Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10689 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. II, 13/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26695-2005 proposto da:

CORTESE SPA IN PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE E LEGALE RAPPRESENTANTE ING. C.A.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55,

presso lo studio dell’avvocato DI PIERRO NICOLA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FERRERIO ANDREA, FERRERIO GIAN

ALBERTO;

– ricorrente –

contro

CARIBA SRL P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

PRO TEMPORE SIG. B.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SICILIA 169, presso lo studio dell’avvocato PLACIDI LELIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PREZIOSI

MICHELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1120/2004 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 05/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2011 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato Preziosi Michele difensore della resistente che ha

chiesto di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. Cortese spa (esercente attività di produzione e commercio di macchine automatiche per calzifici) con atto di citazione notificato in data 30.3.88, conveniva in giudizio avanti al tribunale di Bologna la soc. CA.RI.BA. snc, premettendo di avere con essa concluso nel 1985 un accordo scritto in base al quale la medesima società s’impegnava a fornirle le macchine automatiche che essa avrebbe di volta in volta richiesto, e di mantenere inoltre la più assoluta riservatezza relativamente alle idee progettuali, soluzioni, materiali ecc. impiegati nella realizzazione delle stesse macchine;

ciò premesso, esponeva che la convenuta aveva violato gli impegni assunti con la suddetta scrittura, in quanto aveva fornito materiali e prestazioni di proprio personale direttamente ai clienti di essa soc. Cortese; aveva consegnato disegni diretti alla realizzazione di macchine modello Cartonpack de tutto inidonei, pretendendo nonostante ciò il pagamento del corrispettivo di L. 5.750.000; aggiungeva infine la stessa società convenuta aveva fornito una macchina modello Cartonpack destinata ad un cliente spagnolo non funzionante (fattura CA.RI.BA. n. 2/88); tutto ciò premesso, la soc. Cortese chiedeva la condanna della soc. CA.RI.BA. al risarcimento dei danni per atti di “concorrenza sleale”, nonchè dichiararsi non dovute le somme richieste di L. 10.114.980 e di L. 5.750.000 e inoltre la riduzione del prezzo della macchina modello Cartonpack in relazione ai difetti riscontrati. Nel frattempo la soc. CA.RI.BA. chiedeva ed otteneva l’emissione di un provvedimenti monitorio per il pagamento del corrispettivo della suddetta macchina modello Cartonpack ritenuta difettosa dalla della soc. Cortese, che proponeva rituale opposizione ex art. 645 c.p.c.; la stessa soc. CA.RI.BA. si costituiva nella causa di merito promossa dalla Cortese contestando la domanda attrice, assumendo di non aver violato gli obblighi assunti con la menzionata scrittura privata; la società convenuta chiedeva ed otteneva inoltre ancora tre decreti ingiuntivi per ulteriori crediti maturati nei confronti della soc. Cortese, decreti tutti opposti da quest’ultima e poi riuniti con il procedimento da essa iniziato. Nel corso di tale giudizio si disponeva l’espletamento di due CTU, l’ultima delle quali (diretta ad accertare le cause dei difetti della macchina modello Cartonpack, nonchè l’incidenza di tali difetti sul valore della macchina stessa) non poteva essere esperita per indisponibilità della macchina in questione.

Quindi il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1241/2002 depos. in data 4.4.2002, revocava tutti i decreti ingiuntivi opposti; riduceva il prezzo della macchina Cartonpack; dichiarava la CA.RI.BA. inadempiente all’obbligo di riservatezza condannandola al risarcimento del danno che liquidava in L. 20.700.000, oltre interessi e rivalutazione. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello la soc. CA.RI.BA. censurando tale decisione con riguardo, in specie, ai capi relativi all’accoglimento della domanda risarcitoria per i danni da pretesa concorrenza sleale ed in relazione agli asseriti difetti della macchina Cartonpack di cui alla fattura n. 2/88. Si costituiva la soc. Cortese opponendosi a gravame e formulando appello incidentale su alcuni punti della stessa decisione.

L’adita Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 1120/04 depos.

in data 5.8.2004, in accoglimento dell’appello principale, rigettava la domanda di risarcimento danni da concorrenza sleale, nonchè la domanda di riduzione del prezzo della macchina Cartonpack di cui alla fattura n. 2/88; revocava il d.i. n. 1620/88; rigettava le opposizioni proposte dalla Cortese avverso gli altri provvedimenti monitori, compensando le spese del doppio grado. La corte emiliana in modo particolare riteneva non provata dall’appellante l’esistenza dei danni conseguenti ai denunciati fatti di concorrenza sleale ed inoltre non accoglieva la domanda di riduzione del prezzo in quanto non erano state provate – sempre dalla stessa appellante – le effettive cause dei difetti riscontrati nella macchina cartonpack.

