Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10690 del 03/05/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 03/05/2017, (ud. 18/01/2017, dep.03/05/2017),  n. 10690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7295/2011 proposto da:

C.G., C.F. (OMISSIS), D.M. C.F. (OMISSIS),

M.G. C.F. (OMISSIS), tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTE

ASSENNATO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARIA GABRIELLA DEL ROSSO, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, CLEMENTINA POLLI, SERGIO PREDEN, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 950/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 18/06/2010 R.G.N. 1520/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato SILVIA ASSENNATO per delega Avvocato MARIA GABRIELLA

DEL ROSSO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Prato del 6.6.2008 C.G., M.G. e D.M. agivano per l’accertamento del loro diritto alla rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per essere stati esposti nel corso della attività lavorativa alle polveri di amianto.

Il giudice del Lavoro, con sentenza del 25.6.2009 (nr. 266/2009), dichiarava improponibile la domanda giudiziaria, ritenendo non qualificabili come domande amministrative le richieste dell’ottobre 2003 ed affermando che rispetto ad esse sarebbe, comunque, intervenuta la decadenza triennale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 15-18.6.2010 (nr. 950/2010), rigettava l’appello dei lavoratori.

La Corte territoriale rilevava che le domande per la certificazione della avvenuta esposizione al rischio risultavano presentate alla sede INAIL di (OMISSIS) in data 23 maggio 2005.

Sui documenti era apposto un secondo timbro, della sede provinciale di Firenze dell’INPS, recante la data del 13.10.2003.

Il tenore della domanda – di accertamento della esposizione – lasciava escludere che la stessa fosse stata proposta effettivamente all’INPS, ente privo di competenza al riguardo; gli allegati (mandati di patrocinio all’INCA-CHIL) inoltre non recavano il timbro dell’INPS ma soltanto quello della sede INAIL.

Appariva da ultimo di “scarsissima plausibilità” che una stessa domanda potesse essere stata presentata quasi un anno e mezzo prima all’INPS e poi, corredata della timbratura INPS, all’INAIL. La timbratura dell’INPS era verosimilmente frutto di fotocopiatura mentre il timbro dell’INAIL e la scritturazione del modulo erano la ricevuta dell’originale depositato all’INAIL.

Correttamente, dunque, il Tribunale aveva ritenuto che i documenti non dimostrassero la esistenza di una domanda amministrativa.

La domanda amministrativa all’INPS era necessaria ai fini della proponibilità della domanda giudiziaria mentre la domanda all’INAIL, il cui onere era posto dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, non realizzava il presupposto di proponibilità della azione.

Non poteva ritenersi domanda amministrativa neppure il ricorso amministrativo proposto all’INPS nell’anno 2007 avverso il silenzio-rifiuto dell’INAIL sulla domanda del 23.5.2005.

Rispetto ad una eventuale domanda dell’anno 2003 andava in ogni caso applicata la decadenza generale dalla azione giudiziaria di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, che si realizzava con il decorso di un triennio decorrente dal 301^ giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Pertanto nel caso in cui i lavoratori avessero presentato domanda all’INPS in data 13.10.2003, come da timbro apposto ai documenti prodotti, essi sarebbero comunque decaduti dalla azione, in quanto il ricorso giudiziale era del giugno 2008.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso, C.G., M.G., D.M., articolato in tre motivi (il secondo numerato come 1 bis).

Ha resistito l’INPS con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, commi 4, 5, 6 e del D.M. 27 ottobre 2004.

Oggetto di impugnazione è la statuizione di inidoneità della domanda all’INAIL a costituire domanda amministrativa utile ai fini della proponibilità della azione giudiziaria.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato, con orientamento consolidato ed al quale si intende dare continuità in questa sede (ex plurimis: Cass. sez. lav. nr. 7043/2016; nr. 14024/2015; nr. 13816/2015; sez. 6^ 16592/2014), che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto proposta da soggetto iscritto (o pensionato) deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente ad erogare la prestazione e che conseguentemente, la mancanza di domanda all’I.N.P.S. conduce alla pronuncia di improponibilità dell’azione, insanabile nel medesimo processo.

Presupposto logico e fattuale di tale ragionamento è la necessità che l’assicurato porti a conoscenza dell’Istituto fatti la cui esistenza è nota solo all’interessato.

A tale orientamento non può validamente opporsi che il D.L. n. 269 del 2003, n. 269, art. 47, prevede la presentazione della domanda, a pena di decadenza, con riferimento all’I.N.A.I.L. (e non all’INPS) e che il D.M. 27 ottobre 2004, prevede la presentazione della domanda all’INPS soltanto in caso di rilascio della certificazione della esposizione da parte dell’INAIL.

