Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10689 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 09/04/2019, dep. 05/06/2020), n.10689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 1976/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

TAMOIL ITALIA S.P.A., in persona dell’Amministratore delegato e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, via Barberini n. 47, presso lo studio dell’Avv. Maria Lucrezia

Turco che, anche disgiuntamente con gli Avv. Giuseppa Lamicela e

Giuseppe Francesco Lovetere, la rappresenta e difende giusta procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/65/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA-SEZIONE STACCATA DI BRESCIA, depositata il

23 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia-Sezione staccata di Brescia ha rigettato il gravame interposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la sentenza della CTP di Brescia di accoglimento del ricorso di Tamoil Italia s.p.a. contro l’avviso di pagamento n. (OMISSIS) per complessivi Euro 732.924,04 a titolo di accise, interessi e indennità di mora relativamente agli anni 1999, 2000 e 2001, notificatole ai sensi del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 25, comma 5, (T.U. accise);

2. l’avviso era stato emesso nei confronti della società, quale concessionaria della stazione di servizio di Cremona, in solido con il gestore di questa, C.R., a seguito di accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza presso la stazione di servizio e degli esiti del procedimento penale nei confronti, tra gli altri, del C. e dell’autotrasportatore A.G., dai quali era risultato che il prodotto petrolifero (petrolio lampante) trasportato dall’ A. era stato immesso in una cisterna interrata della stazione di servizio adibita allo stoccaggio di gasolio da autotrazione nonostante fosse destinato a R.A.M. – Rifornimento Aeroporti Milanesi s.r.l. presso l’aeroporto di Linate per gli aeromobili di linea e pertanto circolante in regime sospensivo;

3. ha ritenuto la CTR, per quel che qui rileva, che (pp. 4-5 della sentenza): a) l’ufficio “ha sempre ed unicamente motivato” la responsabilità solidale di Tamoil Italia in qualità di garante con riferimento all’art. 25, comma 5, T.U. accise, sicchè l’invocata applicazione degli artt. 2, 6 e 7 T.U. accise, ad ulteriore sostegno della pretesa tributaria e ad integrazione della motivazione dell’avviso di pagamento, contrasta con il “divieto di integrazione di nuovi motivi in appello”; b) il cherosene “sottratto dall’ A. durante il trasporto non era di proprietà di Tamoil Italia Spa, ma era di proprietà di Shell Italia Spa, soggetto terzo rispetto a Tamoil, circostanza emersa e valutata anche in sede del relativo processo penale, riscontrabile, anche, nel verbale di sequestro a cura della Guardia di Finanza”; c) non è prospettabile la culpa in vigilando di Tamoil Italia per il mancato assolvimento dei controlli sull’impianto e sul prodotto petrolifero ivi contenuto; d) infatti Tamoil non ha avuto alcuna conoscenza o responsabilità del fatto contestato, realizzato con artifici e circostanze particolarmente insidiose, nè era tenuta al controllo dei “prospetti giornalieri” di contabilità interna (non rientranti tra gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa in materia) mediante raffronto con i registri di carico e scarico ed anzi aveva provato, con la produzione di 15 “rapporti di visita presso il punto vendita” e di 18 schede di monitoraggio e incrocio dati sulle giacenze di prodotto, di aver effettuato i prescritti controlli per evitare frodi; e) comunque “il potere di vigilanza è limitato all’assolvimento degli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso, tra i quali non rientra l’ipotesi di acquisto e rivendita di petrolio lampante destinato all’aviazione perchè “tale genere di commercio non era affatto previsto nella gestione dell’impianto di distribuzione di carburanti per utenti autostradali”;

4. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane affidato a tre motivi, cui replica Tamoil Italia con controricorso.

Diritto

RITENUTO

che:

5. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane denuncia violazione del D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, art. 19, comma 3 e dell’art. 25, comma 5, T.U. accise: la responsabilità solidale ai fini fiscali di Tamoil Italia, quale concessionaria della stazione di servizio, per l’accisa non versata dal gestore C. discenderebbe dall’applicazione dell’art. 25, comma 5, cit., avendo il concessionario il potere-dovere di effettuare controlli non solo sui registri, ma anche sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti, sicchè tale potere di vigilanza fonderebbe la responsabilità del concessionario quale garante in caso di mancato pagamento dell’accisa ove si realizzi il presupposto dell’immissione irregolare in consumo del carburante;

5.1. il motivo è fondato;

5.2. con l’avviso di pagamento impugnato l’ufficio ha azionato la responsabilità solidale del concessionario Tamoil Italia ai sensi dell’art. 25, comma 5, T.U. accise, che riproduce il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, art. 19, comma 3, (recante norme di esecuzione del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, conv. con modif. in L. 18 dicembre 1970, n. 1034); il comma 5 cit., due ultimi periodi, recitano: “Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso”; il D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19, u.c., prevede che “Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti”;

5.3. orbene, è noto che l’accisa è imposta esigibile per il solo fatto dell’immissione in consumo di un dato prodotto nel territorio dello Stato; essa ricomprende – a seguito del compimento del processo di armonizzazione comunitaria delle legislazioni nazionali sull’imposizione indiretta per la realizzazione del cd. mercato unico – i tributi prima qualificati come imposte di fabbricazione o di consumo, secondo una nomenclatura mantenuta anche dal T.U. accise (cfr. artt. 1, 2 e 3) che quell’armonizzazione ha tradotto nell’ordinamento interno;

5.4. va ulteriormente precisato che – come emerge dalla sentenza impugnata ed anche in base a quanto si dirà in ordine al secondo e al terzo motivo di ricorso – la Tamoil Italia non è il fornitore del prodotto, e quindi il soggetto passivo dell’accisa (cfr. Corte Cost. n. 185 del 2011), e pertanto nella fattispecie è applicabile il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 2, commi 2 e 4, il quale, in combinazione con il cit. art. 25, comma 5, del medesimo T.U.A., prevede la responsabilità solidale di tutti coloro nei confronti dei quali si verifica il presupposto di esigibilità dell’accisa, in ragione dello svincolo irregolare dal regime sospensivo;

5.5. posto tale meccanismo d’imposizione proprio dell’accisa, l’apparato precettivo surrichiamato deve essere inteso – sulla scorta di Sez. 1, 7 ottobre 1996, n. 8765, la quale, a contrario, ha escluso l’estensione della responsabilità solidale del concessionario agli obblighi del gestore dell’impianto in materia di IVA, in quanto non correlabile alla tenuta dei registri di carico e scarico per l’imposta di fabbricazione – nel senso che “(…) in termini più generali, (…), il fatto che il rapporto di concessione leghi il concedente pubblico al concessionario, restando ad esso del tutto estraneo il gestore, giustifica che il concessionario si renda in certo senso garante verso il concedente del corretto adempimento degli obblighi che strettamente ineriscono alla gestione del servizio dato in concessione, e tali sono gli obblighi fiscali connessi in modo specifico al commercio dei carburanti”, ossia obblighi gravanti sul gestore “in relazione alla specificità dell’oggetto del suo commercio (cui la concessione si ricollega)”, dunque mediante un “significato collegamento con il fatto generatore del tributo (…) tale per cui un soggetto altrimenti estraneo al fatto generatore dell’imposta possa esser chiamato a rispondere della relativa obbligazione” (così Sez. 1, n. 8765/1996 cit. in motivazione; sulla limitazione agli effetti fiscali della responsabilità solidale del gestore e del concessionario di impianto di distribuzione di carburante si v. anche Sez. 3, 20 aprile 1993, n. 4634, nonchè Sez. 3, 8 marzo 2001, n. 3392 per la sanzione della decadenza dalla concessione);

5.6. stante la natura della responsabilità solidale del concessionario, come testè tratteggiata dalla citata pronuncia di questa Corte, e l’ampiezza delle facoltà di controllo riconosciute dalla legge al concessionario medesimo, non è condivisibile l’assunto di Tamoil Italia (p. 17 ss. del controricorso) secondo cui la natura delittuosa dell’attività posta in essere, in concorso, dal gestore dell’impianto C. e dall’autotrasportatore A. eliderebbe, in sostanza, il dovere di vigilanza del concessionario Tamoil Italia poichè non riferibile all’ordinaria gestione dell’impianto e comunque in sè non esigibile: è vero invece che la detta posizione di garanzia del concessionario implica, secondo i principi generali, un dovere di diligente vigilanza secondo il canone dell’art. 1176 c.c., comma 2;

5.7. va pertanto affermato il seguente principio di diritto: “Il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge”;

6. con il secondo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57: al contrario di quanto ritenuto dalla CTR, non viola il divieto di integrazione di motivi nuovi in appello la domanda che, presentando lo stesso petitum richiesto in primo grado, invochi una diversa norma giuridica o qualifichi diversamente il rapporto dedotto in giudizio, fermo restando il fatto costitutivo della pretesa, trattandosi di mera argomentazione difensiva;

6.1. la doglianza non ha pregio;

6.2. come si evince dallo stesso ricorso (p. 11) la “responsabilità della contribuente (…) è stata sostenuta dall’Agenzia, nel corso dei due gradi di merito, sotto due autonomi e concorrenti aspetti (…): 1. in virtù della responsabilità solidale, ai fini fiscali, tra concessionario e gestore per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto di distribuzione dei carburanti (da ultimo ex art. 25, c. 5 TUA); 2. in virtù della qualità di proprietario del prodotto, irregolarmente immesso in consumo durante la circolazione in regime sospensivo, in capo alla Tamoil Italia spa”, in base al combinato disposto degli artt. 2, 6 e 7 T.U. accise; “Come si vede (prosegue il ricorso), si tratta di 2 distinte fattispecie costitutive dell’obbligazione tributaria (…), di cui l’una (art. 25, comma 5, TUA) fa riferimento alla qualità, in capo alla contribuente, di titolare della concessione dell’impianto di distribuzione carburanti gestito dal C.; l’altra (artt. 6 e 7 del TUA) fa riferimento alla qualità di proprietaria, sempre in capo alla contribuente, del petrolio lampante estratto dal deposito fiscale e destinato agli aeromobili di linea e da consegnare presso l’aeroporto di Linate”;

6.3. è dunque evidente che la responsabilità di Tamoil Italia denunciata dall’amministrazione ex artt. 2, 6 e 7 T.U. accise si fonda su un titolo diverso (in quanto proprietaria della merce) da quello ex art. 25, comma 5, T.U. accise (concernente il rapporto di concessione dell’impianto) azionato con l’atto impositivo in discussione;

7. con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione sul fatto decisivo e controverso concernente la proprietà della merce sottratta, avendo Tamoil Italia contestato di esserne proprietaria, come invece risulterebbe dal D.A.A. allegato al verbale di sequestro;

7.1. il motivo è assorbito dal rigetto del mezzo che precede.

8. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia – Sezione staccata di Brescia che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame attenendosi ai suesposti principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo e assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia-Sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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