Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10692 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. III, 22/04/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13424/2018 proposto da:

M.H., rappresentato e difeso dagli AVVOCATI HANS-MAGNUS

EGGER, e CLEMENTI HELMUT, ed elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SARDEGNA 29, int. 16/a, presso lo studio dell’avvocato CHIARA

PACIFICI, pec: helmuth.clementi.pec.it, hans-magnus.egger.pec.it;

chiarapacifici.ordineavvocatiroma.org;

– ricorrente –

contro

H.I., rappresentata e difesa dall’AVVOCATO GEORG WIELANDER,

ed elettivamente domiciliata presso lo studio della medesima in

Merano, via Cassa di Risparmio 6, pec:

georg.wielander.certmail-cnf.it;

– controricorrente –

e contro

L.S., MUNDOLENGUA IN LIQUIDAZIONE SOC. COOP;

– intimati –

avverso la sentenza n. 233/2018 del TRIBUNALE di BOLZANO, depositata

il 21/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. H.I. e L.S. convennero, davanti al Giudice di Pace di Merano, la società cooperativa Mundolengua ed M.H. per sentir accertare la responsabilità dei medesimi per il parziale inadempimento ad un contratto di viaggio, studio e soggiorno in (OMISSIS), che gli attori avevano stipulato per il figlio L.L. e per la compagna R.M., inadempimento consistente nell’impossibilità, per i due beneficiari del contratto, di usufruire di un servizio cd. “(OMISSIS)”, cioè di visto di ingresso in Australia per motivi di lavoro temporaneo, servizio per il quale gli stipulanti avevano versato la somma di Euro 850,00 a persona. Gli attori esposero che M.H., per la cooperativa Mundolengua, aveva effettuato un ordine di bonifico a favore di un conto corrente errato, sì da rendere impossibile, per i beneficiari del contratto, la fruizione del servizio.

2. Nel contraddittorio con il solo M.H., che aveva agito per la Cooperativa, il Giudice di Pace di Merano condannò in solido i convenuti a rimborsare agli attori la somma di Euro 850,00, per il solo figlio L., e alle spese.

3. Il Tribunale di Bolzano, adito da M.H., con sentenza n. 233 del 21/02/2018, in parziale accoglimento dell’appello, accertato il difetto di legittimazione attiva de l’appellato L.S. (padre), ha riconosciuto provata la sola legittimazione ad agire della madre H.I. la quale, parte del contratto intercorso con la cooperativa, aveva stipula:o il contratto in favore del terzo (figlio), ai sensi dell’art. 1411 c.c., potendo conseguentemente agire per il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Il Tribunale ha altresì confermato la legittimazione passiva di M.H., statuendo che, pur non essendo il medesimo parte del contratto, era passibile di responsabilità extracontrattuale per avere causato l’inadempimento del contratto con il proprio comportamento illecito, essendo incontestato che egli fosse stata l’unica persona di riferimento per i coniugi L. e che fosse responsabile dell’erronea disposizione di bonifico. Il Giudice ha infine rigettato l’ultimo motivo di appello, con il quale si censurava la sentenza di primo grado in ordine alla quantificazione del rimborso, confermando che la somma dovuta dalla cooperativa e dal M. in solido era di Euro 850,00, oltre interessi legali dalla scadenza al saldo, e di Euro 351,23 per le spese stragiudiziali sostenute per la fase monitoria del giudizio.

4. Avverso la sentenza, che ha disposto sulle spese, compensandole per un quarto e ponendo il residuo a carico dei convenuti soccombenti, M.H. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso H.I..

5. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale a sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

7. All’esito dell’adunanza camerale del giorno 30 gennaio 2020, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 12910/2020, ritenuta la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale è stata chiamata a pronunciare, ha rimesso gli atti alla pubblica udienza del 4 dicembre 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1411 e 81 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Bolzano accertato la legittimazione attiva in capo alla resistente H.I., stipulante del contratto a favore di terzi, a far valere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale in luogo del figlio L.L., beneficiario del contratto. In particolare, il ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente riconosciuto la legittimazione attiva in capo alla stipulante H., mentre sarebbe stato il figlio L., beneficiario del contratto, peraltro maggiorenne, il solo soggetto legittimato ad agire per l’adempimento della prestazione oggetto del diritto prima attribuitogli per effetto del consenso intercorso tra la H. e Mundolengua e successivamente consolidatosi per effetto di adesione alla stipulazione per facta concludentia. Peraltro, la statuizione del Tribunale si porrebbe in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte la quale, al di fuori delle ipotesi nelle quali il contratto preveda un interesse residuo dello stipulante a far valere i diritti nascenti dal contratto o un’obbligazione di facere tra stipulante e promittente al fine di assicurare il diritto in favore del terzo, statuisce la sola legittimazione del terzo a far valere i diritti nascenti dal contratto.