Avverso la predetta pronuncia, ricorre per cassazione la Spa Cortese sulla base di 3 mezzi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c;

resiste con controricorso la soc. CA.RI.BA. srl..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e artt. 112, 324 e 329 c.p.c..

Deduce che la Corte d’Appello, pur riconoscendo l’esistenza degli addebiti mossi alla soc. CA.RI.BA. (c.d. episodi di concorrenza sleale….) ha però ritenuto che la soc. Cortese non avesse fornito alcuna prova in ordine all’effettiva esistenza dei danni lamentati, per cui appariva ingiustificato la liquidazione del relativo danno operata dal tribunale. Sennonchè la CA.RI.BA. ha appellato la sentenza di primo grado solo laddove quest’ultima ha ritenuto provati in causa gli inadempimenti ad essa attribuiti. Non sono stati invece oggetto di censura nè l’accertata sussistenza de danno nè la sua quantificazione, di talchè su tale punto si sarebbe formato il giudicato.

La doglianza è infondata. Invero la contestazione dell’appellante era totale e radicale, riguardando l’an debeatur, e quindi necessariamente anche il quantum. E’ chiaro invero che la quantificazione del danno ha come necessario presupposto logico- giuridico, l’accertata esistenza del danno stesso, per cui la contestazione di tale ultimo elemento comporta necessariamente anche quella del primo. Di conseguenza non può ritenersi formato su tale punto alcun giudicato interno, come pretende l’esponente.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1490, 1492 e 2697 c.c. e il vizio di motivazione. La censura si riferisce al mancato accoglimento della domanda di riduzione del prezzo per i difetti della macchina Cartonpack e la questione dell’inversione dell’onere della prova. Si deduce infatti che la Corte bolognese ha riconosciuto l’esistenza dei difetti della macchina Cartonpak, ma non la causa degli stessi (se riferiti alla macchina ovvero al cattivo uso della stessa attraverso l’utilizzo di materiale cartaceo inidoneo ecc). Erroneamente poi la stessa Corte ha statuito che incombeva sulla Cortese l’onere di provare la responsabilità della CA.RI.BA. per il difettoso funzionamento della macchina. Così facendo essa ha arbitrariamente invertito l’onere della prova, addossandola al creditore della prestazione, che in violazione dei principi generali in subiecta materia, avrebbe dovuto dimostrare l’inadempimento dell’altro contraente, la soc. CA.RI.BA. in realtà solo sul debitore grava l’onere di provare l’avvenuto esatto adempimento, consistente nella consegna al compratore di un bene immune da vizi.

La doglianza è fondata. Erroneamente la corte di merito ha infatti ritenuto che, con la consegna della macchina, la soc. CA.RI.BA. aveva dimostrato di avere adempiuto ai propri obblighi contrattuali, mentre incombeva alla soc. Cortese, l’onere di provare la responsabilità della stessa CA.RI.BA. per il difettoso funzionamento del macchinario. Tale assunto invero si pone in netto contrasto con i principi generali in tema di distribuzione dell’onere probatorio, che può gravare soltanto sul debitore che, adempiendo alla propria obbligazione, era tenuto a consegnare all’altro contraente una macchina priva di difetti, dimostrando così l’esatto adempimento della propria obbligazione.

In tal senso si sono espresse le S.U. (Cass. Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001) secondo cui “… in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poichè il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell’obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento”.

La riconosciuta fondatezza del predetto motivo, comporta l’accoglimento del ricorso, assorbito il 3^ motivo (con il quale l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 633, 634 e 641 c.p.c. in relazione all’opposizione al d.i. n. 1621/88 emesso sulla base della fattura n. (OMISSIS)). Conclusivamente dev’essere rigettato il 1^ motivo de ricorso, accolto il 2^ motivo ed assorbito il 3^; va cassata la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e la causa rinviata, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna, la quale si pronunzierà sulla base dei principi sopra indicati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il 1 motivo del ricorso, accoglie il 2^ motivo, assorbito il 3^; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese ad altra sezione della Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA