Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10691 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 09/05/2019, dep. 05/06/2020), n.10691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 13170/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

LA-ES LAMINATI ESTRUSI TERMOPLASTICI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

Benaco n. 5, presso lo studio dell’Avv. Maria Chiara Morabito che,

anche disgiuntamente con gli Avv. Giampiero Berti e Marco Salvadeo,

la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA DI COMO, in persona del Presidente;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6017/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 19 novembre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

maggio 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale

IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato dello Stato COLLABOLLETTA ANNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La CTR della Lombardia ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della CTP di Como di accoglimento del ricorso di LA-ES Laminati Estrusi Termoplastici s.p.a. contro il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale dell’accisa sull’energia elettrica versata nel periodo giugno 2010-dicembre 2011, rimborso richiesto sul presupposto della contrarietà dell’imposta alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008.

2. Ha ritenuto la CTR che: a) la direttiva 2008/118/CE ha efficacia diretta (self-executing), sia nel suo insieme che quanto alle singole disposizioni, poichè incondizionate e sufficientemente precise, con particolare riferimento all’art. 1, par. 2, laddove consente l’applicazione ai prodotti sottoposti ad accisa di altre imposte indirette purchè esse abbiano “finalità specifiche” e “siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise”; b) l’addizionale provinciale in questione è incompatibile con l’ordinamento comunitario, avendo quale unica finalità quella dell’incremento del gettito delle province, dunque non “finalità specifica” ai sensi della direttiva, ma una mera esigenza di bilancio.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato ad un unico motivo, cui ha replicato la società LA-ES Laminati Estrusi Termoplastici con controricorso; la Provincia di Como non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia violazione del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, conv. con modif. nella L. 27 gennaio 1989, n. 20 e falsa applicazione del principio di disapplicazione del diritto nazionale per contrasto con il diritto comunitario. In sostanza, la difesa erariale evidenzia che: a) le addizionali in questione sarebbero destinate ad essere trasferite alle province per garantire i servizi locali indispensabili e andrebbero a copertura di specifiche esigenze di bilancio, relative al ciclo di gestione dei rifiuti; b) non rileverebbe, a fini interpretativi, l’intervenuta soppressione delle imposte addizionali ad opera del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 4, comma 10, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, essendo la stessa dettata in attuazione del disegno federalista con l’esigenza di rispettare il principio di unitarietà della tassazione nazionale; c) la direttiva n. 2008/118/CE non sarebbe self-executing, essendo attribuito agli Stati membri un potere discrezionale di ulteriore tassazione dei prodotti sottoposti ad accisa.

5. Il motivo è infondato, in accordo con la giurisprudenza della Sezione nel frattempo formatasi (Sez. 5, 23 ottobre 2019, n. 27101; Sez. 5, 4 giugno 2019, n. 15198).

5.1. La direttiva 92/12/CEE, art. 3, par. 2, afferma che “I prodotti di cui al paragrafo 1”, tra i quali rientra anche l’energia elettrica in ragione dell’estensione di cui alla direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003, art. 3, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta”.

Tale disposizione è pressochè sovrapponibile alla formulazione della direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2, nella specie applicabile ratione temporis, per la quale “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purchè tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.

5.2. Perchè gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente (si v., con ulteriori richiami giurisprudenziali, C.G.U.E., 5 marzo 2015, in causa C-553/13, Statoil Fuel & Retail, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 2008/118/CE; C.G.U.E., 25 luglio 2018, in causa C103/17, La Messer France SAS, punti 35 ss., con riferimento alla direttiva 92/12/CEE): 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E., 24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12, Transportes lordi Besora, punto 23).

La già citata sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, punti 38 e 39, chiarisce poi che affinchè un’imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l’imposta in parola nonchè di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la finalità dell’imposizione in questione” (la sentenza richiama, altresì, C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 30; C.G.U.E., 5 marzo 2015, cit., punto 41). Peraltro, “un’assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poichè ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l’assegnazione del gettito di un’imposta al finanziamento di determinate spese” (viene richiamata ancora una volta C.G.U.E., 27 febbraio 2014, cit., punto 29).

5.3. La direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l’energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE, è stata recepita in Italia dal D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, il cui art. 5 ha sostituito il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, istituendo in favore dello Stato e delle province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse “sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’accisa sull’energia elettrica” (comma 3).

La direttiva 2008/118/CE è stata invece recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. a far data dal 1 aprile 2010, con effetti peraltro non immediatamente incidenti sul presente giudizio.

Successivamente, con decorrenza 1 gennaio 2012, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 2, comma 6, ha abrogato l’addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal 1 aprile 2012, il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, è stato abrogato dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.

5.4. Da tale ricognizione normativa si evince, con riferimento alle addizionali provinciali oggetto di rimborso (febbraio 2010-dicembre 2011), che: a) esse sono previste come dovute dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in attuazione della disciplina unionale, essendo legittime in relazione alla direttiva 92/12/CEE, art. 3, par. 2 e, quindi, alla direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2; b) è la stessa direttiva a chiarire che tali imposte sono diverse dalle accise, alle quali possono essere aggiunte nel rispetto di condizioni predeterminate.

5.5. Come specificato più sopra, al punto 5.2, perchè le addizionali provinciali siano legittime ai sensi della direttiva 2008/118/CE occorre il cumulativo riscontro di due requisiti, cioè: 1) il rispetto delle regole di imposizione dell’Unione applicabili ai fini delle accise o dell’IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l’esigibilità e il controllo dell’imposta; 2) la sussistenza di una finalità specifica.

Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’uccisa sull’energia elettrica”, sicchè è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto nè la disposizione di cui all’art. 6, nè il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dal medesimo articolo, comma 2, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.

5.6. In particolare, tenuto conto delle sentenze della Corte di Giustizia sopra richiamate, non può essere ritenuta finalità specifica la destinazione (evincibile dalla premessa del D.L. n. 511 del 1988) delle imposte addizionali ad “assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l’assolvimento dei compiti istituzionali”, non essendo tale finalità realmente distinta dalla generica finalità di bilancio.

Giova inoltre osservare che altrettanto deve dirsi per quanto riguarda i riferimenti alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 54, al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 149 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, T.U.E.L.) ovvero all’art. 19 T.U.E.L.: le indicazioni che si traggono da tali norme sono infatti del tutto generiche e non in grado di distinguere la finalità specifica cui l’addizionale provinciale intende soddisfare.

Ancora, la circostanza che in tema di bilancio degli enti locali non sia possibile destinare o vincolare a spese analiticamente individuate i proventi dell’addizionale, da un lato, non giustifica la violazione del diritto unionale e, dall’altro, non impedisce al legislatore di individuare una finalità specifica che i proventi dell’addizionale debbano soddisfare, indipendentemente dalla diretta correlazione tra entrata e spesa in sede di bilancio.

Nemmeno è possibile trarre argomenti dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 2, comma 2-bis, conv. con modif. nella L. 26 febbraio 2011, n. 10 (norma, peraltro, introdotta solo in sede di conversione e con decorrenza 27 febbraio 2011), e ritenere che le addizionali provinciali sull’energia elettrica vadano a copertura dei “costi diretti e indiretti dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti”: la disposizione richiamata si esprime in termini potenziali (la gestione dei rifiuti “può essere assicurata”) e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha affatto provato che detta addizionale sia stata, nel caso di specie, effettivamente destinata alla copertura di quei costi.

Infine, la sentenza impugnata non dà alcun rilievo interpretativo all’intervenuta abrogazione dell’addizionale provinciale da parte del D.L. n. 16 del 2012, art. 4, comma 10, ragione per cui il richiamo del menzionato decreto da parte della difesa erariale si rivela ultroneo.

5.7. Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa (Corte Cost., 8 giugno 1984, n. 170 e successive; C.G.U.E., 22 giugno 1989, in causa C103/88, Fratelli Costanzo, punti 30 e 31; in materia tributaria, Sez. U, 12 aprile 1996, n. 3458).

6. Le imposte addizionali in questione non sono dunque dovute, con conseguente infondatezza del motivo di ricorso, dovendosi pertanto affermare il seguente principio di diritto: “l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con la direttiva 2008/118/CE, art. 1, par. 2, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17”.

7. In conclusione, il ricorso nei confronti di LA-ES Laminati Estrusi Termoplastici s.p.a. dev’essere rigettato, mentre va dichiarato inammissibile quello nei confronti della Provincia di Como, carente di legittimazione passiva. La sostanziale novità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra l’Agenzia ricorrente e la società; nulla sulle spese quanto alla Provincia di Como.

PQM

rigetta il ricorso nei confronti di LA-ES Laminati Estrusi Termoplastici s.p.a. e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Provincia di Como.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 9 maggio 2019 e, in seconda convocazione, il 21 maggio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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