Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10692 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 13/06/2019, dep. 05/06/2020), n.10692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17130/2018 R.G. proposto da:

L.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosamaria

Nicastro, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in

Roma via Filippo Nicolai n. 73 giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 10195/2017, depositata il 4 dicembre 2017.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Dinapoli nella camera

di consiglio del 13 giugno 2019.

Fatto

RILEVATO

che:

1.1 – L.G. ricorre avverso un avviso di pagamento per Euro 101.795,49 emesso dall’Agenzia delle dogane di Benevento per recupero accise evase sulla fornitura “in nero” di carburante, accertata sulla base di un p.v.c. della Guardia di Finanza che aveva scoperto una contabilità parallela tenuta dal fornitore Gaffoil s.n.c.. La Commissione tributaria provinciale di Benevento accoglie parzialmente il ricorso con sentenza. N. 1192/2/2016 dep. il 20.12.2016. Appella l’Agenzia delle Dogane. La Commisione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 10195/2017 dep. il 4.12.2017 accoglie l’appello ritenendo che sussistano indizi gravi precisi e concordanti dell’evasione costituiti dalla doppia contabilità. Ricorre per cassazione il L. con due motivi e chiede cassarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese.

1.2 – L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e chiede rigettarsi il ricorso avverso, e rifondersi le spese processuali.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1 – Il primo motivo di ricorso lamenta violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, degli artt. 2697 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza impugnata ha ritenuto probante la documentazione parallela rinvenuta nel corso di una ispezione presso altro soggetto (Gaffoil s.n.c.), che però non era stata allegata all’avviso di pagamento, determinando vizio insanabile di motivazione e violazione del diritto di difesa.

2.2 – Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727, 2729 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che gli elementi presuntivi accertati a carico della Gaffoil avessero le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, e che non fossero contrastati da idonee controdeduzioni da parte del L., ignorando però la circostanza che detti elementi fossero emersi nel corso di un accertamento nei confronti di un terzo, cui l’odierno ricorrente non aveva partecipato.

3.1 – I motivi di ricorso, in realtà, appaiono diretti a rilevare, più che un errore di diritto, una errata valutazione degli elementi di fatto da parte del giudice del merito, proponendo una loro rivisitazione, inammissibile nel giudizio di legittimità.

3.2 – Essi comunque sono infondati e la sentenza impugnata non merita censure, in quanto rispettosa dei principi di diritto in materia.

3.3 – Con riferimento alla valenza probatoria della doppia contabilità, messa in dubbio dal ricorrente, questa Corte, con giurisprudenza costante, ritiene invece che essa costituisca indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale (Cass., 6 novembre 2009, n. 23585, Cass. 29 settembre 2005, n. 19132; Cass. Sez. V, 27 marzo 2006, n. 6949)

3.4 – Con riferimento alla motivazione degli atti impositivi “per relationem” ad altro atto, di cui si lagna il ricorrente, la sentenza n. 26182/2014 di questa Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento. Gli altri rilievi svolti in ricorso attengono al diverso profilo della prova in giudizio della pretesa fiscale (ex multis, Cass. n. 6524/20).

3.5 – Infine, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza o da un altro organo di controllo fiscale, che sia allegato a un atto impositivo o il cui contenuto sia trascritto nella motivazione dello stesso, ha la valenza probatoria dell’atto pubblico che il giudice di merito è tenuto a valutare, dandone adeguato conto nella motivazione della sentenza (Cass. 15191/20124).

4. – Il ricorso pertanto deve essere rigettato, con le pronunzie che ne conseguono in tema di spese processuali e di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento) oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA