Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10688 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

CIS s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, via XXIV Maggio 43, presso l’avv. Grande Corrado

(Studio Chiomenti), che la rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle finanze;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia n. 85/2/07 del 15/11/07;

udito l’avv. Corrado Grande.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“La CIS s.r.l. propone ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia.

L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.

Il ricorso contiene due motivi.

Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato improcedibile, non risultando depositata la sentenza impugnata”;

che la società ricorrente ha presentato una memoria;

che la sentenza impugnata è in effetti risultata, a seguito di ricerche di cancelleria, depositata nei termini;

che pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo, per la eventuale redazione di una nuova relazione.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la redazione di una nuova relazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione tributaria, il 15 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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