Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10688 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 15/04/2010, dep. 04/05/2010), n.10688
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
CIS s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in Roma, via XXIV Maggio 43, presso l’avv. Grande Corrado
(Studio Chiomenti), che la rappresenta e difende giusta delega in
atti;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle finanze;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Sicilia n. 85/2/07 del 15/11/07;
udito l’avv. Corrado Grande.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“La CIS s.r.l. propone ricorso per cassazione contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia.
L’Agenzia delle Entrate non si è costituita.
Il ricorso contiene due motivi.
Può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato improcedibile, non risultando depositata la sentenza impugnata”;
che la società ricorrente ha presentato una memoria;
che la sentenza impugnata è in effetti risultata, a seguito di ricerche di cancelleria, depositata nei termini;
che pertanto la causa va rinviata a nuovo ruolo, per la eventuale redazione di una nuova relazione.
P.Q.M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la redazione di una nuova relazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione tributaria, il 15 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010