2. Il motivo è fondato.

2.1 Il Tribunale di Bolzano, nella sentenza impugnata, giunge ad affermare la legittimazione attiva in capo alla stipulante H. solo ed esclusivamente in ragione della sua qualità di parte contrattuale, avendo ella firmato il contratto a favore del figlio L. nei confronti della promittente Mundolengua. A sostegno della decisione, il Tribunale richiama la giurisprudenza di questa Corte e in particolare Cass., Sez. 3, n. 8272/2014 (cfr. pag. 5), la cui portata, tuttavia, risulta essere stata travisata.

Infatti, la Corte, nella richiamata pronuncia, afferma che si deve escludere che, una volta verificatasi l’adesione del terzo, il diritto a lui attribuito competa anche allo stipulante: invero, in caso contrario, non vi sarebbe stato affatto bisogno che il legislatore prevedesse che, in caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo, la prestazione oggetto del diritto già attribuito al terzo spettasse allo stipulante (cfr. art. 1411 c.c., comma 3). Nel caso di specie, è pacifico che il terzo L. abbia aderito al contratto stipulato in suo favore, anche nei confronti della parte promittente, mediante fatta concludentia, avendo egli intrapreso il viaggio oggetto del contratto a suo favore stipulato, tant’è vero che il contenzioso in primo grado è stato intrapreso proprio per far valere l’inadempimento riferibile al pacchetto “(OMISSIS)”, del quale il beneficiario sarebbe venuto a conoscenza soltanto quando già si trovava in (OMISSIS).

Nella sentenza citata, la Corte afferma altresì che concepire un diritto dello stipulante all’adempimento dell’obbligo di fare acquistare al terzo il diritto è possibile solo se all’uopo, cioè allo stesso effetto dell’acquisizione, è necessario un comportamento del promittente. Non è quello che si verifica nel caso di specie: la controversia ha ad oggetto, infatti, diritti scaturenti dal contratto di viaggio che si attribuiscono direttamente al terzo con il mero consenso tra stipulante e promittente, senza che sia necessaria alcuna ulteriore attività esecutiva, tant’è che il terzo ha usufruito della prestazione della Mundolengua, con la sola eccezione della parte riferibile al pacchetto “(OMISSIS)”.

Pertanto, nel contratto a favore di terzo, in difetto di espresse previsioni convenzionali, il terzo è l’unico legittimato ad agire – con l’azione di risoluzione del contratto e di risarcimento danni – per ottenere, a fronte dell’inadempimento del promittente, la prestazione attribuita ove il contratto sia idoneo a fargli acquisire il relativo diritte senza necessità di un’attività esecutiva del promittente medesimo. Ne segue che, di fronte all’inadempimento da parte del promittente alla prestazione attribuita al terzo come oggetto del diritto conferitogli, non è configurabile in capo allo stipulante un diritto alla risoluzione del contratto a favore del terzo, perchè detto inadempimento non concerne tale contratto, ma il rapporto originato dall’attribuzione al terzo del diritto.

2.2 Parte resistente, erroneamente, vorrebbe invece far discendere la legittimazione attiva dello stipulante dal rapporto di valuta intercorrente tra questi e il terzo beneficiario, asserendo che, se non vi è dubbio che in conseguenza dell’accettazione il terzo acquista un autonomo diritto alla prestazione verso il promittente e può farlo valere direttamente verso il medesimo, tuttavia tale azione è sempre concorrente con quella dello stipulante, parte contrattuale. Una tale impostazione troverebbe conferma sul piano della giustificazione causale dell’attribuzione al terzo, e quindi troverebbe fondamento nel disposto dell’art. 1411 c.c., comma 1, secondo cui, in tanto la stipulazione è valida in quanto lo stipulante vi abbia un interesse, anche di natura esclusivamente morale o affettiva: in effetti, secondo una giurisprudenza risalente (cfr. Cass. Sez. I, n. 2493/1993, non massimata), in ragione di tale autonomo interesse, anche lo stipulante potrebbe agire contro il promittente per l’adempimento a favore del terzo. Pertanto, seguendo un simile ragionamento, giacchè è indubbio che la stipulante H. avesse un interesse diretto alla conclusione del contratto, questa, anche dopo l’adesione da parte del figlio L., avrebbe conservato la legittimazione ad agire verso il promittente per l’esecuzione della prestazione e il risarcimento del danno.

