Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10691 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10691 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 18262-2011 proposto da:
FERRARESE PATRIZIA FRRPRZ56R68H282H, SCARPELLI
LAURA SCRLRA58A050H501, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA CONDOTTI 9, presso lo studio dell’avvocato SCHETTINO
GIUSEPPINA, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVO-

Data pubblicazione: 07/05/2013

CATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– resistente avverso il decreto nel procedimento R.G. 53611/07 della CORTE

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE;
udito per le ricorrenti l’Avvocato Giuseppina Schettino che si riporta al
ricorso.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento della domanda di equa riparazione proposta il 14
maggio 2007 da Scarpelli Laura e Ferrarese Patrizia in relazione alla
durata non ragionevole di un giudizio da loro instaurato davanti al
T.A.R. del Lazio nel mese di ottobre del 1997, per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento delle maggiorazioni RIA, e non ancora definito all’epoca della presentazione della domanda, condannava
l’amministrazione convenuta al pagamento della somma di € 5.600,00
in favore di ciascuna ricorrente, sulla base della determinazione di un
periodo eccedente la ragionevole durata di sei anni e sei mesi circa,
applicando il criterio fondato sull’attribuzione di € 800,00 per ogni anno di ritardo, oltre al pagamento delle spese processuali.
Per la cassazione di tale decreto le predette propongono ricorso, affidato a due motivi. L’amministrazione non resiste con controricorso,
avendo depositato mero “atto di costituzione”, cui non ha fatto seguito ulteriore attività difensiva.
Ric. 2011 n. 18262 sez. M1 – ud. 04-12-2012
-2-

D’APPELLO di ROMA dell’1.2.2010, depositato il 25/01/2011;

Il Collegio ha disposto la motivazione della decisione in forma semplificata.

Motivi della decisione
La ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli art. 2 e 4
della 1. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 Cedu, nonché vizio motivazionale,

patrimoniale, dei parametri normalmente applicati dalla Corte di Strasburgo e recepiti dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento al caso di specie, e alla motivazione del decreto impugnato in merito alla liquidazione del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, va osservato che in tema di equa riparazione ai sensi della L. n. 89
del 2001, per la lesione del diritto alla defmizione del processo in un
termine ragionevole, secondo i più recenti orientamenti della Corte
Europea dei diritti dell’uomo (Decisione Volta et autres c. Italia del 16
marzo 2010 e Falco et autres c. Italia del 6 aprile 2010), è possibile al
giudice nazionale modulare la quantificazione del risarcimento in considerazione della peculiarità del caso e scendere al di sotto dell’importo
di mille/00 Euro normalmente liquidate (Cass. n. 14753 del 2010;
Cass. n. 24338 del 2006).
La Corte territoriale si è conformata, ed in tal senso va integrata la motivazione, risultando il dispositivo conforme a diritto, a tali principi,
per altro ribaditi di recente (proprio in relazione a un criterio più riduttivo rispetto a quello applicato nel caso in esame), all’esito di una
ricognizione dei più recenti arresti della Corte Europea, in una recente
decisione (Cass., n. 12937 del 2012), la cui ampia motivazione, alla quale si rinvia, il Collegio pienamente condivide.

Ric. 2011 n. 18262 sez. M1 – ud. 04-12-2012
-3-

non potendosi escludere l’applicazione, per il ristoro del danno non

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Non si provvede in merito al
regolamento delle spese processuali, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 1, il 4 dicembre 2P12.

La Corte rigetta il ricorso

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