Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10688 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/06/2020, (ud. 24/06/2019, dep. 05/06/2020), n.10688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8392-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

FERRITALIA SOCIETA’ COOPERATIVA ARL in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato MASSIMO CAMILLI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7713/2017 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 20/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/06/2019 dal Consigliere Dott. D’AURIA GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAMILLI che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con due distinti ricorsi, poi riuniti, la Ferritalia soc. coop. RA. si opponeva ai seguenti atti impositivi:

avviso di rettifica dell’accertamento al fine di recuperare la parte del dazio non versato, e irrogazione delle sanzioni per il non corretto pagamento.

La pretesa fiscale connessa alla rettifica traeva origine dalla circostanza che la merce “fibre di vetro “Vd 7019590019 non proveniva dalla Thailandia, come dichiarato, ma dalla Cina, come successivamente accertato dall’Organismo Comunitario per la Lotta alle Frodi (Olaf).

L’atto di contestazione, invece ineriva alle sanzioni da applicare per la ipotizzata evasione doganale.

I ricorsi erano riuniti e la commissione Provinciale di Napoli accoglieva il ricorso (rectius i ricorsi riuniti).

A seguito di appello dell’Agenzia delle Dogane di Napoli, la Commissione Regionale confermava la sentenza di primo grado sulla considerazione che l’importazione effettuata dal contribuente sarebbe avvenuta anteriormente all’avvio dell’inchiesta effettuata dalla Commissione Europea, e quindi, non essendo consentita una applicazione retroattiva, non sussistevano i presupposti per la rettifica. Inoltre il giudice del gravame ravvisava la mancanza dei presupposti di cui all’art. 220 cdc non essendovi “prova oggettiva che la società appellata potesse già all’epoca avere fondati elementi di sospetto sulla provenienza soltanto indiretta dalla Thailandia della merce, nonostante l’attestazione acquisita “.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Dogane e Monopoli deducendo:

i) Violazione e /o falsa applicazione del Regolamento CE n. 1225 /2009 del 30 11 20091 del regolamento n. 791/2011 del Consiglio del 3 8 2011 del Regolamento (UE) n. 437/2012 e del Regolamento di Esecuzione Ue n. 21/2013, (art. 360 c.p.c., n. 3);

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 220 reg ce n. 2913/1992 e dell’art. 199 Reg Ce n. 2454/1993 nonchè dell’art. 2697 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Resiste con controricorso il contribuente, chiedendo il rigetto del ricorso, e deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce in sostanza violazione di legge per errata applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari, con il secondo motivo si contesta l’applicabilità dell’art. 220 cdc che prevedeva, come esimente per il recupero del dazio, la buona fede dell’importatore.

Ragioni logiche prima che giuridiche, inducono ad esaminare congiuntamente tali motivi, stante l’intima connessione.

In primo luogo la pretesa dell’Agenzia delle Dogane non applica retroattivamente alcuna normativa ma si fonda sul regolamento n. 791/2011 che sottoponeva a dazi antidumping le importazioni di determinati tessuti in fibra vetro a maglia aperta originari della Repubblica Popolare Cinese. In altre parole l’Agenzia delle Dogane, contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, nel rilevare, sulla scorta della inchiesta della Commissione trasfusa nei “considerando” del Regolamento Eu n. 437/2012 del 23 5 2 012, che per il periodo in contestazione la esenzione non era applicabile in concreto in quanto la commercializzazione non aveva riguardato beni “prodotti” dalla Thailandia ma beni importati dalla RPC, e spediti dalla Thailandia, ha applicato il regolamento vigente al momento dell’importazione, che ha valore normativo. Nel caso non si discute di allargamento del dazio antidumping anche alla Thailandia come implicitamente ed erroneamente considerato dal giudice di secondo grado, ma di rettifica del dovuto fin dalla importazione del 7 3 2 012. I dazi antidumping sulle fibre in questione sono stati introdotti nel 2 011 (regolamento n. 791 del 2011 e G.U. L. 9 agosto 2011, n. 204) e sulla base di una dichiarazione di provenienza non veritiera non assoggettati al dazio antidumping.

Da ciò ne discende quale corollario che se l’impresa Thailandese non ha adempiuto i propri obblighi consegnando documentazione falsa per consentire l’elusione del dazio antidumping, il recupero era semplicemente doveroso. In definitiva non vi è stata alcuna applicazione retroattiva dei dazi antidumping, bensì l’accertamento a posteriori, in base alla indagine Olaf delle dichiarazioni fraudolente fornite alla dogana, dell’esonero indebito dal pagamento del dazio antidumping con il conseguente recupero dei dazi nella misura fissata dal Regolamento.

La normativa successiva, proprio prendendo spunto dal fatto che i prodotti di fibra vetro erano normalmente prodotti in Cina, per il futuro ha previsto che il dazio antidumping si applicasse anche ai prodotti spediti da Taiwan e dalla Thailandia indipendentemente dal fatto che fossero dichiarati originari o meno di tali paesi, per permettere agli uffici doganali di procedere all’individuazione immediata del dazio, ed è quindi irrilevante per la lite in questione. In concreto quindi l’Agenzia doganale si è attenuta alle disposizioni di legge ed in particolare da quanto indicato nell’art. 78 del regolamento doganale ce n. 2913 del 1992 che prevede ” Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l’autorità doganale, per accertare l’esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d’importazione o di esportazione nonchè alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse……. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l’autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione”.

