, evidenziando che il prestatore di lavoro deve essere adibito a mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni di equivalenti nell’ambito dell’aria di inquadramento. Invece la corte d’appello ha riconosciuto alla dipendente mansioni diverse rispetto a quelle per le quali era stata assunta o a quelle considerabili equivalenti nell’ambito dello specifico inquadramento.

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ancora violazione dell’art. 52 citato. Erroneamente la corte d’appello ha riconosciuto alla dipendente il profilo di responsabile amministrativo al momento del passaggio allo Stato, inquadramento pari e profilo professionale rispetto al quale la dipendente espletata la funzione di sostituzione in ragione del fatto di essere collaboratore amministrativo ad esso immediatamente subordinato con violazione delle norme in tema di mansioni superiori.

5. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi – è infondato, secondo i principi già affermati da questa Corte con la sentenza n. 7321 del 2013.

6. Innanzitutto, non è pertinente il ripetuto richiamo che l’Avvocatura dello Stato fa al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, sviluppando argomentazioni difensive che sono sì corrette, ma che non rilevano nella specie.

E’ vero, infatti, che in materia di pubblico impiego, come più volte affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27887), il dipendente pubblico assegnato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, allo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore rispetto a quella posseduta ha diritto, anche in relazione a tali compiti, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente secondo le previsioni dell’art. 36 Cost., a condizione che dette mansioni siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza e sempre che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate ad esse. Ma non è configurabile un diritto del dipendente a pretendere che il datore di lavoro gli conferisca la qualifica superiore; cfr. Cass., sez. lav., 23 febbraio 2009, n. 4367, che ha precisato in generale che nel lavoro pubblico contrattualizzato lo svolgimento di mansioni rientranti in una qualifica superiore non ha effetto ai fini dell’inquadramento del lavoratore, ma rileva, alle condizioni stabilite dalla legge (art. 52 cit.), ai fini della maturazione del diritto alle relative differenze retributive, anche nel caso in cui le mansioni non rientrino nella qualifica immediatamente superiore ma in quelle ulteriori, dovendo essere corrisposta al lavoratore in ogni caso una retribuzione proporzionata al lavoro prestato ex art. 36 Cost..

Inoltre, si è parimenti affermato (Cass., sez. lav., 11 maggio 2010, n. 11405) che l’art. 52, comma 1, cit., nel sancire il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito un concetto di equivalenza “formale”, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice, con la conseguenza che condizione necessaria e sufficiente affinchè le mansioni possano essere considerate equivalenti è la mera previsione in tal senso da parte della contrattazione collettiva, indipendentemente dalla professionalità acquisita.

Ma nella specie il diritto dell’originaria ricorrente alla superiore qualifica è stato affermato dalla Corte d’appello non già in applicazione dell’art. 52 cit. (ciò che non avrebbe potuto fare secondo la giurisprudenza appena richiamata ed invocata dall’Avvocatura di Stato), ma in ragione della speciale disciplina di settore del passaggio del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) dagli enti locali all’Amministrazione dello Stato.

7. Occorre, quindi, considerare tale disciplina di settore che consiste essenzialmente nella L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8, che ha regolamentato il trasferimento di personale ATA degli enti locali alle dipendenze dello Stato, il cui secondo comma è stato oggetto di interpretazione autentica ad opera della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 218. Rilevano inoltre il D.I. 23 luglio 1999, n. 184, e il D.M. 5 aprile 2001, di recepimento dell’accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola.

L’art. 8 cit. pone la prescrizione di carattere generale dettando il criterio della corrispondenza (o equivalenza) tra la posizione del dipendente nell’ente di provenienza e quella di destinazione nei ruoli del personale dell’Amministrazione dello Stato. Prescrive infatti che il personale ATA di ruolo, dipendente dagli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 1999, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili. Alla garanzia della corrispondenza (o equivalenza) delle mansioni si accompagna una corrispondente e parallela garanzia a livello retributivo in ordine alla quale questa Corte (Cass., sez. lav., 12 ottobre 2011, n. 20980), in sintonia con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea (sentenza 6 settembre 2011, C108-10), ha affermato, in riferimento alla cit. L. n. 124 del 1999, art. 8, comma 2, che il legislatore deve “impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento” (direttiva 77/187/CEE) sicchè, all’atto del trasferimento, non può verificarsi un peggioramento della condizione retributiva globalmente attribuita al lavoratore rispetto a quella goduta immediatamente prima del trasferimento stesso.

Analogamente non è possibile che vi sia un peggioramento “nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali”.

La corrispondenza tra qualifiche funzionali e profili professionali di provenienza e quelli di destinazione costituisce oggetto della più dettagliata disciplina regolamentare dettata dal D.I. 23 luglio 1999, n. 184 e dal D.M. 5 aprile 2001, di recepimento dell’accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola.

Il citato D.I., ha demandato ad un successivo decreto del Ministro della pubblica istruzione, previa contrattazione collettiva, la definizione dei criteri di inquadramento, nell’ambito del Comparto Scuola, finalizzati all’allineamento degli istituti retributivi del personale in questione a quelli del comparto medesimo, con riferimento alla retribuzione stipendiale, ai trattamenti accessori e al riconoscimento ai fini giuridici ed economici, nonchè dell’incidenza sulle rispettive gestioni previdenziali, dell’anzianità maturata presso gli Enti.

E’ quindi intervenuto l’accordo ARAN – Rappresentanti delle organizzazioni e confederazioni sindacali in data 20 luglio 2000, sui criteri di inquadramento del personale già dipendente degli enti locali e transitato nel comparto scuola, al quale ha fatto seguito il D.M. 5 aprile 2001.

In particolare l’art. 3 di tale ultimo decreto ha previsto l’inquadramento professionale e retributivo prescrivendo in particolare che l’inquadramento definitivo, nei profili professionali della scuola, sarebbe dovuto avvenite “tenendo conto” della tabella A di equiparazione allegata.

In questa tabella al profilo professionale di istruttore amministrativo contabile categoria C3 CCNL enti locali corrisponde un inquadramento in area B CCNL scuola come assistente amministrativo.

Questa corrispondenza tabellare, fissata con accordo sindacale e recepita nel citato decreto ministeriale, della quale occorre “tener conto”, va poi verificata in concreto perchè sia rispettato il criterio dell’equivalenza posto dall’art. 8 cit.; disposizione questa che infatti considera anche l’ipotesi in cui tale equivalenza (quella tabellare) non risulti allorchè la qualifica e il profilo di provenienza non trovino corrispondenza nei ruoli del personale ATA statale.

In tale evenienza è innanzi tutto consentita l’opzione per l’ente di appartenenza, da esercitare comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 1999.

Ma in mancanza di tale opzione, ovvero quando questa opzione non sia più esercitabile, occorre comunque che ci sia una corrispondenza in concreto tra la posizione lavorativa di provenienza e quella di destinazione dovendo escludersi che dal trasferimento il dipendente possa conseguire un peggioramento della sua posizione lavorativa. Il difetto di corrispondenza tabellare è quindi un’evenienza possibile e, ove non venga esercitata l’opzione suddetta, occorre ricercare nella griglia delle qualifiche e dei profili del personale statale della scuola quella qualifica e quel profilo che maggiormente si attagli alla posizione di provenienza tenendo conto delle mansioni ad esse corrispondenti.

Nella specie la difficoltà di inquadrare gli istruttori amministrativi contabili nella categoria B del personale della scuola ha trovato indiretto riscontro – come ricorda la stessa Avvocatura dello Stato – in un successivo accordo sindacale dell’8 marzo 2002 con cui veniva istituita la figura del coordinatore amministrativo; accordo questo che però non ha avuto più seguito.

Ciò posto, può dirsi corretta la ratio decidendi della Corte d’appello è partita dalla considerazione, emergente dalle risultanze istruttorie, che le mansioni svolte dalla lavoratrice originaria ricorrente, rientranti nella categoria C del personale degli enti locali, non corrispondevano affatto alla categoria B del personale della scuola dell’amministrazione statale. In particolare la Corte territoriale ha rilevato il livello di autonomia e responsabilità della dipendente, la quale era responsabile di procedimento per tutto ciò che concerneva il calcolo e la liquidazione degli stipendi del personale docente e non docente, nonchè dei compensi accessori e di indennità varie; si occupava inoltre del calcolo e del versamento delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali, nonchè della redazione delle dichiarazioni fiscali e contributive mensili e annuali.

Questa ricognizione di tali elementi di fatto appartiene alla valutazione di merito della Corte d’appello, non censurabile in sede di legittimità perchè sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria; non senza considerare che l’Amministrazione, attualmente ricorrente, non ha sostanzialmente contestato questi dati di fatto.

8. Il ricorso va quindi rigettato.

9. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duecento per esborsi, euro tremila per compensi professionali, spese forfettarie in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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