Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10690 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. II, 13/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27023-2005 proposto da:

M.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G G BELLI 36, presso lo studio dell’avvocato MANFREDINI

ORNELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato SCRIPELLITI NINO;

– ricorrente –

contro

P.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato ROMEI

ANTONIO C/O ST BDL ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

NOFERI MARCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1165/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato Manfredini Omelia con delega depositata in udienza

dell’Avv. Scripelliti Nino difensore della ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del primo e del

secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.E., con atto notificato il 13.2.1996, citava in giudizio avanti al pretore di Firenze, l’arch. P.P. deducendo che quest’ultimo le aveva fatto pervenire un progetto di notula per L. 26.532.286 chiedendone il pagamento a titolo di prestazioni professionali asseritamente da lui rese per la realizzazione della piscina posta nella villa dell'(OMISSIS), già di proprietà del defunto genitore di essa attrice, M.G..

La predetta piscina, per quanto a sua conoscenza, era stata progettata ed eseguita da un altro professionista, l’arch. U. S. che era stato regolarmente da lei remunerato; pertanto chiedeva l’attrice dichiararsi che nulla era da lei dovuto all’arch.

P. per il suddetto titolo.

Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria, asserendo di aver ricevuto l’incarico verbalmente da M.G. (a cui era legato da stretti vincoli di amicizia), per la progettazione, realizzazione e direzione lavori della piscina, cosa che egli aveva fatto almeno fino alla morte dello stesso M., avvenuta nel febbraio 1993; deduceva che la sig.ra M. non poteva essere al corrente di tali fatti in quanto all’epoca in cui era in vita M.G., essa non aveva rapporti con il padre;

precisava che come evidenziato dagli elaborati prodotti, l’arch.

U. si era limitato a redigere un progetto di massima per la piscina, finalizzato al rilascio della concessione da parte di comune d’Impruneta, ma che tutte le attività prodromiche alla realizzazione dell’opera, quale ad esempio il progetto esecutivo, vennero svolte solo da esso arch. P., come documentato dalle tavole, pure prodotte, della stessa piscina. In via riconvenzionale pertanto egli chiedeva per le proprie prestazioni professionali, la condanna della M. al pagamento di L. 26.532.286, oltre interessi e rivalutazione. Si procedeva quindi all’istruzione della causa tramite l’escussione dei testi indicati da entrambe le parti e l’espletamento della CTU. Quindi, l’adito tribunale con sentenza n. 529/2002 accoglieva la domanda attrice di accertamento negativo del diritto di credito vantato dall’arch. P., respingendo conseguentemente la domanda riconvenzionale da quest’ultimo avanzata. Secondo il tribunale la domanda dell’arch. P., anche se il CTU si era espresso in senso a lui favorevole, non aveva ricevuto conferma nè dalle dichiarazione dei testi nè dalla documentazione tecnica prodotta. Avverso la decisione proponeva appello l’arch. P. lamentando che il tribunale aveva male interpretato il quadro complessivo delle testimonianze ed aveva immotivatamente disattesa la c.t.u.; l’appello veniva contrastato dall’appellata, costituitasi in giudizio, con svariate argomentazioni. Quindi, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1165/04, depos. il 16.8.2004, in accoglimento del proposto gravame, rigettava perchè in fondata la domanda principale proposta dalla M. ed accoglieva parzialmente la riconvenzionale del professionista, condannando la M. al pagamento della somma corrispondente a L. 11.338.985, oltre interesse legali, IVA e contributo previdenziale, regolando in vario modo le spese processuali. La corte fiorentina riteneva provatolo il conferimento dell’incarico progettuale e la corrispondente attività di progettazione dell’opera, ma non anche l’attività di direzione lavori.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione M. E. sulla base di 3 mezzi, illustrati da successiva memoria;

resiste l’intimato con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso l’esponente denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; la doglianza si riferisce all’attribuzione, da parte del giudice d’appello, alla convenuta in riconvenzionale (attrice nel giudizio di accertamento negativo) dell’onere della prova di fatti impeditivi o estintivi della sua obbligazione, con esonero dell’attore in via riconvenzionale (convenuto in giudizio) della dimostrazione dei fatti costitutivi della sua pretesa. Deduce in particolare la M. che “….La Corte avrebbe valutato come prevalente l’onere probatorio a carico dell’attrice onerandola per intero del rischio della – ritenuta – mancata prova: quando la contrario, avrebbe dovuto valutare se il convenuto, avendo svolto domanda riconvenzionale, avesse adempiuto ai relativi oneri probatori. Così non solo la corte ha invertito quanto agli oneri probatori, le parti, ma ha sovvertito i principi in tema di onere della prova, avendo preteso che la dimostrazione dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi, debba precedere logicamente nella dialettica del processo, la prova dei fatti costitutivi”. La doglianza è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa S.C. a cui si aderisce, in riferimento alle azioni di accertamento negativo, “…nell’applicare le regole di distribuzione dell’onere probatorio poste dall’art. 2697 c.c. occorre dare rilievo non al criterio dell’iniziativa processuale, bensì al criterio di natura sostanziale relativo alla posizione delle parti riguardo ai diritti oggetto del giudizio” (Cass. n. 19762 del 17/07/2008; Cass. 12108 dei 18.05.2010; Cass. 22862 del 10.11.2010). Pertanto grava su chi invoca – nella fattispecie l’arch. P. – il pagamento del proprio credito l’onere di dimostrare il fatto costitutivo del suo diritto, e sull’altra parte l’inefficacia del diritto azionato ovvero gli eventuali fatti estintivi o modificativi dello stesso, ai sensi dell’art. 2697 c.c., comma 2. Conseguentemente nel caso in esame non v’è dubbio che era l’arch. P. che doveva provare di avere ricevuto ed espletato l’incarico professionale relativo alla progettazione e direzione dei lavori della piscina di cui trattasi.

Con il secondo motivo l’esponente denuncia l’erroneità e la contraddittorietà della motivazione, la sua carenza ed apparenza su punti decisivi, nonchè l’omessa pronuncia su un punto decisivo.

Lamenta in primo luogo che la questione è stata decisa da giudice in “termini probabilistici” senz’alcun riscontro oggettivo, allorchè egli sostiene l’inverosimiglianza del fatto che il professionista abbia confezionato i progetti ed elaborati tecnici in questione, “nell’intento di lucrare con questo mezzo fraudolento, un compenso professionale indebito che, ab initio, non si presentava facile ottenere…”. In secondo luogo lo stesso giudice non ha tenuto conto dei documenti prodotti (elaborati tecnici della piscina firmati esclusivamente dall’archi. U. oltre che dal committente); in terzo luogo la valutazione delle dichiarazioni dei testi escussi è sicuramente erronea, illogica e contraddittoria, perchè il giudice, pur riconoscendo “l’ambiguità delle risultanze istruttorie”, ha poi finito per privilegiare immotivatamente solo le dichiarazioni degli unici due testi, per molti versi inattendibili, dedotti dal professionista”.

La doglianza è fondata, in quanto nella fattispecie la motivazione della sentenza – pur nell’ambito dell’ampio potere direzionale del giudice di merito nella valutazione delle emergenze istruttorie – è certamente illogica e contraddittoria, attese le argomentazioni che la sorreggono che sono spesso logicamente inconciliabili o comunque perplesse (Cass. n. 26426 del 3.11.2008; Cass. n. 289 del 10.1.2001).

La corte fiorentina invero, pur dando atto “dell’ambiguità delle risultanze istruttorie” e quindi della loro incompletezza e non univocità, ha ritenuto ugualmente provato l’incarico progettuale all’arch. P. (ma non quello di direzione dei lavori e la conseguente attività), mentre, in linea di principio, l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere della prova stessa, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta (Cass. n. 3468 del 15/02/2010).

Il giudice a quo invero per superare l’empasse ha creduto di valorizzare in modo particolare le dichiarazioni del teste T., collaboratore dello stesso arch. P. (quindi non del tutto indifferente), che ha riferito di avere avuto contatti con V. M. (agente della ditta costruttrice della piscina) e con G.A. (forniture di materiali lapidei di rivestimento de manufatto). Ebbene, il giudicante, pur riconoscendo che questi ultimi, sentiti a loro volta come testi, non avevano confermato le dichiarazioni del T., (ribadendo invece di avere avuto contatti solo con l’arch. U. da essi considerato il direttore dei lavori), ha ritenuto di dover dar credito ugualmente alle dichiarazioni del T., senza però addurre una plausibile giustificazione. Inoltre è stata valorizzata erroneamente, al lume dei canoni della logica, in favore della tesi del P., la dichiarazione del teste V., nella parte in cui riferisce di aver visto in cantiere l’arch. P. che nell’occasione dell’incontro “aveva una tavolozza di legno con la carte sulla quale, dietro mia indicazione, tracciò i disegni della piscina”. In realtà la dichiarazione di tale del teste appare chiaramente travisata ove sia letta nella sua interezza. Il teste ha infatti dichiarato: “…una mattina dopo aver stipulato il contratto, ho incontrato l’arch.

P. sul cantiere, ricordo che aveva una tavolozza di legno con della carta, sulla quale dietro mia indicazione, tracciò un degno della piscina e discutemmo sulla realizzazione della scala della piscina per accedervi. Non so a che titolo fosse lì, la scala è stata poi realizzata secondo il progetto esecutivo fatto dall’ U. e dalle piscine Castiglione”. Anche la doglianza che riguarda il mancato esame della documentazione prodotta appare fondata perchè la documentazione tecnica relativa alla piscina risulta firmata solo dall’archi. U., mentre – come rilevato dalla ricorrente – le uniche tavole datate e firmate (doc. 7 e do. 10) prodotte dal P. non si riferiscono alla piscina, ma ad opere esterne e di recinzione della villa, della cui realizzazione lo stesso professionista si era occupato, prima di subire l’incidente che lo aveva gravemente invalidato.

Conclusivamente devono essere accolti il 1^ ed il 2^ motivo del ricorso, assorbito il 3^ (con cui l’esponente denuncia la violazione del principio di corrispondenza tra richiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. circa la liquidazione delle spese del doppio grado, non richiesta dal P. nell’atto di appello). La sentenza dev’essere dunque cassata e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, la quale si pronunzierà sulla base dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi 2^ motivi del ricorso, assorbito il 3^;

cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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