Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10692 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 25/01/2017, dep.03/05/2017),  n. 10692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23584/2014 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SAN SATURNINO 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

NAPPI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

P.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 18, presso lo STUDIO LEGALE GREZ,

rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO CAFFIO, giusta atto di

costituzione nuovo difensore del 19/01/2017;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 142/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.

DIST. DI TARANTO, depositata il 14/04/2014 R.G.N. 622/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato RAFFAELE NARDOIANNI per delega verbale Avvocato

FRANCESCA NAPPI;

udito l’Avvocato STEFANO CAFFIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

o in subordine rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 14 aprile 2014, la Corte d’appello di Lecce, s.d. di Taranto dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato con lettera 2 dicembre 2008 da Poste Italiane s.p.a. a P.A. per ininterrotta assenza arbitraria dal lavoro iniziata il 6 agosto 2008, ordinandone l’immediata reintegrazione nel posto di lavoro e condannando la società datrice al pagamento, in favore del lavoratore, delle retribuzioni maturate fino all’effettiva reintegrazione, detratto l’aliunde perceptum: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva invece ritenuto la legittimità, respingendo le domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e conseguenti ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva giustificata la mancata presentazione del lavoratore (riammesso al posto di lavoro di portalettere per accertata illegittimità del termine di durata apposto al contratto stipulato tra le parti nel giugno 1999 e conversione del rapporto a tempo indeterminato, in virtù di sentenza del Tribunale di Taranto, confermata dalla stessa Corte d’appello) presso l’ufficio di (OMISSIS), anzichè presso quello originario di (OMISSIS), per indisponibilità di posti in organico, sull’essenziale rilievo della sua illegittima assegnazione, per effetto di analogo provvedimento giudiziale peraltro successivo, ad altro lavoratore, pertanto privo di un diritto di precedenza nella riammissione.

Con atto notificato il 14 (20) ottobre 2014, Poste Italiane s.p.a. ricorre per cassazione con quattro motivi, cui resiste il lavoratore con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414, 437 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per vizio di ultrapetizione, avendo la Corte territoriale fondato la propria decisione sul mancato ricevimento dal lavoratore della propria lettera di convocazione 8 febbraio 2008 per la riammissione in servizio, contestato per la prima volta in grado di appello.

2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erroneo assunto della mancata prova di ricevimento della suindicata lettera 8 febbraio 2008 dal destinatario, in assenza di sua contestazione.

3. Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per attribuzione di rilevanza decisoria a vizio del procedimento di riammissione in servizio, in favore di Viviano e pertanto sull’erroneo assunto di violazione di un diritto di precedenza, in assenza di previsione dall’accordo sindacale del 29 luglio 2004 applicato: mai dedotto dal lavoratore, invece dolutosi per la mancata assegnazione di un posto presso l’ufficio postale di San Vito, disponibile in organico il 18 luglio 2008.

4. Con il quarto, la ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo controverso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale la documentazione relativa, all’inesistenza di un posto disponibile in organico presso l’ufficio postale di (OMISSIS) il 18 luglio 2008, in quanto già assegnato a (OMISSIS) (non ad agosto 2008, ma) dal 19 maggio 2008.

5. Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414, 437 c.p.c., per vizio di ultrapetizione in ordine al fondamento della decisione sul mancato ricevimento dal lavoratore della lettera 8 febbraio 2008 per la prima volta contestato in appello, è inammissibile.

5.1. La contestazione di ricevimento della lettera ha natura di mera difesa e non già di eccezione in senso stretto, in quanto non comportante l’allegazione di un fatto nuovo ampliante il dibattito processuale. Sicchè, essa non è soggetta al divieto di jus novorum in grado di appello, stabilito dall’art. 437 c.p.c., comma 2, che ha ad oggetto le sole eccezioni in senso proprio e non si estende alle eccezioni improprie e alle mere difese: ossia alle deduzioni volte alla contestazione dei fatti costitutivi e giustificativi allegati dalla controparte a sostegno della pretesa ovvero alle deduzioni che corroborano sul piano difensivo eccezioni già ritualmente formulate (Cass. 29 settembre 2015, n. 19301; Cass. 16 novembre 2012, n. 20157; Cass. 25 febbraio 2009, n. 4545).

5.2. Ma il motivo difetta pure di specificità, in violazione del principio di autosufficienza secondo la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, di specifica indicazione nel ricorso anche degli atti processuali su cui si fonda e di trascrizione nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza: con onere di loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (Cass. 23 marzo 2010, n. 6937; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 15 luglio 2015, n. 14784).

6. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, per erroneo assunto di mancata prova del ricevimento, incontestato, della lettera 8 febbraio 2008, è inammissibile.

6.1. Esso prospetta la formale denuncia della violazione di norma di diritto (pure erroneamente, in quanto integrante error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: Cass. 14 ottobre 2015, n. 20648; Cass. s.u. 3 novembre 2016, n. 22232), che è assolutamente insussistente, per la chiara illustrazione delle ragioni e dell’iter logico seguito per pervenire al risultato decisionale: con la conseguente consequente inesistenza del vizio motivo denunciato (Cass. 25 febbraio 2014, n. 4448; Cass. 6 giugno 2012, n. 9113).

Ed infatti, la giustificazione argomentativa della Corte territoriale, ancorchè lapidaria (“Non vi è prova che tale lettera, prodotta sub doc. 4 del fascicolo delle Poste, sia stata ricevuta dal destinatario, mancando agli atti l’avviso di ricevimento”: così al terzo capoverso di pg. 4 della sentenza), non integra certamente una motivazione solo apparente (Cass. s.u. 3 novembre 2016, n. 22232).

6.2. In realtà, la società ricorrente formula una censura di vizio di motivazione sub specie di contestazione della valutazione probatoria, insindacabile in sede di legittimità, in presenza della citata motivazione adeguata: tanto più inconfigurabile alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

7. Il terzo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 414 c.p.c., per attribuzione di rilevanza decisoria a vizio del procedimento di riammissione in servizio mai dedotto dal lavoratore, è parimenti inammissibile.

7.1. Esso difetta di specificità, in violazione del principio di autosufficienza secondo la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, così come il primo alle cui argomentazioni di scrutinio si rinvia. E ciò in riferimento all’omessa deduzione del vizio del procedimento di riammissione in servizio, per la precedenza erroneamente accordata al dipendente (OMISSIS) in danno di P., espressamente trattata dalla Corte territoriale in esplicita contrapposizione a quanto ritenuto dal Tribunale (per le ragioni esposte al primo periodo di pg. 4 e dal secondo al sesto capoverso di pg. 5 della sentenza), con evidente appartenenza della questione al dibattito processuale.

8. Il quarto motivo, di omesso esame di un fatto decisivo controverso quale la documentazione relativa all’inesistenza di un posto disponibile in organico presso l’ufficio postale di (OMISSIS) il 18 luglio 2008, in quanto già assegnato a (OMISSIS) dal 19 maggio 2008, è pure inammissibile.

8.1. Il fatto dedotto (tra l’altro sub specie di documenti) è stato, in realtà, ben esaminato dalla Corte territoriale, che proprio sulla scorta della ricostruzione in fatto operata in base a detta documentazione (come esposto al primo periodo di pg. 4 della sentenza) ha ritenuto l’illegittima priorità attribuita a (OMISSIS) (per la ragione espressa al terzo capoverso di pg. 5 della sentenza). Sicchè la censura ha ad oggetto la sua valutazione, inammissibile alla luce del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

9. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso e la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza, con distrazione al difensore antistatario secondo la sua richiesta.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso e condanna Poste Italiane s.p.a. alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con distrazione al difensore antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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