Tuttavia, si tratta di una giurisprudenza isolata e dall’arresto del 2014 non si rinvengono pronunce contrastanti di codesta Corte (da ultimo vedasi Cass. Sez. 3, n. 13768/18, per un puntuale richiamo a quanto qui ci interesse). In più, ad avvalorare la ricostruzione che nega sussistere la legittimazione attiva in capo allo stipulante, vi sono diverse pronunce, ripetutesi nel tempo, con le quali la Corte, riconducendo il contratto di subtrasporto allo schema contrattuale del contratto a favore di terzi ex art. 1411 c.c., ha chiarito che, dal momento dell’adesione alla stipulazione da parte del terzo beneficiario, che nel contratto di trasporto avviene tipicamente con la richiesta di riconsegna della merce, è solamente questi ad essere legittimato ad esercitare i diritti nascenti dal contratto nei confronti del vettore, ivi compreso quello di risarcimento del danno (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20756/2009, Rv. 610337: “Qualora il vettore abbia affidato di sua iniziativa l’esecuzione totale o parziale del trasporto di cose ad altro vettore (sub vettore), è configurabile l’ipotesi del contratto a favore di terzo di cui all’art. 1411 c.c., e la qualità di terzo va riconosciuta, anche per il contratto di subtrasporto, al destinatario, la cui adesione manifestata con la richiesta della riconsegna della merce trasportata corrisponde alla dichiarazione del terzo di voler beneficiare della stipulazione in suo favore. Ne consegue che spetta al destinatario stesso, quale beneficiario del suddetto contratto, la legittimazione ad esercitare nei confronti del subvettore i diritti che, una volta chiesta la riconsegna, gli competono ex art. 1689 c.c., compreso quello di chiedere il risarcimento del danno per la perdita o l’avaria delle cose trasportate”. Cfr. anche la massima precedente conforme di Cass., Sez. 3, n. 4593/1999. Vedasi pure, da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 14665/2015, Rv. 636093; Cass., Sez. 3, 20152/2317). Da quanto esposto consegue che il motivo deve essere accolto e la sentenza cassata in relazione senza rinvio perchè l’azione avrebbe dovuto essere promossa direttamente dal beneficiario del contratto e non anche dallo stipulante.

2.3 Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 2043,2395 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale di Bolzano accertato una responsabilità del M., a titolo extracontrattuale, per avere lo stesso concausato l’inadempimento della società Mundolengua. In particolare, il ricorrente assume che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato l’azione consistente nell’esecuzione del bonifico quale azione di un terzo rispetto alle parti del contratto, mentre avrebbe dovuto correttamente qualificarla quale azione da imputare alla società in virtù di immedesimazione organica, con esclusione della configurabilità di qualsiasi responsabilità concorrente. Viene inoltre contestata l’esistenza del nesso causale tra il comportamento del M. e l’inadempimento della società, sull’assunto che Mundolengua avrebbe avuto la possibilità di rimediare ad un bonifico errato senza incorrere in alcuna responsabilità contrattuale.

3. Il motivo deve ritenersi assorbito.

4. Conclusivamente il ricorso va accolto, la sentenza cassata senza rinvio perchè l’azione non avrebbe potuto essere promossa dalla stipulante ma solo dal terzo beneficiario del contratto. Le spese sono poste a carico della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza senza rinvio perchè l’azione non avrebbe potuto essere promossa dalla stipulante ma solo dal terzo beneficiario del contratto. Sono revocate tutte le statuizioni sulle spese e sono poste a carico di parte resistente le spese del giudizio di primo grado, liquidate in Euro 1000 complessive, Euro 1620 per il giudizio di appello ed Euro 1.800 per il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, a seguito di discussione in pubblica udienza e nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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