La domanda inoltrata all’INAIL non è sostitutiva di quella diretta all’INPS, attesa la diversità funzionale dell’una rispetta all’altra: mentre la domanda all’I.N.P.S. è, infatti, necessaria per la realizzazione del beneficio previdenziale, quella rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto.

In assenza di una disciplina specifica quanto alla posizione del lavoratore che non abbia ottenuto la certificazione di esposizione dall’INAIL, trova poi applicazione la norma generale prevista dalla L. n. 533 del 1973, art. 7 (cui è sotteso l’interesse pubblico “ad una sollecita e meno costosa definizione di determinate controversie” – Cass. Sez. U., 5 agosto 1994, n. 7269) – che impone alla parte privata di compulsare ante causam l’ente erogatore – ed in senso lato la controparte – avviando un procedimento amministrativo necessario, che lasci all’amministrazione uno spatium deliberandi di 120 giorni.

La tesi della generale indispensabilità dell’istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all’art. 442 c.p.c., è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass. 12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n. 26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063).

2. Con il secondo motivo (rubricato come 1 bis) i ricorrenti hanno denunziato, in via subordinata, violazione o falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, artt. 5 e 6, in relazione alla L. n. 533 del 1973, art. 7.

Hanno dedotto che nell’ipotesi in cui fosse stata ritenuta la necessità della domanda amministrativa all’INPS, la stessa doveva essere comunque individuata nel ricorso amministrativo al comitato provinciale dell’INPS depositato in data 25.6.2007.

A tenore delle norme generali del procedimento amministrativo era necessaria all’esito della presentazione della domanda la nomina di un responsabile del procedimento, che tra i suoi compiti aveva quello di chiedere il rilascio di dichiarazioni ovvero la rettifica di dichiarazioni o di istanze erronee ed incomplete.

I ricorrenti hanno censurato la statuizione della Corte territoriale laddove essa affermava che eventuali disfunzioni procedimentali dell’Istituto previdenziale non potevano fondare la pretesa alla attribuzione del beneficio ma al più una pretesa risarcitoria.

Ha dedotto che nella fattispecie di causa non si pretendeva di accertare il diritto in assenza dei relativi fatti costitutivi ma di considerare presentata la domanda all’INPS nonostante la veste formale di ricorso amministrativo, per essere l’ente venuto meno al suo obbligo di cooperazione per la rettifica.

Il motivo è infondato.

Come evidenziato in relazione al primo motivo, la domanda di certificazione all’INAIL ha contenuto e funzione diversa rispetto alla domanda di rivalutazione contributiva diretta all’INPS. Logico corollario di tale diversità ed autonomia delle due domande è che il ricorso amministrativo impropriamente presentato all’INPS avverso il mancato rilascio della certificazione da parte dell’INAIL non può essere considerato equivalente alla domanda di rivalutazione contributiva.

Nè possono utilmente soccorrere le attribuzioni del responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 6, lett. b).

La norma, pur a volerne ammettere la applicabilità nella fattispecie di causa, contempla una facoltà e non un obbligo del responsabile del procedimento e, soprattutto, non prevede alcuna conseguenza automatica di sanatoria della domanda in caso di mancato esercizio della sua facoltà di richiedere la rettifica.

3. Con il terzo motivo (rubricato come secondo) i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, in relazione alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8.

Oggetto della censura è la statuizione di intervenuta decadenza dalla azione D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47, nella ipotesi in cui la domanda amministrativa all’INPS fosse stata effettivamente presentata in data 13.10.2003.

I ricorrenti hanno assunto che la domanda ammnistrativa valorizzata in causa era il ricorso amministrativo del 25.6.2007, rispetto al quale alla data del ricorso giudiziario (il 6.6.2008) non era maturata la decadenza triennale.

Hanno dedotto comunque che la decadenza di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, relativa alla materia dei trattamenti pensionistici, non opera per il diritto alla posizione assicurativa L. n. 257 del 1992, ex art. 13.

Il motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha confermato la pronunzia del primo grado, che ha dichiarato improponibile la domanda giudiziaria per mancanza della necessaria domanda ammnistrativa all’INPS.

Rispetto a tale statuizione resta del tutto superflua la affermazione di una decadenza dalla azione, in quanto con la pronunzia di improponibilità il giudicante si era ormai spogliato della potestas iudicandi; ne deriva la inammissibilità per difetto di interesse della impugnazione in ordine alla motivazione svolta ad abundantiam nella sentenza gravata, che resta priva di effetti giuridici (ex plurimis: Cass. civ. sez. 2, 9 maggio 2016 nr. 9319; sez. 3, 20 agosto 2015 nr. 17004; sez. tributaria 19 dicembre 2014 nr. 27049; sez. 2, 27 marzo 2013 nr. 7786; sez. Unite 30 ottobre 2013 nr. 24469).

Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per esborsi ed Euro 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2017

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