Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10692 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. II, 13/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27170-2005 proposto da:

L.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MONTESANTO 68, presso lo studio dell’avvocato FERRAZZA

CLAUDIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANTUCCI DANIELE;

– ricorrente –

contro

C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 131, presso lo studio dell’avvocato SERRA

IGNAZIO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ “SPES DI ROCCO DEL PRETE & C.” S.A.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1152/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità o per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L.S., con atto notificato il 29.12.1994, citava in giudizio avanti al tribunale di Firenze, C.F. e la soc. Spes chiedendo che fosse dichiarata la validità ed efficacia della scrittura privata in data 25.3.91 intercorsa tra la C. ed essa attrice riguardante la vendita della metà del podere (OMISSIS), intestato fiduciariamente per intero alla sola C.; di pronunciare la nullità o l’inefficacia e comunque annullare ovvero disporre la revoca dell’atto autenticato dal notaio Bellisario del 16.12.91, con il quale la C. aveva trasferito alla Spes di Rocco del Prete sas, la quota di una metà indivisa della stessa proprietà; in subordine accertare l’esistenza del diritto di prelazione riguardante io stesso fondo ed accogliere la domanda di riscatto proposta da essa attrice e in ogni caso con la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno. La C. si costituiva in giudizio contestando la domanda attrice. Rimaneva contumace la soc. Spes.

L’adito tribunale di Firenze, con la sentenza n. 35/69, ritenuto che i fatti posti dall’attrice a fondamento delle sue domande erano stati oggetto di transazione novativa, le respingeva tutte e condannava l’attrice a rifondere le spesi processuali.

Proponeva appello la L., sostenendo in modo particolare che l’atto di transazione de quo si riferiva ad altri procedimenti, contemplati espressamente nello stesso negozio transattivo e che la presente causa non riguardava i fatti oggetto di tale negozio, il quale peraltro non aveva natura novativa nè comunque era efficace, atteso che la C. non aveva versata la somma prevista quale corrispettivo per la transazione in favore di essa L. (questione questa oggetto di altra vertenza) nè la stessa poteva aver effetto nei confronti della soc. Spes che non vi aveva partecipato.

L’adita Corte d’Appello di Firenze, con la sentenza n. 1152/04 depos.

in data 16.4.04, rigettava l’appello della L., che condannava al pagamento delle spese del grado nei confronti di entrambe le appellate. Ribadiva la Corte fiorentina che la transazione riguardava anche i fatti oggetto della presente causa, per cui ad essa necessariamente si estendeva.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione la L. sulla base di 4 mezzi; resiste con controricorso la C.; la soc. intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’esponente denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c. ed esso riguarda “la mancata trascrizione (nella sentenza) delle conclusioni di primo grado”.

Deduce che se fossero state riportate o trascritte le conclusioni delle convenute nella sentenza di 1^ grado, sarebbe risultato che il tribunale aveva deciso ultra petita. In primo grado le convenute avevano infatti richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, invece il tribunale aveva respinto la domanda attrice (sempre per intervenuta transazione), pronunciandosi quindi su di una diversa domanda; la soc. Spes poi non aveva partecipato alla transazione e quindi nei suoi confronti non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere.

La doglianza è infondata, in quanto, la mancata trascrizione in sentenza delle conclusioni delle parti non determina la nullità della stessa, costituendo la relativa norma, “una mera irregolarità formale della decisione irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perchè siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice, nel senso di averne comportato o un’omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime”.

(Cass. Sez. 2, n. 10853 del 05/05/2010). Non è dunque nella fattispecie certamente configurabile la violazione dell’art. 112 c.p.c. da parte del giudice che ha rigettato la domanda, facendo però riferimento sempre all’avvenuta transazione.

Quanto alla posizione della Spes la corte di merito ha puntualmente considerato che la stessa, “… pur terza rispetto alla transazione conclusa tra L.S. e C.F.” poteva ben avvalersi degli effetti riflessi di tale atto negoziale, che aveva regolato tutti gli aspetti della vicenda in esame, come peraltro sullo stesso punto si era già espressa questa S.C. con la decisione n. 8193/2001.

Il secondo motivo riguarda “l’operatività nel presente giudizio della transazione”e concerne la violazione di norme di legge (art. 112 c.p.c.) e il vizio di motivazione.

Si deduce che l’atto di transazione (che non è stato trascritto in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) si riferisce solo a 3 giudizi (elencati a pag. 8 del ricorso), e che i fatti oggetto della presente causa non sarebbero collegabili “alle vicende perle quali pende il giudizio tra le parti come previsto nell’atto ai fini dell’operatività dell’effetto transattivo. Infatti la transazione – secondo l’esponente – sarebbe estranea alla scrittura 25.3.91 (atto con cui la C. vendeva all’attrice la metà del podere e prometteva di venderne l’altra metà) nè era efficace nei confronti della soc. Spes per cui rimaneva in piedi il giudizio di divisione richiesto dalla stessa società. Rilevava inoltre che la transazione non ha avuto effetto novativo nè essa era operante in quanto la C. non aveva pagato la somma prevista quale corrispettivo, atteso che era pendente separato giudizio avanti a questa S.C. concernente proprio la validità dell’offerta reale de qua.

La doglianza è per un verso inammissibile (mancata trascrizione della transazione nella parte che qui interessa, senza la quale non è possibile stabilire il suo ambito applicativo), per l’altro non ha pregio, involgendo questioni di merito non denunciabili in questa sede, atteso (BIS la congruità della motivazione con cui la Corte fiorentina ha giustificato la propria decisione. Ha infatti essa sottolineato che con l’atto di transazione in parola la L. aveva rinunziato a tutti i suoi diritti ricollegabili alle vicende per le quali già pendevano vari giudizi tra le parti, per cui era indubitabile (anzi di straordinaria evidenza) che i diritti che L.S. faceva valere in questa sede, erano anch’essi ricollegabili a quelle vicende…”. inoltre risulta che la Corte di Cassazione (sentenza n. 16373/2010 depos. il 13.7.2010) ha rigettato anche il ricorso della L. relativo alla validità della convalida dell’offerta reale formulata dalla C. per il pagamento delle somma prevista nell’atto di transazione. La stessa ricorrente dei resto ha riconosciuto il fondamentale valore di tale giudizio (all’epoca ancora pendente) laddove rileva (pag 9 del ricorso) che:… “Il giudizio richiamato è pendente dinnanzi alla Suprema Corte… Se, infatti l’offerta reale della somma di L. 210 milioni … sarà ritenuta valida ed efficace anche con riferimento alla compravendita…di cui si discute e se la sentenza non sarà revocabile, questa causa non avrà motivo di proseguire”. Deve peraltro ricordarsi a questo proposito che ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. l’eventuale giudizio di revocazione proposto avverso una decisione della S.C., non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di merito impugnata con il ricorso per cassazione respinto.

L’accoglimento della superiore doglianza comporta l’assorbimento del 3^ motivo (con il quale ci si duole della mancata ammissione delle prove dedotte con riferimento alle domande proposte, motivo tra l’altro non autosufficiente non essendo state trascritte le prove in questione). Infine con il 4^ motivo l’esponente denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c. con riferimento alla condanna alle spese di giudizio, che a suo avviso non potevano essere comminate dato che era stata pronunciata la cessazione della materia del contendere per cui non era configurabile alcuna soccombenza, sia pure virtuale.

La doglianza è infondata potendo invece ben ipotizzarsi in astratto una soccombenza virtuale che giustifichi la condanna di una delle parti al pagamento delle spese processuali. Ed invero nella fattispecie è ravvisabile una soccombenza (virtuale) per avere l’esponente proseguito il giudizio transatto ed impugnato la sentenza della Corte territoriale che, sulla scorta della transazione, aveva riconosciuto che essa non avrebbe più potuto coltivare.

In conclusione il riscorso in esame dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorario, oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA