Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10691 del 03/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.03/05/2017),  n. 10691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8225/2011 proposto da:

A.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO

ANTONINI, rappresentato e difeso dall’avvocato SERGIO NUNZI, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA PATTERI, SERGIO

PREDEN, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1465/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 17/11/2010 R.G.N. 666/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Livorno A.A. agiva nei confronti dell’INPS per l’accertamento del proprio diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per essere stato esposto nel corso della attività lavorativa alle polveri di amianto.

Il giudice del Lavoro, con sentenza nr. 263/2010, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il diritto di parte ricorrente alla rivalutazione dei contributi secondo il regime di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 12.17-11.2010 (nr. 1465/2010), accogliendo l’appello proposto dall’INPS, rigettava il ricorso originario.

La Corte territoriale osservava che su una prima domanda amministrativa, che era stata presentata nell’anno 1996, era intervenuto un giudicato di decadenza dalla azione D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47.

Il giudice del primo grado aveva ritenuto tuttavia utile la domanda riproposta nell’anno 2005, sia pure nei limiti del trattamento introdotto dal D.L. n. 269 del 2003.

La nuova domanda, contrariamente a quanto statuito nella sentenza appellata, doveva essere dichiarata inammissibile perchè coperta dal giudicato. Essa era stata proposta all’INPS in data 8 giugno 2005 e dunque prima del ricorso giudiziario definito con il giudicato di decadenza, depositato il 3 luglio 2005.

Restava pertanto irrilevante il fatto che successivamente alla domanda amministrativa del 1996 il ricorrente era andato in pensione e che la domanda (postuma) del 2005 fosse diretta alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso A.A., articolato in due motivi, oltre ad punto relativo al merito

dell’appello incidentale proposto per la applicazione del più favorevole regime di cui alla L. n. 257 del 1992 e dichiarato assorbito.

Ha resistito l’INPS con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

Ha dedotto la inapplicabilità della decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, alle domande di accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva, nella quali la incidenza sul trattamento pensionistico era soltanto indiretta e non sempre immediata.

Ha comunque invocato la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sulla inapplicabilità della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, nei casi di domanda di riliquidazione di prestazioni previdenziali (Cass. SU nr. 12720/2009).

Ha affermato che nella materia pensionistica la decadenza comporta la perdita del diritto soltanto per i ratei pregressi del trattamento di pensione, in ragione della imprescrittibilità e non sottoponibilità a decadenza del diritto a pensione.

Ha evidenziato di essere titolare del trattamento pensionistico dal gennaio 1997 e di avere introdotto il presente giudizio con ricorso successivo al pensionamento e, dunque, finalizzato unicamente al ricalcolo del trattamento pensionistico.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 5.

Ha assunto che la decadenza prevista dalla norma in questione non operava in caso di violazione da parte dell’INPS della disposizione di cui comma 5, che imponeva all’Istituto di previdenza di indicare nella comunicazione del provvedimento adottato sulla domanda di prestazione i gravami che potevano essere proposti, la autorità cui ricorrere ed i relativi termini nonchè di precisare i presupposti e termini per l’esperimento della azione giudiziaria.

Nella fattispecie di causa non vi era stata risposta sulla domanda di rivalutazione, con conseguente elusione dei suddetti obblighi di comunicazione; ne derivava l’impedimento alla produzione dell’effetto di decadenza, come sostenuto anche in alcuni precedenti di questa Corte di legittimità (Cass. sez. lav. nr. 21595/2004; 27672/2005; 9048/2007).

Il ricorrente ha altresì citato la giurisprudenza formatasi in relazione agli analoghi obblighi informativi posti dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4.

I due motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi sono inammissibili, in quanto inconferenti alla statuizione impugnata.

Come si è evidenziato nella parte espositiva, la sentenza gravata, malgrado l’improprio riferimento nel dispositivo ad un rigetto della domanda, è chiaramente fondata sulla preclusione derivante dal precedente giudicato, con conseguente impossibilità di esaminare il merito della domanda. Nella parte conclusiva della motivazione il giudice dell’appello ha correttamente affermato che “il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile perchè coperto da giudicato”.

I motivi di censura non colgono la ratio decidendi ovvero la preclusione da giudicato.

La Corte di merito ha anche respinto le difese dell’assicurato secondo cui la domanda postuma del 2005 non risentiva degli effetti del giudicato poichè diretta alla riliquidazione del trattamento pensionistico.

Sul punto ha affermato che la nuova domanda amministrativa (rispetto a quella dell’anno 1996) era stata depositata all’INPS in data 8.6.2005, anteriormente alla introduzione del ricorso giudiziario definito con pronunzia di decadenza, depositato il 3 luglio 2005.

Ha ritenuto cioè che il giudicato di decadenza coprisse tutte le domande ammnistrative proposte fino alla data della domanda giudiziaria, in chiara applicazione del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile sul diritto oggetto di causa.

Tale statuizione non è stata oggetto dei motivi di ricorso, che investono una presunta pronunzia di decadenza e non la statuizione di preclusione della azione per precedente giudicato.

Con l’ulteriore motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis, in relazione alla pronunzia di inapplicabilità del previgente e più favorevole regime di cui alla L. n. 257 del 1992, resa dal giudice del primo grado.

Il motivo è inammissibile perchè non investe statuizioni rinvenibili nella sentenza impugnata, che ha dichiarato assorbito l’appello incidentale proposto sul punto dall’ A..

Nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice dell’appello non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite (ex plurimis Cass. civile, sez. trib., 05/11/2014, n. 23558); le questioni assorbite sono riservate all’esame del giudice del rinvio in dipendenza della eventuale cassazione della sentenza per l’accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente.

Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 3.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA