Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10687 del 04/05/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10687
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega a margine del ricorso, dall’Avv. Lupis Stefano, nel cui
studio, in Roma, Via G. Mazzini, 6 è elettivamente domiciliato;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui Uffici, in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79 della Commissione Tributaria Regionale di
Genova Sezione n. 14, in data 13/06/2005, depositata il 13 settembre
2005;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
25 marzo 2 010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;
Sentito, pure, l’Avv. Stefano Lupis, per il ricorrente;
Presente il P.M. dr. VELARDI Maurizio, che ha confermato le
conclusioni scritte in atti.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, impugnava in sede giurisdizionale l’accertamento, ai fini Irpef ed Ilor per l’anno 1995, del competente Ufficio di Genova, con il quale veniva recuperato a tassazione l’importo di L. 361.560.000.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Genova, accoglieva il ricorso, con decisione che veniva riformata dalla sentenza della C.T.R., in epigrafe indicata, la quale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia Entrate, confermava l’accertamento impugnato limitatamente all’importo di L. 197.000.000 ed a quell’altro di L. 74.960.000, quale plusvalenza, soggetta a tassazione separata, derivante dalla vendita di un terreno sito in Comune di Casella. Con ricorso notificato il 20.10.2006, il contribuente ha chiesto l’annullamento della pretesa fiscale, sulla base di due mezzi che investono solo la ripresa da reddito di capitali per l’importo di L. 197.000.000.
L’Agenzia controricorrente ha chiesto il rigetto dell’impugnazione, per inammissibilità dei motivi.
Con istanza 25.10.2007, il Sost. Procuratore Generale dr. Giacomo Caliendo ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il ricorso, come sopra notificato, con cui si censura l’impugnata decisione con argomentazioni generiche e prive delle necessarie specificità e conferenza;
Letto il controricorso dell’Agenzia Entrata; Letta, pure, la memoria del contribuente in data 27.11.2008;
Vista la richiesta 25.10.2007, del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso, in quanto formulato in violazione del principio di autosufficienza e sotteso ad una inammissibile rivalutazione del merito;
Rilevato che l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, avuto riguardo alla ratio dell’impugnata sentenza, secondo la quale l’accertamento dell’Ufficio era a ritenersi fondato nei limiti di L. 197.000.000, in quanto per tale importo era in atti la prova documentale della ripresa, rappresentata da assegni bancari, appare genericamente formulata, non investe criticamente la predetta ratio e non offre elementi per valutare con immediatezza la rilevanza e la decisività delle censure, rendendo, così, impossibile l’esercizio del sindacato di legittimità;
considerato, altresì, che il ricorrente per cassazione “deve rappresentare i fatti, sostanziali e processuali, in modo da far intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla sentenza senza dover ricorrere al contenuto di altri atti del processo” (Cass. n. 15672/05; 19756/05, SS.UU. 1513/1998), e che, nel caso, il giudice di merito, con proprio apprezzamento, insindacabile in questa sede, ha ritenuto che l’amministrazione avesse fornito la prova dell’esistenza del reddito accertato nei limiti anzi indicati;
Considerato che il ricorso del contribuente va, conseguentemente, rigettato per inammissibilità dei motivi;
Considerato, infine, che, avuto riguardo al diverso esito dei gradi di merito ed all’epoca del consolidarsi degli applicati principi, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010