Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10686 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/05/2010, (ud. 25/03/2010, dep. 04/05/2010), n.10686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.I.M. s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, via Sicilia 66, presso gli avv.ti Fantozzi

Augusto, Francesco Giuliani e Roberto Esposito, che la rappresentano

e difendono, unitamente all’avv. Aldo Percoco, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Basilicata n. 139/2/07 del 22/1/08;

udito l’avv. Roberto Esposito.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380- bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto parzialmente il ricorso della società contro un avviso di accertamento per IRPEG e IRAP. La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi.

Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5), e rigettato per manifesta infondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo di ricorso, sotto il profilo della violazione di legge, l’Agenzia censura la sentenza impugnata, quanto alla declaratoria di illegittimità del recupero a tassazione dell’importo della cessione effettuata dalla VIM alla controllata DIMESAN, in quanto motivata con l’assunto che l’ufficio non avrebbe provato i maggiori redditi accertati.

Assume l’Agenzia che viceversa l’onere di fornire una giustificazione razionale della propria scelta graverebbe sull’imprenditore che abbia posto in essere un comportamento antieconomico.

Il mezzo è infondato.

Dalla lettura della motivazione emerge con chiarezza che il giudice tributario ha ritenuto che il collegamento societario costituisse di per se giustificazione razionale della dedotta antieconomicità, cosicchè non sussiste la violazione di legge ipotizzata.

Con il secondo motivo, lamentando violazione di legge, l’Agenzia formula il seguente quesito di diritto: si dica se violi il D.P.R. n. 917 del 1086, art. 75, comma 2, quella sentenza della CTR che affermi che per la data di spedizione non si intende quella in cui la merce esce dal magazzino, essendo questo il momento a cui si ricollega l’insorgere dell’obbligo, a carico della ditta esportatrice, all’emissione della fattura e della contabilizzazione del ricavo, ma un momento antecedente. Dica ancora la Corte se, quindi, trattandosi nel caso in oggetto di spedizione del bene, sia evidente che il giudice di merito, nell’emettere il proprio giudizio, non ha tenuto in alcun conto le condizioni sopraccitate.

Il mezzo è inammissibile, atteso che nella sentenza impugnata non vi è alcun cenno alle problematiche dedotte.

Con il terzo motivo l’Agenzia lamenta la violazione del D.P.R. n. 817 del 1986, art. 71, comma 2, in tema di deducibilità preventiva di quote di rischio, destinate alla copertura di eventuali perdite derivanti dalla insolvenza di un debitore.

Anche il terzo motivo è inammissibile, non risultando traccia nella sentenza impugnata della suddetta problematica”;

che le parti non hanno depositato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto il ricorso va rigettato, con la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.100, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.100, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre contributo unificato ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione tributaria, il 25 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA