Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10687 del 24/05/2016


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 10687 Anno 2016
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 5588-2013 proposto da:
FANTINI STEFANIA FNTSFN69L50C553P, FANTINI MARCELLO
FNTMCI66R30C553Y

entrambi in qualità’

di

eredi di

FABIO FANTINI, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIALE G.

MAllINI 13, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA PARLATORE, rappresentati
2016
305

e difesi

dall’avvocato LUIGI BERARDI giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrenti contro

SISMI ITALIANA SALDATURE MONTAGGI INDUSTRIALI SRL

1

Data pubblicazione: 24/05/2016

00184510394 in persona del suo 1.r.p.t. ALESSANDRO
TARRONI, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO
VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio
dell’avvocato UGO RUFFOLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO BERTI giusta

controricorrente

avverso la sentenza n. 936/2012 della CORTE D’APPELLO
di BOLOGNA, depositata il 09/07/2012, R.G.N.
2101/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI
ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ANDREA PARLATORE per delega;
udito l’Avvocato SIMONA CARDILLO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
L’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;

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procura speciale a margine del controricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9/7/2012 la Corte d’Appello di Bologna, in
accoglimento del gravame interposto della società S.I.S.M.I.
s.r.l. e in conseguente riforma della pronunzia Trib_ Ravenna n.
551 del 2002, ha accolto la domanda in origine dalla medesima

pagamento di somma a titolo di rimborso di un terzo di ammontare
gravante sulla società, per un infortunio mortale sul lavoro di un
dipendente già oggetto di giudizio e successivamente di
transazione intervenuta in data 12/12/2001, giusta scrittura
(qualificata come promessa titolata di pagamento) dal medesimo
sottoscritta all’esito della cessione della propria quota sociale,
indirizzata a uno dei due cessionari sig. Walter Tarroni.
Avverso

la

suindicata pronunzia della corte di merito i

sigg.ri Marcello e Stefania

Fantini,

nella qualità di eredi del

nel frattempo deceduto sig. Fabio Fantini, propongono ora ricorso
per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso la società S.I.S.M.I. s.r.1., che ha
presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa
applicazione» degli artt. 1988, 2034 c.c., 634 c.p.c., in
riferimento all’art. 360, 1 0 co. n. 3, c.p.c.
Il ricorso è inammissibile.
Va anzitutto osservato che come questa Corte ha già avuto modo
di affermare esso richiede, da un lato, per ogni motivo di

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monitoriamente azionata nei confronti del sig. Fabio Fantini di

ricorso, la rubrica del motivo, con la puntuale indicazione delle
ragioni per cui il motivo medesimo -tra quelli espressamente
previsti dall’art. 360 c.p.c.- è proposto; dall’altro, esige
l’illustrazione del singolo motivo, contenente l’esposizione degli
argomenti invocati

a

sostegno della decisione assunta con la

considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente
indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza
( v. in particolare Cass., 19/0/2009, n. 18421 ).
Risponde altresì a massima consolidata nella giurisprudenza di
legittimità che i motivi posti a fondamento dell’invocata
cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri
della specificità, della completezza, e della riferibilità alla

sentenza impugnata, e l’analitica precisazione delle

decisione stessa, con -fra l’altro- l’esposizione di /
argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle
dedotte violazioni di norme o

principi di diritto, essendo

inammissibile il motivo nel quale non venga precisato in qual modo
e sotto quale profilo (se per contrasto con la norma indicata, o
con l’interpretazione della stessa fornita dalla giurisprudenza di
legittimità o dalla prevalente dottrina) abbia avuto luogo la
violazione nella quale si assume essere incorsa la pronuncia di

merito ( cfr., da ultimo, Cass., 2/4/2014, n. 7692 ).
Sebbene l’esposizione sommaria dei fatti di causa non deve
necessariamente costituire una premessa a sé stante ed autonoma
rispetto ai motivi di impugnazione, per soddisfare la prescrizione
di cui all’art. 366, 1 ° co. n.

3,

4

c.p.o. è tuttavia indispensabile

che il ricorso offra, sia pure in modo sommario, una cognizione
sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato
la controversia, nonché delle vicende del processo e della
posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali
elementi possano essere conosciuti

soltanto mediante il ricorso,

scritti

difensivi del giudizio di merito, la sentenza impugnata

(v. Cass., 23/7/2004, n. 13830; Cass.,

17/4/2000,

n. 4937; Cass_,

22/5/1999, n. 4998).
E cioè indispensabile che dal solo contesto del ricorso sia

possibile desumere una conoscenza del “fatto”, sostanziale e
processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la
portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice

a quo

(v. Cass., 4/6/1999, n. 5492).
Orbene, i suindicati principi risultano invero non osservati
dagli odierni ricorrenti.
Il ricorso risulta infatti formulato

in violazione dell’art.

366, 1 ° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti fanno
riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito [ es.,
all’«atto di citazione notificato il 18/10/2002», alla
«dichiarazione datata 17/6/1998 indirizzata al sig. Walter
Tarroni

dal

sig. Fantini>›, all’«opposizione al

decreto

ingiuntivo>›, alla «transazione … in data 12/12/2001», alla
sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, alla
propria comparsa di costituzione e risposta in grado di appello,
alla «complessa operazione commerciale ahe aveva portato alla

5

senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi i propri

cessione delle quote della Sismi dal sig. Fabio Fantini ai sigg.ri
Walter e Alessandro Tarroni, all’<›, all’> i limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente -per la parte
d’interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove
riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini
della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello
svolgimento del processo inerente alla documentazione, come
pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne
possibile l’esame v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220
con precisazione

anche ) dell’esatta collocazione nel fascicolo

d’ufficio o in quello di parte,

e se essi siano stati

rispettivamente acquisiti o prodotti ( anche ) in sede di giudizio
di legittimità v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008,
n. 15808; Caos., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass.,
6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali
indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( cfr., da ultimo,
Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ).
A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da
renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo
ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al
proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento

6

n. 11 del fascicolo di parte appellata )>›, all’<

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