Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1069 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1069 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 211-2017 proposto da:
SIMONATO IMELDA, DI MARCO UMBERTO, elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA DARDANELLI n.37, presso lo studio dell’avvocato
MATTEO DEL VESCOVO, che li rappresenta e difende unitamente e
disgiuntamente all’avvocato FIAMMETTA PENNACCHIA;
– ricorrentecontro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. C.F./P.I.00884060526,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO n.18, presso lo studio
dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

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avverso la sentenza n. 3428/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 28/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI.
Rilevato che:
Umberto Di Marco e Imelda Simonato hanno proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, avverso l’ordinanza della Corte
d’appello di Roma depositata il 28 maggio 2016, con la quale è stato
rigettato l’appello proposto dagli odierni ricorrenti avverso l’ordinanza
ex art. 702 bis cod. proc. civ emessa dal Tribunale di Roma in data 7
settembre 2011;
la resistente banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha replicato con
controricorso;
Considerato che:
con il primo e secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e
falsa applicazione degli artt. 115 e 132 cod. proc. civ., 24 e 111 Cost.
– i ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello, fondandosi
sul percorso argomentativo svolto dal giudice di prime cure,
espressamente richiamato nella motivazione dell’impugnata sentenza,
abbia ritenuto infondata l’azione di accertamento negativo circa
l’esistenza, a favore di Umberto Di Marco, di una procura ad operare
sul conto corrente n. 10556Y, intestato ai genitori del medesimo
(Spartaco Di Marco, deceduto, ed Imelda Simonato), senza tenere
conto del fatto che mancava del tutto agli atti una qualsiasi procura,
costituendo il foglio in data 24 luglio 2000, prodotto dalla banca, un
mero specimen di firma;
Ritenuto che:

t’

al»

la violazione dell’art. 115 c.p.c. possa essere dedotta come vizio di
legittimità non

in riferimento all’apprezzamento delle risultanze

probatorie operato dal giudice di merito, ma esclusivamente sotto
due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere
discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori,
ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente
dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul
punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della
decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza
personale (Cass. 11/10/2016, n. 20382), laddove, nel caso di specie,
non ricorre nessuno dei profili suindicati;
la motivazione dell’impugnata sentenza – contrariamente all’assunto
degli istanti – abbia chiaramente, sia pure sinteticamente, preso in
esame il motivo di appello proposto dagli appellanti, fondando la
decisione sull’esame della documentazione in atti e sulle osservazioni
svolte, al riguardo dalla decisione di prime cure, motivatamente
condivise, per cui non sussiste la dedotta nullità della sentenza,
palesandosi, altresì, del tutto incongrua la dedotta violazione degli
artt. 24 e 111 Cost.;
Considerato che:
con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa

applicazione degli artt. 1387 e 1392 cod. civ. – i ricorrenti lamentano
che la Corte d’appello abbia erroneamente ravvisato nella
documentazione in atti un inesistente conferimento di procura;
Ritenuto che:
sia inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca,
apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà,
alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da
realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in
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un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/04/2017,
n. 8758);
nel caso concreto, sub specie del vizio di violazione di legge, la
doglianza si risolva in una sostanziale richiesta di riesame della
valutazione degli elementi di prova documentale in atti operata dalla

apoditticamente» ritenuto provata l’esistenza di una procura a favore
Di Marco;
Ritenuto che:
per tutte le ragioni suesposte, il ricorso debba essere, pertanto,
dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente, in favore
della controricorrente, alle spese del giudizio di legittimità, che liquida
in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella
misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli
accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma il 21/11/2017.
Il P/residente
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Corte territoriale, che – ad avviso dei ricorrenti – avrebbe «del tutto

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