Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1069 del 17/01/2019

Cassazione civile sez. III, 17/01/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 17/01/2019), n.1069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonella – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19990-2016 proposto da:

M.B., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO GERARDO RAUZZINO giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il

12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FRANCESCO MALATESTA per delega;

udito l’Avvocato GIANNI DE BELLIS.0

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con provvedimento reso in data 12/7/2016, la Corte d’appello di Trento ha rigettato il reclamo proposto da M.B. avverso il decreto con il quale il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile la domanda proposta dal M. per la condanna dello Stato italiano al risarcimento dei danni dallo stesso subiti per responsabilità civile del giudice, ai sensi della L. n. 117 del 1988.

2. A sostegno della decisione assunta, la corte territoriale ha confermato il provvedimento con il quale il primo giudice aveva ritenuto tardiva la domanda risarcitoria avanzata dal M., per averla quest’ultimo proposta oltre il termine biennale di decadenza previsto dalla L. n. 117 cit., art. 4: decadenza rilevabile d’ufficio e non impedita dalla mera notificazione della citazione introduttiva nei confronti della controparte, attesa la necessaria proposizione di detta domanda nelle forme del ricorso tempestivamente depositato.

3. Avverso il provvedimento della corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione M.B., sulla base di due motivi d’impugnazione.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con memoria L. n. 117 del 1988, ex art. 5.

5. Con ordinanza in data 10/5/2017, questa Corte, ritenuta non priva di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., la questione di diritto concernente l’eventuale necessità della trattazione del ricorso per cassazione nelle forme dell’udienza pubblica, tenuto conto dei principi desumibili dagli artt. 24 e 117 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, là dove individuerebbero, nella pubblicità di almeno una o di talune fasi del processo, una misura coerente alla democraticità dell’ordinamento giuridico, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, affinchè ne fosse disposta la discussione in pubblica udienza.

6. All’odierna udienza, a seguito della discussione delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, osserva il Collegio di dover affermare il principio in forza del quale, pur quando il giudizio di merito – nell’insieme delle sue articolazioni di primo e di secondo grado – si sia integralmente svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, la discussione del successivo ricorso per cassazione non deve necessariamente svolgersi nelle forme dell’udienza pubblica.

2. Al riguardo, varrà riaffermare in questa sede l’insegnamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il principio di pubblicità dell’udienza – consacrato, oltre che nell’art. 6 della CEDU, anche in altri trattati internazionali (quali l’art. 14 del Patto internazionale di New York, relativo ai diritti civili e politici, del 16 dicembre 1966, reso esecutivo con la I. n. 881 del 1977, e l’art. 6 del Trattato UE, che ha recepito l’art. 47 della Carta di Nizza) – pur avendo valore costituzionale, non è assoluto, essendo suscettibile di deroga, tra l’altro, quando il giudice possa adeguatamente risolvere le questioni di fatto o di diritto sottoposte al suo esame in base agli atti del fascicolo ed alle osservazioni delle parti (cfr., ex plurimis, Sez. 1, Sentenza n. 20282 del 09/10/2015, Rv. 637341 – 01).

3. Nella specie, tali requisiti appaiono riscontrabili nel caso in esame, atteso che il procedimento per la verifica dell’ammissibilità della domanda avanzata ai fini della dell’accertamento della responsabilità civile dello Stato per i danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e per l’accertamento della responsabilità civile dei magistrati, ha per oggetto questioni che, indipendentemente dalla loro complessità, sono in massima parte risolubili attraverso la valutazione dei documenti acquisiti e l’esame delle deduzioni svolte dalle parti.

4. Nel merito dell’odierna impugnazione, con il primo motivo, il ricorrente si duole della nullità del decreto impugnato per violazione della L. n. 117 del 1988, art. 5 nonchè dell’art. 112 c.p.c. e art. 2969 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto sussistente la possibilità di rilevare d’ufficio la questione dell’intervenuta decadenza del ricorrente dalla facoltà di proposizione della domanda di risarcimento dei danni ai sensi della L. n. 117 del 1988, trattandosi di materia non sottratta dalla legge all’ambito dei poteri dispositivi delle parti.

5. La censura è infondata.

6. Al riguardo, ai fini della soluzione della questione dedotta dal ricorrente, trova applicazione l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità (richiamato dal giudice a quo e condiviso da questo Collegio, che ritiene di dovere assicurare continuità), ai sensi del quale, nella fase di ammissibilità dei giudizi promossi per la responsabilità civile dei magistrati, il giudice è chiamato a valutare, fra l’altro, che la domanda sia stata proposta nei termini di cui alla L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 4.

7. In particolare, nello svolgimento di tale compito, egli può rilevare anche d’ufficio l’intervenuta decadenza, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 9910 del 05/05/2011, Rv. 617819 – 01).

8. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della nullità del decreto impugnato per violazione degli artt. 121 e 737 c.p.c., nonchè per difetto di motivazione, per avere la corte territoriale trascurato di applicare il principio della libertà delle forme sancito dall’art. 121 c.p.c., omettendo di rilevare la piena idoneità della notificazione della citazione successivamente depositata in giudizio a interrompere il termine di decadenza di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 4.

9. Anche tale censura è infondata.

10. Anche su tale punto, la corte d’appello ha correttamente richiamato il principio statuito dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale la domanda di risarcimento ai sensi della L. 13 aprile 1988, n. 117, sulla responsabilità civile dei magistrati, va proposta con ricorso, e non con citazione, atteso che, dalle caratteristiche della fase iniziale del processo, regolata dall’art. 5 legge cit. e relativa al giudizio di ammissibilità della domanda (fase specificamente – e senza eccezioni – applicabile al caso in esame ratione temporis), si desume che detta fase è improntata alla sommarietà e caratterizzata dalle forme del procedimento camerale, il che lascia trasparire all’evidenza che intenzione del legislatore era quella di prevedere, anche senza espressa indicazione, l’uso del ricorso, com’è confermato, altresì, dal principio generale contenuto nell’art. 737 c.p.c., che espressamente stabilisce che i provvedimenti che debbono essere pronunziati in camera di consiglio (come quello che definisce il giudizio di ammissibilità ex art. 5 cit.) si chiedono con ricorso al giudice competente, che pronunzia con decreto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16935 del 29/11/2002, Rv. 558816 – 01), con la conseguente necessaria interruzione del termine di decadenza oggetto d’esame attraverso la formalità del deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito.

11. Sulla base delle argomentazioni che precedono, accertata l’infondatezza dei motivi di censura avanzati dal ricorrente, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 6.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA