Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10689 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 14/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10689
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23391-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
FEDERICA SRL, (già la Salita snc), D.M.R., P.
A., P.R.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 41/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di GENOVA del 21/05/08, depositata il 07/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/04/2010 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MASSIMO FEDELI.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR della Liguria, giudicando quale giudice di rinvio, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Rapallo nei confronti di Federica s.r.l. già La Salita di Anglo Petroni & C. più 3 con sentenza depositata il 7.10.2008.
L’Agenzia delle Entrate ha tentato di notificare ricorso per cassazione alla dott. R.A., procuratrice domiciliataria, sia nel domicilio indicato nella elezione del medesimo che presso quello risultante dall’albo dell’Ordine dei dottori commercialisti, ma in entrambi gli indirizzi risultava trasferita.
Con istanza del 9 novembre, chiedeva la fissazione di un termine perentorio per la rinotifica del ricorso in base ai principi fissati dal SS.UU. n. 3818/09.
L’istanza può essere accolta. I principi fissati sulla questione dalla recente giurisprudenza delle SS.UU. n. 3818/09 sono: In tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, può essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice ad quem, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullità per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c..
Nella specie risulta che l’Agenzia delle Entrate entro il termine annuale ha tentato la duplice notificazione prevista dalla massima per la riattivazione del procedimento notificatorio, consegue che può concedersi il nuovo termine”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorrano i presupposti per la concessione di un termine perentorio per la rinotifica.
P.Q.M.
La Corte concede il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per provvedere alla notificazione del ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010