Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1069 del 21/01/2021
Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1069
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12694-2019 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA
D’ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PRATO, depositato il 20/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. Paola
Vella.
Fatto
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Prato, nell’accogliere parzialmente l’opposizione proposta dall’INPS allo stato passivo della (OMISSIS) S.r.l. in A.S., ha escluso, per quanto rileva in questa sede: i) il credito insinuato al cron. (OMISSIS) per mancanza di prova del fatto costitutivo, stante l’insufficienza della documentazione prodotta, “trattandosi di meri prospetti non sottoscritti ed elaborati dalla parte opponente senza la produzione delle note di rettifica (ma solo di alcune stampe relative a riepiloghi di rettifica scaricate dalla rete interna dell’INPS) relative al periodo novembre 2012-settembre 2014 e che in merito ai DM10 insoluti relativi al mese di gennaio 2015 e marzo 2015, la cui redazione viene ricondotta dalla parte opponente allo stesso organo commissariale della procedura di amministrazione straordinaria, sono state, poi, prodotte due attestazioni di ricezione che non risultano neppure sottoscritte”; ii) il credito insinuato al cron. (OMISSIS), affetto dalle stesse criticità quanto ai modelli DM10 M-V, “per i quali risultano depositati documenti che costituiscono stampe di schermate della rete interna INPS”;
1.1. avverso detto decreto l’INPS ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, corredato da memoria, mentre l’Amministrazione Straordinaria della (OMISSIS) S.r.l. non ha svolto difese;
1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
che:
2. la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., in base al quale le riproduzioni meccaniche di fatti e di cose “firmano piena prova se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”, essendo pacifica la mancata contestazione dei documenti prodotti da parte dell’amministrazione straordinaria opposta;
3. il motivo è fondato, avendo questa Corte affermato, nel precedente specificamente invocato dal ricorrente, che “gli estratti contributivi su modulo a stampa prodotti in giudizio dall’INPS sono la riproduzione a stampa di un documento elettronico, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 3, comma 2, e come tali non abbisognano per spiegare i loro fletti di alcuna sottoscrizione; ad essi devono quindi essere riconosciuti gli fletti di cui all’art. 2712 c.c., e pertanto, in mancanza di contestazione della controparte, costituiscono piena prova dei fatti in essi rappresentati” (Cass. 4297/2003);
3.1. più di recente è stato anche precisato (con riferimento alla documentazione estratta dall’anagrafe tributaria) che, ove si tratti “della stampa delle risultanze di un sistema informatico e non della riproduzione meccanica di documenti cartacei” non assume nemmeno “rilevanza il disconoscimento di conformità della stessa effettuato ai sensi dell’art. 2712 c.c.” (Cass. 18403/2018) ed inoltre che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (Cass. 17526/2016), fermo restando che detto disconoscimento “non ha gli stessi fletti del disconoscimento previsto dall’art. 215 c.p.c., comma 2, perchè mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. 3122/2015);
4. il decreto impugnato va dunque cassato con rinvio, per l’applicazione dei principi sopra richiamati, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Prato, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021