Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10690 del 07/05/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 10690 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
APE s.r.1., elettivamente domiciliata in Roma via A.
Traversari 55, presso lo studio dell’avv.to Giuseppe
Marzano, rappresentata e difesa dall’avv.to Berardino
Ciucci, giusta procura a margine del ricorso per
cassazione;

– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici

209)

in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –

1

Data pubblicazione: 07/05/2013

avverso il decreto della Corte di appello di
Campobasso, emesso il 9 febbraio 2010, depositato il 17
febbraio 2010, nella procedura iscritta al n. 199/09
R.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

Rilevato che:
1. La s.r.l. A.P.E. ha chiesto, con ricorso del 17
settembre 2009 alla Corte di appello di Campobasso
l’equa riparazione, ex legge n. 89/2001, del danno
conseguente alla durata non ragionevole di due giudizi
iniziati davanti al Tribunale de L’Aquila con citazioni
del 5 luglio 1992 e del 30 novembre 1994 riuniti e
definiti in primo grado con sentenza del 6 novembre
2008.
2. La Corte di appello di Campobasso ha dichiarato
inammissibile la domanda in quanto nel ricorso potequa
riparazione non viene specificato se il giudizio
presupposto è ancora in corso, se la sentenza di primo
grado sia stata notificata e se sia o meno passata in
giudicato.
3. Ricorre per cassazione A.P.E. s.r.l. affidandosi a
tre motivi di ricorso: a) violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 77/09, di
2

17 ottobre 2012 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

conversione del decreto legge n. 39/2009, dell’art. 1
del D.P.C.M. n. 3/2009 e dell’art. 4 della legge n.
89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; b)
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c.,
325, 326, 327 c.p.c., 123 e 124 disp. Att. c.p.c., 4
della legge n. 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3

(art. 360 n. 3 c.p.c.).
4. Si difende con controricorso il Ministero.
5. La Corte ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata.
Ritenuto che:
6. La decisione della Corte di appello non ha valutato
l’applicabilità alla specie della sospensione dei
termini disposta dal decreto legislativo n. 77/2009.
7. Va accolto pertanto il primo motivo di ricorso
assorbiti i restanti e la causa rimessa alla Corte di
appello di Campobasso perché verifichi le predette
condizioni di applicabilità della disciplina speciale
dettata in relazione agli eventi sismici che hanno
colpito il territorio aquilano.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,
assorbiti i restanti due motivi, cassa il decreto
impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte di
appello di Campobasso che, in diversa composizione,
deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di
cassazione.

3

c.p.c.; c) violazione del’art. 3 della legge n. 89/2001

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
2012.

gr ottobre

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