Neppure può trovare applicazione nel caso l’art. 220 codice doganale Europeo che prevede una esimente nel caso di buona fede.

Appare evidente che l’importatore, nel momento in cui presenta una dichiarazione effettuata da paese o esportatore terzo da cui derivano vantaggi, accetta il rischio della sua non genuinità, rientrando nel cd rischio di impresa. Il giudice di appello quindi sbrigativamente ed erroneamente ha considerato che la pretesa si fondasse sulla applicazione retroattiva della normativa giacchè nel caso in questione è venuto meno solo il fondamento agevolativo a seguito di controllo. L’imprenditore esportatore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati attestanti l’origine preferenziale della merce per il fatto che essi sono stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell’ambito dell’accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli successivi (Corte Giust., 8 novembre 2012, Lagura; Corte Giust., 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services BV). La buona fede può sussistere solo se l’errore sia tale da non poter essere ragionevolmente riconosciuto dal debitore in buona fede, nonostante la sua esperienza professionale e diligenza, provocato da un comportamento “attivo” degli uffici doganali che procedettero allo sdoganamento.

In sintesi per la deroga al recupero a posteriori è necessario/ ai sensi dell’art. 220 già richiamato, che l’errore da cui scaturisca la buona fede non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte da parte della Dogana, dato che l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità in via immediata, stante il numero considerevole delle operazioni commerciali con l’estero, ma richiede un comportamento attivo. Il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia. Il Fisco non è tenuto a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti poco diligenti degli importatori.

In conclusione poichè nel caso in esame alcun comportamento attivo ha posto in essere la Dogana/ che si è limitata a recepire la documentazione presentata del contribuente, non spetta il benefico invocato. Deve ritenersi che c’era stata ab initio una palese omissione dell’importatore che evidentemente si era astenuto dall’informarsi, nella massima misura possibile, circa lo stabilimento di produzione Thailandese, (inesistente in via assoluta come da Indagine Olaf) circostanza essenziale per poter non pagare un dazio antidumping. Il concetto di buona fede implica non solo uno stato di ignoranza, ma anche che tale ignoranza sia incolpevole, cioè non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. Nel caso di specie non pare che sia stata spiegata dall’importatore la ordinaria diligenza professionale che comprendeva anche quella di accertarsi del luogo di produzione della merce, circostanza strettamente connessa alle qualità produttive, informazioni che ogni professionale imprenditore acquisisce.

In via conclusiva può affermarsi che normalmente al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, l’autorità suddetta non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità, proprio per non ostacolare le operazioni di sdoganamento. Nel caso di specie, può solo eventualmente affermarsi l’esistenza di uno stato soggettivo di ignoranza irrilevante e l’omesso rilievo immediato della irregolarità non può aver efficacia esimente non traducendosi in un comportamento positivo su cui fare affidamento, altrimenti l’obbligo in materia doganale che grava, infatti, sull’importatore di vigilare sull’esattezza dell’informazione fornita alle autorità doganali si trasferirebbe illegittimamente sulla P.A.. A tal fine pare opportuno richiamare, in ordine all’obbligo in questione, il paragrafo p. 57 della sentenza della Corte di giustizia 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, richiamata da Cass. n. 24675 del 2011, la quale espressamente paventa che, se la buona fede dell’importatore fosse capace di esentarlo comunque da responsabilità, “(…) l’importatore sarebbe indotto a non verificare più l’esattezza dell’informazione fornita alle autorità dello Stato.. il che darebbe luogo ad abusi”. In definitiva l’art. 220, par. 2, lett. b), CDC, può trovare applicazione solo qualora il contribuente possa dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che sono state rispettate tutte le condizioni per il trattamento preferenziale, prova che nel caso è del tutto mancata.

Si tratta di una diligenza qualificata da ragguagliare, giusta l’art. 1176 c.c., comma 2, alla “natura dell’attività esercitata”;

in particolare, l’esercizio professionale dell’attività dell’importatore da parte della società contribuente comporta ineludibilmente che lo sforzo diligente ad essa richiesto si estenda al controllo esigibile dell’esattezza delle condizioni per poter fruire di un trattamento più favorevole.

Pertanto la sentenza impugnata va, dunque, cassata e poichè non occorre alcun nuovo accertamento va confermato l’avviso di rettifica di recupero dazi prot. 33257 del 28 7 2014, respingendo il ricorso originario del contribuente.

Per quanto riguarda le sanzioni inflitte ed irrogate con atto n. 33269, il giudice di appello non le ha in nessun modo valutate in relazione all’appello proposto e alle difese dell’appellato, considerandole implicitamente da annullare avendo ritenuto insussistente la pretesa quale presupposto delle stesse.

La mancanza assoluta di valutazione delle sanzioni in sede di gravame, oggetto di specifico ricorso del contribuente e investite da appello da parte dell’Agenzia Delle Dogane, non consente a questa Corte di emettere decisione sul merito, dovendo, quindi la Commissione Regionale della Campania, a cui si rinvia in diversa composizione, valutare in base all’appello e alle eccezioni già formulate dal contribuente all’atto della costituzione se ed in che misura siano dovute ed adeguate in base alla pretesa ormai definitiva. La Ctr in sede di rinvio provvederà anche alle spese di questa fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso1cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania limitatamente all’esame delle sanzioni, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 24 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

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